CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 48909/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Considerato che la Corte di appello di Catanzaro ha riformato la sentenza del Tribunale di Crotone, del 28 gennaio 2022, rideterminando la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato loro ascritto, di cui agli artt. 12, comma 3, lett. a), b), c), d), comma 3-bis, d. Igs. n. 286 del 1998, 110 cod. pen., in quella di anni sei di reclusione ed euro 1.060.000 di multa ciascuno, con conferma, nel resto, della pronuncia di primo grado. Rilevato che avverso la sentenza ricorrono gli imputati, a mezzo del difensore, denunciando, con motivi inammissibili, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 20 cod. proc. pen. (primo motivo) nonché vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 12 TU Imm. (secondo motivo). Considerato, infatti, che il ricorso (primo motivo) devolve censura non specifica perché prospetta deduzioni generiche e prive della necessaria illustrazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, nonché non consentita in sede di legittimità (secondo motivo), perché volta a prefigurare una rivalutazione alternativa rispetto alle fonti probatorie già vagliate dai provvedimenti di merito, convergenti in punto di responsabilità. Considerato, altresì, che il primo motivo riprende argomenti non in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale sussiste la giurisdizione dello Stato italiano per il delitto di procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato di cittadini extra-comunitari quando i migranti sono stati abbandonati in acque internazionali, su natanti inadeguati a raggiungere le coste italiane, allo scopo di provocare l'intervento dei soccorritori che li condurranno in territorio italiano, poiché la condotta di questi ultimi, che operano sotto la copertura della scriminante dello stato di necessità, è riconducibile alla figura dell'autore mediato di cui all'art. 48 cod. pen., in quanto conseguente allo stato di pericolo volutamente provocato dai trafficanti, e si lega senza soluzione di continuità alle azioni poste in essere in ambito extraterritoriale (tra le altre, Sez. 1, n. 15084 del 10/02/2021, Rv. 281187). Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità dei ricorsi, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere esten