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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 settembre 1971

Cassazione n. 49536/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/09/1971 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 22 novembre 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha concesso la sospensione condizionale della pena e ha confer- mato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro tremila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di gr. 22 lordi di cocaina suddivisa in 45 involucri corrispondenti a 78 dosi, al 75% medio di purezza).

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'impu- tato.

2.2. Vizio di motivazione con riferimento all'omessa concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va premesso che, in base al consolidato principio affermato da questa Corte, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463).

Per effetto della sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, D.L. 30 di- cembre 2005, n. 272, è stato ripristinato il testo dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 ante- riore alla sostituzione disposta dall'art. 4-bis del D.L. n. 272 del 2005 dichiarata in- costituzionale.

Successivamente, il legislatore ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 reintroducendo, per il collegamento dell'art. 73 all'art. 75, la rilevanza amministrativa della sola destinazione ad uso esclusivamente perso- nale.

Il comma 1-bis dell'art. 75, in vigore dal 21 maggio 2014, ha individuato i para- metri, le circostanze di fatto - che rispecchiano gli indici elaborati dalla giurisprudenza nell'originario tessuto normativo e quelli già previsti nell'art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato incostituzionale - per l'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente.

Tali parametri, al contrario, devono essere adoperati per escludere l'uso esclusivamente personale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta.

Il primo parametro, sub a), è quello quantitativo: la quantità di sostanza stupe- facente o psicotropa detenuta non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute.

Le altre circostanze di fatto indicate dalla norma sono relative alla modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato; il giudice può prendere in esame poi le altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale.

Ciò posto sui principi operanti in materia, nella sentenza impugnata, con moti- vazione logica ed immune da censure, la destinazione a terzi delle sostanze stupefa- centi è stata dedotta dai seguenti elementi: a) il considerevole quantitativo delle so- stanze sequestrate, dalle quali erano ricavabili 78 dosi di cocaina, nettamente supe- riori a quelle necessarie al fabbisogno personale; b) l'atteggiamento circospetto del Roccia poco prima dell'arresto, come se stesse attendendo - all'interno dell'automo- bile in una pubblica via - il compratore della sostanza; c) il rinvenimento in casa di materiale per il confezionamento, corrispondente a quello impiegato per la sostanza detenuta nell'automobile; d) le ridotte capacità economiche del Roccia tali da non consentirgli di acquistare un rilevante quantitativo di stupefacente per fare scorta (guadagno mensile della cifra di euro settecento, peraltro non documentato perché in "nero").

Le censure - più che criticare la congruità e la consequenzialità logica delle ar- gomentazioni del provvedimento gravato - si pongono in diretto confronto col mate- riale documentale, del quale il ricorrente prospetta una lettura alternativa e sollecita un diverso apprezzamento in punto di fatto, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, che esula completamente dalle funzioni dello scrutinio di legittimità.

4. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va ricordato che il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'"emenda" e tende a favorire il processo di recu- pero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprez- zamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giu- dice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813).

Occorre però sottolineare che i presupposti per il suo riconoscimento sono diversi t da quelli della sospensione condizionale della pena perché, mentre quest'ultima ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedi- mento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulte- riori violazioni della legge penale, il primo persegue lo scopo di favorire il ravvedi- mento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare con- seguenza negativa del reato, sicché non è contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell'altro, fermo restando l'obbligo del giudice di merito di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 3, n. 51580 del 18/09/2018, M., Rv. 274106; Sez. 3, n. 18396 del 15/03/2017, Cojocaru, Rv. 269638; Sez. 6, n. 34489 del 14/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253484; Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Allegra, Rv. 251509).

Peraltro, l'obbligo di motivazione, nella sentenza di appello, del diniego del be- neficio della non menzione ricorre solo laddove, con i motivi di impugnazione, siano state dedotte circostanze specifiche che, in base all'art. 133 cod. pen., legittimino la concessione del beneficio stesso (Sez. 3, n. 3431 del 04/07/2012, dep. 2013, Maione, Rv. 254681).

La Corte distrettuale si è allineata ai predetti principi giurisprudenziali, sottoli- neando che la difesa si era limitata a richiamare alcuni parametri commisurativi di cui all'art. 133 cod. pen. e logicamente escludendo la rilevanza degli elementi pro- spettati nel ricorso (carattere rudimentale dell'attività illecita, estraneità del Roccia da circuiti criminali e corretto comportamento processuale).

5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/09/1971 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 22 novembre 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha concesso la sospensione condizionale della pena e ha confer- mato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro tremila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di gr. 22 lordi di cocaina suddivisa in 45 involucri corrispondenti a 78 dosi, al 75% medio di purezza). 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'impu- tato. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento all'omessa concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. 3. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che, in base al consolidato principio affermato da questa Corte, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463). Per effetto della sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, D.L. 30 di- cembre 2005, n. 272, è stato ripristinato il testo dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 ante- riore alla sostituzione disposta dall'art. 4-bis del D.L. n. 272 del 2005 dichiarata in- costituzionale. Successivamente, il legislatore ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 reintroducendo, per il collegamento dell'art. 73 all'art. 75, la rilevanza amministrativa della sola destinazione ad uso esclusivamente perso- nale. Il comma 1-bis dell'art. 75, in vigore dal 21 maggio 2014, ha individuato i para- metri, le circostanze di fatto - che rispecchiano gli indici elaborati dalla giurisprudenza nell'originario tessuto normativo e quelli già previsti nell'art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato incostituzionale - per l'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente. Tali parametri, al contrario, devono essere adoperati per escludere l'uso esclusivamente personale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta. Il primo parametro, sub a), è quello quantitativo: la quantità di sostanza stupe- facente o psicotropa detenuta non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute. Le altre circostanze di fatto indicate dalla norma sono relative alla modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato; il giudice può prendere in esame poi le altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale. Ciò posto sui principi operanti in materia, nella sentenza impugnata, con moti- vazione logica ed immune da censure, la destinazione a terzi delle sostanze stupefa- centi è stata dedotta dai seguenti elementi: a) il considerevole quantitativo delle so- stanze sequestrate, dalle quali erano ricavabili 78 dosi di cocaina, nettamente supe- riori a quelle necessarie al fabbisogno personale; b) l'atteggiamento circospetto del Roccia poco prima dell'arresto, come se stesse attendendo - all'interno dell'automo- bile in una pubblica via - il compratore della sostanza; c) il rinvenimento in casa di materiale per il confezionamento, corrispondente a quello impiegato per la sostanza detenuta nell'automobile; d) le ridotte capacità economiche del Roccia tali da non consentirgli di acquistare un rilevante quantitativo di stupefacente per fare scorta (guadagno mensile della cifra di euro settecento, peraltro non documentato perché in "nero"). Le censure - più che criticare la congruità e la consequenzialità logica delle ar- gomentazioni del provvedimento gravato - si pongono in diretto confronto col mate- riale documentale, del quale il ricorrente prospetta una lettura alternativa e sollecita un diverso apprezzamento in punto di fatto, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, che esula completamente dalle funzioni dello scrutinio di legittimità. 4. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato che il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'"emenda" e tende a favorire il processo di recu- pero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprez- zamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giu- dice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813). Occorre però sottolineare che i presupposti per il suo riconoscimento sono diversi t da quelli della sospensione condizionale della pena perché, mentre quest'ultima ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedi- mento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulte- riori violazioni della legge penale, il primo persegue lo scopo di favorire il ravvedi- mento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare con- seguenza negativa del reato, sicché non è contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell'altro, fermo restando l'obbligo del giudice di merito di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 3, n. 51580 del 18/09/2018, M., Rv. 274106; Sez. 3, n. 18396 del 15/03/2017, Cojocaru, Rv. 269638; Sez. 6, n. 34489 del 14/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253484; Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Allegra, Rv. 251509). Peraltro, l'obbligo di motivazione, nella sentenza di appello, del diniego del be- neficio della non menzione ricorre solo laddove, con i motivi di impugnazione, siano state dedotte circostanze specifiche che, in base all'art. 133 cod. pen., legittimino la concessione del beneficio stesso (Sez. 3, n. 3431 del 04/07/2012, dep. 2013, Maione, Rv. 254681). La Corte distrettuale si è allineata ai predetti principi giurisprudenziali, sottoli- neando che la difesa si era limitata a richiamare alcuni parametri commisurativi di cui all'art. 133 cod. pen. e logicamente escludendo la rilevanza degli elementi pro- spettati nel ricorso (carattere rudimentale dell'attività illecita, estraneità del Roccia da circuiti criminali e corretto comportamento processuale). 5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
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