Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32865/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo 1'8 giugno 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Marsala il 3 marzo 2020, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, stante il difetto dell'elemento soggettivo del reato.

Con il secondo motivo l'imputato contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

Entrambi i motivi sono manifestamente infondati, in quanto articolati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla decisione impugnata (pagine 5 e 6): quanto al dolo, si evidenzia la sproporzione della variazione reddituale rispetto al reddito dichiarato, imputabile a redditi sia dell'imputato sia dei suoi familiari e idonea ad escludere la sussistenza di mera superficialità o di errori scusabili; quanto alle circostanze attenuanti generiche, rileva la particolare proclività dell'imputato a commettere delitti con false attestazioni, come emerge dal precedente penale a suo carico.

Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art.616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo 1'8 giugno 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Marsala il 3 marzo 2020, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, stante il difetto dell'elemento soggettivo del reato. Con il secondo motivo l'imputato contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. Entrambi i motivi sono manifestamente infondati, in quanto articolati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla decisione impugnata (pagine 5 e 6): quanto al dolo, si evidenzia la sproporzione della variazione reddituale rispetto al reddito dichiarato, imputabile a redditi sia dell'imputato sia dei suoi familiari e idonea ad escludere la sussistenza di mera superficialità o di errori scusabili; quanto alle circostanze attenuanti generiche, rileva la particolare proclività dell'imputato a commettere delitti con false attestazioni, come emerge dal precedente penale a suo carico. Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art.616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 32865/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris