CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 05441/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10680/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V. L. MANTEGAZZA N. 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null),rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Lecce, M. [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 336/2022 depositata il23/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne il cugino [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di Lecce, chiedendo l’annullamento di un contratto di cessione di azienda, con il quale aveva acquistato l’attività di somministrazione al pubblico di cibi e bevande, pizzeria e bar. Assumeva che il venditore gli avesse taciuto l’intenzione della proprietà di non rinnovare l’affitto dei locali. Ritualmente costituitosi il convenuto ed attesosi all’istruzione probatoria, il Tribunale accolse la domanda, annullando il contratto e condannando [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma ottenuta. Su gravame del soccombente, con la sentenza n. 336, depositata il 23 marzo 2022, la Corte d’appello di Lecce, in riforma della decisione di primo grado, rigettò le domande di [OSCURATO:PERSONA]. Osservò all’uopo che le prove testimoniali non avrebbero consentito di ritenere raggiunta la prova del dolo omissivo e che comunque l’eventuale silenzio non si sarebbe inserito nell’ambito di un piano preordinato all’inganno del cugino, né vi sarebbe stata una qualche esplicita assunzione di garanzia da parte del cedente. Per la cassazione della predetta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso, concludendo per il rigetto del ricorso avversario. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, il ricorrente assume la violazione di legge in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. nonché motivazione apparente su un punto cruciale della vicenda, violazione ed errata applicazione dell’art. 115 c.p.c. e vizio di motivazione in ordine all’apprezzamento delle prove. La Corte d’appello avrebbe limitato, peraltro immotivatamente, il suo sindacato a due sole dichiarazioni testimoniali che, fra l’altro, avrebbero portato a tutt’altri approdi, se raccordate in un unicum probatorio con le ulteriori dichiarazioni e soprattutto con la prova documentale. 2) Con il secondo mezzo d’impugnazione, il ricorrente deduce violazione dell’art. 360 nn.3 e 5 c.p.c., omessa applicazione della l. 392/78, nonché motivazione apparente e illogica su un punto decisivo della vicenda, omessa valutazione delle prove documentali, violazione e omessa applicazione delle clausole contrattuali punto 5 e 11, nonché dell’art. 1406 c.c. I giudici di secondo grado avrebbero mancato di valutare la vicenda in relazione alla normativa di cui alla l. n. 392/78 e quindi non avrebbero tenuto conto del contratto di locazione ad uso non abitativo, in atti. Il nuovo conduttore [OSCURATO:PERSONA], subentrato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel contratto di locazione del 25.5.2011 sarebbe stato garantito “dalla ulteriore settennale validità del contratto”, potendo altresì fare affidamento ex lege sulla rinnovazione di altri sei anni, nulla sapendo della già manifestata intenzione del locatore di non rinnovare il contratto. In tale contesto avrebbero dovuto essere valutate, rispettivamente, le garanzie/prospettive lavorative del subentrato [OSCURATO:PERSONA] e, di converso, il silenzio del cedente-conduttore [OSCURATO:PERSONA]. 3) Mediante il terzo rilievo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 360 n.3 c.p.c., in relazione all’art. 1337 c.c., violazione ed errata applicazione dell’art. 1439 c.c., omessa valutazione delle prove documentali, omessa valutazione delle clausole punto 5 e 11 del contratto in atti, nonché dell’art. 1406 c.c. La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della c.d. trilateralità dei rapporti negoziali intervenuti che, invero, avrebbero provato per tabulas il dolo omissivo del cedente Vito , preordinato all’inganno di tutte le parti contrattuali, sia del subentrante [OSCURATO:PERSONA] sia del locatore [OSCURATO:PERSONA]. 4) Il primo motivo è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez. U., n. 20867 del 30 settembre 2020) 5) Il secondo motivo è privo di pregio. La Corte d’appello ha preso in considerazione il contratto di locazione fra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., ma non lo ha ritenuto decisivo, considerando che era conosciuto dall’acquirente. Il richiamo alla normativa di cui alla legge n. 392/78, ivi contenuto, finisce per essere del tutto neutro nella vicenda in esame, giacché la normativa per la locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione prevede un rinnovo tacito di sei anni in sei anni, a meno di disdetta nelle forme di legge (art. 28). Conseguentemente, la possibilità di disdetta da parte del locatore rientrava fra le ragionevoli ipotesi che l’acquirente avrebbe dovuto tenere presenti, costituendo, fra l’altro, una facoltà legata alla sussistenza di una delle particolari fattispecie previste dall'art. 29 legge cit. (Sez. 3, n. 8669 del 4 aprile 2017). 6) Il terzo motivo è infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ildolo omissivo, pur pot endo viziare la volontà, è causa di annullamento, ai sensi dell'art. 1439 c.c., solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, determinando l'errore del " deceptus ". Pertanto, il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto (Sez. 2, n. 11605 dell’11 aprile 2022; Sez. 2, n. 11009 dell’8 maggio 2018). Ed, in effetti, come ha correttamente rilevato la Corte d’appello leccese, nessun elemento indiziario in grado di corroborare l’esistenza di un piano volto ad ingannare l’acquirente è stato provato e neppure dedotto. Il motivo è poi inammissibile con riguardo alla lagnanza in ordine alla violazione dell’art. 1337 c.c., che è stata sollevata per la prima volta in questa sede. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali del controricorrente, come liquidate in dispositivo. La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento,in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 (cinquemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo d