CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35139/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciatola seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4640/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 16 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA]: revocazione ordinanza della Corte di Cassazione Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – per la revocazione dell’ordinanza n. 17059/2020 della Corte di Cassazione, depositata in data 13 agosto 2020 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella pubblica udienza del 27 settembre 2022 ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata, questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., società operante nel settore della produzione di profumi e cosmetici, avverso la sentenza della CTR dell’Umbria n. 138/03/12, depositata in data 10 luglio 2012, la quale aveva accolto l’appello proposto dell’Ufficio avverso la sentenza della CTP di Perugia e confermato la legittimità di tre avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2003, 2004, 2005. 2. Gli avvisi avevano disconosciuto costi per utilizzo di fatture emesse da due società di diritto britannico e irlandese, aventi ad oggetto sponsorizzazioni di manifestazioni motociclistiche; le fatture erano state ritenute dall’Ufficio inesistenti quanto all’effettivo importo indicato, sul presupposto che il corrispettivo versato era stato accertato come parzialmente risto rnato agli emittenti e che gli emittenti fossero società prive di organizzazione. 3. La CTR dell’Umbria, come risulta dalla sentenza impugnata, aveva ritenuto sussistente la prova della consapevolezza, da parte della società contribuente, della frode fiscale perpetrata dalle società emittenti, ricavata da una serie di elementi indiziari, quali la parziale restituzione dei corrispettivi ricevuti dalle emittenti, l’assenza di organizzazione delle emittenti e la non congruità dei corrispettivi. 4. Con ordinanza qui impugnata, questa Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo di ricorso, in quanto volto a contrastare l’accertamento in fatto della sovrafatturazione compiuto dal giudice di appello, stante il ristorno di parte del corrispettivo, dichiarando inammissibili anche il secondo e il quarto motivo. 5. Propone ricorso per revocazione la società contribuente affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria. Resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di revoc azione si deduce, in relazione all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., errore di fatto revocatorio di questa Corte per avere comparato, ai fini del giudizio di accertata sovrafatturazione dei corrispettivi indicati in fattura, i contratti di sponsorizzazione tra la società contribuente e le due società estere E.P.S.E. Ltd. e S.E.S. Ltd. (rispettivamente britannica e irlandese) con i contratti stipulati tra E.P.S.E. Ltd. e altri contribuenti, cd. sponsor principali (« main sponsor»). Parte ricorrente osserva come i contratti stipulati dalla società contribuente non fossero comparabili, ai fini della congruità, con quelli dei principali sponsor delle manifestazioni (indicati a pagg. 3, 5 del ricorso come Vodafone-Omnitel, Vodafone e Xerox), in quanto i contratti in oggetto avrebbero avuto ad oggetto anche ulteriori prestazioni, osservando –per quanto qui più rileva - che tale comparazione non sarebbe stata possibile, in quanto i contratti stipulati con gli sponsor principali non sarebbero stati prodotti in giudizio. Deduce, in particolare, parte ricorrente la sussistenza della errata percezione del fatto, non essendo possibile effettuare una comparazione dei contratti prodotti con altri contratti mai prodotti, nonché la decisività dell’errore revocatorio, essendosi la pronuncia di questa Corte fondata sull’esistenza e sulla comparazione dell’oggetto e del corrispettivo deicontratti stipulati dalla società contribuente con i contratti stipulati dai maggiori sponsor. Osserva, inoltre, parte ricorrente come tale errore revocatorio avrebbe avuto incidenza sia sul primo motivo di ricorso, essendo il giudizio di sovradimensionamento delle fatture stato tratto da tale comparazione, sia sul secondo e sul quarto motivo di ricorso. 2. Va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso fondata sulla dedotta revisione dell’accertamento in fatto, posto che il ricorrente denuncia non una errata ricostruzione in fatto, bensì la supposizione di un dato negoziale (l’oggetto e l’importo delle sponsorizzazioni pagate da altre imprese), fondato su un elemento documentale mai acquisito agli atti del giudizio, la cui supposta esistenza sarebbe, in tesi, alla base dell’errore di fatto compiuto da questa Corte. 3. Fondata è, invero, l’eccezione di inammissibilità del controricorrente, nella parte in cui deduce che la ratio decidendi della sentenza impugnata non sarebbe stata incentrata sulla comparazione dei contratti della società contribuente con i contratti stipulati dai main sponsor. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione della sentenza della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-biscod. proc. civ ., consiste in una svista su dati di fatto produttiva dell'affermazione o negazione di elementi decisivi posti a base della decisione (Cass., Sez. U., 7 marzo 2016, n. 4413) e presuppone un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali(atti interni). 4.Detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato dagli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato; b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass., Sez. VI, 10 giugno 2021, n. 16439); d) non deve avere costituito un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata (Cass., Sez. I, 4 aprile 2019, n. 9527); e) né, infine, deve costituire un mero omesso esame di alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura dal ricorrente (Cass., Sez. U., 27 novembre 2019, n. 31032). 5. Sussiste, pertanto, errore revocatorio quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, ciò risultando dagli atti processuali, dai quali deve essere evincibile una diversa rappresentazione del fatto rispetto a quanto emergente dalla sentenza impugnata, purché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di valutazione o di giudizio e, inoltre , quella risultante dagli atti e documenti processuali non sia stata oggetto di contestazioni tra le parti. Questo errore può cadere anche sulla supposta esistenza di un documento la cui inesistenza risulti dagli atti processuali e, al contrario, la sentenza ritenga che tale documento sia stato prodotto in giudizio e sia stato oggetto di valutazione. 6. Essenziale, peraltro, ai fini della fondatezza del dedotto errore revocatorio, è (oltre alla natura percettiva dell’errore e alla assoluta evidenza e immediata rilevabilità) la decisività dell’errore ai fini della decisione compiuto dal giudice di legittimità nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, ossia la rilevanza eziologica del fatto supposto cometale (e in realtà inesistente) rispetto al contenuto e al fondamento della decisione (Cass., Sez. Lav., 3 novembre 2020, n. 24395; Cass., Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 4678). 7. Nella specie non sussiste la dedotta decisività (come osservato anche dal Pubblico Ministero, ove deduce che «le motivazioni della pronuncia della Corte di cassazione di cui si chiede la revocazione nulla hanno a che vedere con la questione introdotta dal ricorso in esame»), posto che la sentenza impugnata non ha motivato la reiezione del ricorso della società contribuente con la dedotta comparazione tra i contratti stipulati dalla società contribuente con le società estere e i contratti (asseritamente non prodotti) stipulati con dette società da parte dei «main sponsor». 8. L’assenza di decisività fa venir meno, diversamente da quanto sostiene il ricorrente in memoria, il nesso di causalità tra l’errore revocatorio e la decisione assunta, la quale ha seguito un percorso argomentativo indipendente («frode alla quale ha consapevolmente partecipato [OSCURATO:SOCIETA].; la società contribuente ha beneficiato della frode pagando una somma incongrua per la sponsorizzazione […] somma poi parzialmente restituita in contanti; conseguentemente [OSCURATO:SOCIETA]. ha diritto alla deduzione e alla detrazione nei limiti del prezzo effettivamente pagato per la sponsorizzazione, detratto quanto successivamente restituitole»: pag. 5 sent. imp.; cfr. pag. 7-8 sent- imp.: « dette operazioni sono soggettivamente inesistenti, in quanto non riferibili alle società britanniche prive di operatività […] oggettivamente inesistenti in misura parziale, nella parte in cui prevedono il pagamento di un prezzo maggiorato»). 9. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 10.000,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari