CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27472/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Lecce;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Bertolini, che ha chiestola declaratoria di inammissibilità del ricorso;sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale dell'avvo-cato [OSCURATO:PERSONA], entrambi difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito per l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce ha rigettato l’appelloproposto contro l’ordinanza con cui il G.U.P. dello stesso Tribunale aveva respintol’istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere applicata aRoberta [OSCURATO:PERSONA].2. L’imputata, tramite i propri difensori di fiducia, ha proposto ricorso con-tro l’ordinanza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo si denuncia l’illogicità della motivazione, con parti-colare riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al primo, infatti, il Tribunale ha ritenuto irrilevante il suo contributodichiarativo in quanto limitato all’affidamento della gestione del traffico di stupe-facenti da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], attività però estranea al peri-metro delle accuse nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]; in realtà, lo [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che ilPenza, a seguito della sua carcerazione, aveva affidato al [OSCURATO:PERSONA] un ruolo piùvasto e cioè di suo vicario nell’ambito dell’intera associazione e non solo, quindi,con riferimento al traffico di droga; ne consegue che ne risulta contraddetta la tesid’accusa secondo cui invece di tale funzione sarebbe stata investita la [OSCURATO:PERSONA]. LoStella ha inoltre affermato che i rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] erano curati da tale RaffaeleCapoccia e non dunque dal marito [OSCURATO:PERSONA]. Analogo ed erroneo ragionamentoè stato compiuto dal Tribunale con riferimento alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]: se-condo il provvedimento impugnato, infatti, questi ha dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] dalcarcere dava disposizioni sul traffico di stupefacenti e sullo smaltimento di oli esau-sti attraverso telefoni criptati, con ciò dunque occupandosi di settori cui la Legnoera del tutto estranea; ma il Tribunale non tiene conto che lo smaltimento di oliesausti, secondo l’accusa, era un’attività cui l’imputata partecipava direttamente.Non vi era quindi alcuna necessità per il [OSCURATO:PERSONA] di coinvolgere la moglie quale tra-mite per trasmettere le proprie disposizioni agli altri affiliati, potendo egli provve-dervi direttamente grazie ai telefoni di cui disponeva. Il Tribunale ha dunque, insostanza, minimizzato la portata di queste dichiarazioni attribuendo ad esse unsignificato diverso e soprattutto più circoscritto di quello effettivo.2.2 Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e difetto dimotivazione con riguardo alle esigenze cautelari e alla scelta della misura caute-lare. Il Tribunale ha ritenuto, conformemente al G.U.P., che il tempo decorso daifatti fosse già stato valutato e giudicato irrilevante in quanto il [OSCURATO:PERSONA] aveva co-munque mantenuto il comando dell’associazione e non vi erano segnali di un di-stacco da essa da parte della [OSCURATO:PERSONA], con conseguente operatività della presunzionepericolosità posta dall’art. 275, comma 3 cod. proc. pen. Tuttavia, il Tribunale nonha tenuto conto che secondo la giurisprudenza di legittimità il fattore cronologicodeve essere oggetto di una costante valutazione anche nel caso in cui non vi sianopositivi segni di allontanamento dall’organizzazione criminale. Tale valutazionenon è stata però compiuta e comunque tutta la tematica delle esigenze cautelarideve essere rivisitata alla luce delle dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] inquanto idonee a ridimensionare il ruolo della [OSCURATO:PERSONA] all’interno del sodalizio.3. All’udienza odierna il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte haconcluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.1.1 Quanto al primo motivo, occorre premettere che fondamentalmentesono tre gli elementi sopravvenuti che la difesa ha sottoposto al Tribunale persostenere il ridimensionamento del ruolo della [OSCURATO:PERSONA] nell’associazione e, dunque,per sollecitare una rivalutazione del requisito della gravità indiziaria. I primi duepunti, entrambi tratti dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], attengonorispettivamente al fatto che [OSCURATO:PERSONA], durante la carcerazione: 1) sia statosostituito alla guida del gruppo criminale dall’affiliato [OSCURATO:PERSONA] e non dallaLegno; 2) abbia avuto rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] non direttamente ma con l’interme-diazione di [OSCURATO:PERSONA]. Il terzo punto concerne invece le dichiarazioni delcollaboratore [OSCURATO:PERSONA] in merito al fatto che il [OSCURATO:PERSONA], pur essendo detenuto,desse per telefono le disposizioni per il traffico di stupefacenti e lo smaltimentodegli olii esausti, con la conseguenza che per dirigere tali attività egli non avevaalcuna necessità di avvalersi dell’aiuto della moglie.Osserva la Corte che il potenziale impatto di tali dichiarazioni sulla tematicadei gravi indizi di colpevolezza appare fuori discussione, dal momento che l’impu-tazione di reato associativo delinea la [OSCURATO:PERSONA] proprio come referente diretta delmarito [OSCURATO:PERSONA] durante la detenzione, oltre che come suo anello di congiun-zione con gli altri affiliati e come persona coinvolta nell’attività di gestione deiprofitti del recupero degli olii esausti. Ebbene, a fronte di tale specifica prospetta-zione difensiva la risposta del Tribunale risulta non esauriente. In primo luogo,l’ordinanza impugnata non si sofferma sull’affermazione dello [OSCURATO:PERSONA], pur specifi-camente richiamata nella richiesta di riesame, circa l’assunzione, da parte del Mig-giano, del ruolo di vicario del [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’associazione criminale nel suocomplesso; il Tribunale si limita infatti a sottolineare l’irrilevanza del subentro delMiggiano nella gestione del traffico degli stupefacenti in quanto attività estraneaai compiti della [OSCURATO:PERSONA], tralasciando del tutto, però, la precedente affermazionedello [OSCURATO:PERSONA] e dunque, sostanzialmente, omettendo di valutare la questione postadalla difesa. In effetti, come correttamente rileva la difesa, il fatto che lo [OSCURATO:PERSONA],riferendosi a quanto appreso dal [OSCURATO:PERSONA], abbia dichiarato che questi avrebbediretto tale attività illecita non significa che si sarebbe occupato esclusivamente diquesta e, pertanto, non è in contraddizione sul piano logico con il suo subentro(parimenti affermato dal collaboratore) alla guida dell’intero sodalizio. In secondoluogo, il Tribunale non si affatto sulle dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA] in ordine al ruolodel [OSCURATO:PERSONA] come incaricato di gestire i rapporti fra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. In terzoluogo, e passando alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale anche in questo casonon prende posizione su una specifica questione sollevata dalla difesa, ossia l’in-cidenza, nei confronti del ruolo svolto dalla [OSCURATO:PERSONA], dell’uso dei telefoni del Penzaall’interno del carcere per dettare direttamente disposizioni ai sodali. Si tratta ineffetti di affermazione che, potenzialmente, appare in grado di incrinare la tesiaccusatoria circa la funzione della [OSCURATO:PERSONA] di referente e intermediaria del maritosul piano generale della gestione del clan, e questo a prescindere dal fatto che icellulari venissero utilizzati specificamente dal [OSCURATO:PERSONA] per gestire il traffico di stu-pefacenti e il recupero di olii esausti. Eppure il Tribunale, sul punto, si limita aribadire, in termini sostanzialmente apodittici, il ruolo apicale della [OSCURATO:PERSONA] nell’as-sociazione grazie ai costanti contatti con il marito detenuto, senza di fatto con-frontarsi con le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA].Ritiene la Corte che la serietà delle lacune argomentative del provvedi-mento impugnato imponga pertanto l’annullamento di quest’ultimo, con rinvio alTribunale perché riesamini il tema della gravità indiziaria (e dello specifico ruolo dipartecipe della [OSCURATO:PERSONA]) alla luce dei motivi formulati dalla ricorrente sulla valuta-zione delle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1.2 Quanto al secondo motivo, la necessità di rivalutare il quadro della gra-vità indiziaria si riverbera, all’evidenza, anche sul tema delle esigenze cautelari,che dovranno essere riesaminate proprio alla luce di quel ridimensionamento delruolo di partecipe della [OSCURATO:PERSONA] che la difesa ha fatto valere prima nella richiesta diriesame e poi nel ricorso in sede di legittimità. Occorre pertanto che anche questospecifico aspetto sia oggetto di muova valutazione, in particolare dovendosi veri-ficare se gli elementi sopravvenuti oggetto di allegazione difensiva siano idonei asuperare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari posta per il reatodi associazione mafiosa dall’art. 275, comma 3 cod. proc. pen.2. Per le ragioni fin qui spiegate il ricorso deve essere accolto, con annul-lamento della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale diLecce. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 12/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]