CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 30839/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25786/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con do- micilio eletto in Roma, viaSavoia, n. 33 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA].(già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del procuratore speciale An- tonio Sesti, in qualità di mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –resistente – per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale di Treviso depositata il 21 settembre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] SOLDI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., avente causa dell'[OSCURATO:SOCIETA]., proponendo opposizione al decreto n. 10194/17, emesso il 6 dicembre 2017, con cui il Tribunale di Napoli gli aveva ingiunto, in qualità di fideiussore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., il pagamento della somma di Euro 533.455,75, oltre interessi, a titolo di saldo debitore di rapporti bancari (conto corrente e apertura di credito)intrattenuti dalla debitrice principale. Si costituì la convenuta, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto. 1.1. Con sentenza del 7 gennaio 2022, il Tribunale di Napoli revocò il decreto ingiuntivo, dichiarando la propria incompetenza per territorio, per es- sere competente il Tribunale di Treviso, in qualità di foro del consumatore. 2. [OSCURATO:PERSONA] provvide pertanto alla riassunzione del giudizio, a seguito della quale si costituì la [OSCURATO:SOCIETA], la quale eccepì la litispendenza, assumendo che avverso la sentenza dichiarativa dell'incompetenza pendeva appello di- nanzi alla Corte d'appello di Napoli, proposto dal Ragozino relativamente alla regolamentazione delle spese processuali. 2.1. Con ordinanza del 21 settembre 2022, il Tribunale di Treviso ha di- chiarato la litispendenza, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo. Premesso che il rapporto di litispendenza dev'essere accertato, nel giudi- zio successivo, sulla base della situazione processuale esistente al tempo della decisione, il Tribunale ha rilevato che avverso la sentenza dichiarativa dell'incompetenza era stato proposto appello, limitatamente alla pronuncia sulle spese, ritenendo non provato che sulla questione relativa alla compe- tenza si fosse formato il giudicato. 3. Avverso la predetta ordinanza il Ragozino ha proposto ricorso per re- golamento di competenza, affidato ad un solo motivo. Ha resistito con me- moriala [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]).[OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impu- gnazione sollevata dalla difesa della resistente, secondo cui il ricorrente non avrebbe interesse a proporre il regolamento di competenza, non sussistendo tra le parti un contrasto in ordine all'individuazione del giudice competente, per effetto dell'intervenuta riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice indi- cato dal Tribunale di Napoli, e dell'avvenuta instaurazione di un ulteriore giu- dizio dinanzi al Tribunale di Treviso, avente ad oggetto l'opposizione proposta dal ricorrente avverso un nuovo decreto ingiuntivo emesso su ricorso della medesima resistente. E' pur vero, infatti, che, ai sensi dell'art. 44 cod. proc. civ.,la tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente, accompa- gnata dalla mancata impugnazione della pronuncia d'incompetenza adottata dal giudice originariamente adìto, comporta la formazione del giudicato in- terno in ordine alla questione di competenza, che ne preclude la riproposi- zione in sede di riassunzione, a meno che, vertendosi in un'ipotesi di compe- tenza inderogabile, il giudice dinanzi al quale il processo sia stato riassunto non si ritenga a sua volta incompetente, richiedendo d'ufficio il regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ.Qualora, peraltro , il giudice adìtoin sede di riassunzione abbia a sua volta declinato la competenza, senza sollevare il conflitto, il relativo provvedimento deve ritenersi impugnabile con il regolamento di competenza, il qualenon può avere ad oggetto la denuncia della mancata applicazione dell'art. 45 cod. proc. civ., ma solo la contesta- zione della dichiarazione d'incompetenza e l'individuazione del giudice com- petente (cfr. Cass., Sez. I, 7/03/2013, n. 5713; Cass., Sez. lav., 23/01/2003, n. 1009; Cass., Sez. III, 30/05/2001, n. 7399): l'errore commesso dal giudice nella scelta del mezzo per contestare la propria competenza non può infatti determinare l'effetto, non previsto dalla legge, di renderla incontestabile, giacché in tal caso l'iniziativa si trasmette alla parte, cui deve riconoscersi il potere di ottenere, senza preclusione alcuna (cfr. Cass., Sez. III, 3/09/1990, n. 9103), col rimedio previsto dall'art. 42 cod. proc. civ. avverso quella che resta pur sempre una pronuncia sulla competenza, lo stesso risultato che avrebbe potuto conseguire se il secondo giudice si fosse attenuto alle norme processuali, ovverosia una statuizione definitiva di questa Corte sulla compe- tenza; e ciò anche al fine di evitare l'eventualità di una serie di successive dichiarazioni di incompetenza, che potrebbe determinarsi qualora anche il terzo giudice investito della causa dovesse ritenersi incompetente a favore di un giudice diverso da quello a quo(cfr. Cass., Sez. I, 4/04/1997, n. 2942). Tale principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi applicabile anche alla fattispecie in esame, caratterizzata dalla cir- costanza che, a seguito della dichiarazione d'incompetenza pronunciata dal Tribunale di Napoli in virtù della ritenuta applicabilità di un foro esclusivo in- derogabile (quell o di cui all'art. 33, comma secondo, lett. u) , del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), il Tribunale di Treviso, dinanzi al quale la causa è stata riassunta, ha declinato a sua volta la competenza, dando atto della pen- denza del giudizio di appello avverso l'ordinanza emessa dal Giudice origina- riamente adìto, e ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo, senza sollevare il conflitto di competenza. Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza, fatta valere dalla resistente, che nel frattempo sia stata richie- sta al Tribunale di Treviso l'emissione di un nuovo decreto ingiuntivo per il medesimo credito, avverso il quale il ricorrente ha proposto opposizione, non risultandol'instaurazione di tale ulteriore giudizio (volta peraltro ad evitare il passaggio in giudicato del decreto opposto) idonea ad escludere la perdurante pendenza di quello precedentemente promosso, al quale si riferisce il regola- mento di competenza, e non potendosi pertanto escludere l'interesse del ri- corrente a coltivare il presente procedimento. 2. A sostegno dell'istanza, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 39 cod. proc. civ., osservando che, nel ritenere sussistente la litispendenza, il Tribunale di Treviso non ha tenuto conto della diversità del giudizio pendente dinanzi a sé rispetto aquello pendente dinanzi alla Corte d'appello di Napoli, non avendo considerato che il primo costituiva la prosecuzione di quello svol- tosi dinanzi al Tribunale di Napoli, mentre il secondo aveva ad oggetto la sola pronuncia sulle spese da quest'ultimo adottata. Aggiunge che dinanzi al Tri- bunale di Treviso non era stata mai eccepita l'avvenuta proposizione di un ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, la cui pendenza, oltre a dover essere dimostrata dalla convenuta, ri- sultava esclusa da un certificato prodotto in giudizio, rilasciato dal Tribunale di Napoli. 2.1. Il ricorso è fondato. Non può trovare infatti applicazione, nella specie, il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, e richiamato dall'ordinanza impugnata, se- condo cui, poiché il rapporto di litispendenza dev'essere accertato, nel giudi- zio successivo, con riferimento alla situazione processuale esistente al tempo della decisione della questione stessa, tenendo anche conto di eventi soprav- venuti incidenti sui rapporti processuali, non sussiste litispendenza ove,per- durando tra gli stessi soggetti la contemporaneapendenza di due cause iden- tiche per petitume per causa petendi, in una sia in discussione il merito della pretesa azionata, mentre nell'altra residui solo la questione delle spese pro- cessuali, essendosi sul merito formato il giudicato(cfr. Cass., Sez. VI, 19/06/ 2019, n. 16374; Cass., Sez. lav., 14/10/1985, n. 5022). Il giudizio attualmente pendente dinanzi alla Corte d'appello di Napoli non costituisce un giudizio diverso da quello precedentemente promosso dinanzi al Tribunale di Napoli e riassunto dinanzi al Tribunale di Treviso, ma una parte di esso, avente ad oggetto l'impugnazione proposta dal ricorrente avverso la il capo dell'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza, con cui è stata disposta la compensazione delle spese processuali, nonostante la soccombenza della convenuta, è stata demandata all’esame della Corte d’appello.Per effetto di tale impugnazione e della contemporanea riassunzione dinanzi al Giudice di- chiarato competente, tale giudizio ha subìto una scissione, essendo trasmi- grato dinanzi al Giudice d'appello per il riesame della sola questione riguar- dante il regolamento delle spese processuali, eproseguito in primo grado per la decisione del merito: nonostante la comune origine, le controversie pen- denti rispettivamente dinanzi alla Corte d'appello di Napoli ed al Tribunale di Treviso non possono pertanto ritenersi caratterizzate da identità di petitae causae petendi, avendo la prima ad oggetto la condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali, in ragione della soccombenza determina- tasi in ordine alla questione di competenza, e la seconda la condanna del ricorrente al pagamento della somma dovuta in virtù della fideiussione rila- sciata in favore dell'[OSCURATO:SOCIETA] a garanziadelle obbligazioni contratte dalla Di- stribution Marketing. La mancata adozione di qualsiasi statuizione in ordine al merito della con- troversia, per effetto della dichiarazione d'incompetenza del Giudice adìto, consente poi di escludere, in linea di principio, che al riguardo possa essersi formato un giudicato, dalla cui sussistenza possa farsi dipendere l'esclusione della litispendenza, come ritenuto dall'ordinanza impugnata: l'unico giudicato concretamente formatosi nel caso in esame dovrebbe avere semmai ad og- getto il capo recante l'affermazione della competenza del Tribunale di Treviso, rimasta incensurata ad opera delle parti, se non fosse per il fatto che la stessa è stata rimessa in discussione dall'ordinanza pronunciata a seguito della rias- sunzionedel giudizio, che ha dato luogo alla proposizione del regolamento di competenza. Non può condividersi, in proposito, l'osservazione contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui nella specie non sarebbe stata dimo- strata l'intervenuta formazione del giudicato in ordine alla questionedi com- petenza, anche in considerazione della mancata adesione della convenuta alla relativa eccezione: la mera circostanza che l'ordinanza dichiarativa d'incom- petenza fosse stata impugnata esclusivamente nella parte riguardante il re- golamento delle spese processuali, posta anche in relazione con l'intervenuta riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice dichiarato competente, compor- tando la prestazione di acquiescenza alla statuizione riguardante la compe- tenza, avrebbe dovuto infatti indurre a ritenere cheal riguardo si fosse for- mato il giudicato interno, anche alla luce del fatto che il ricorrente non era legittimato alla proposizione del regolamento di competenza, non essendo risultato soccombente in ordine alla relativa questione, mentre la convenuta, che era risultata invece soccombente, non aveva mai dedotto né dimostrato di avere a sua volta impugnato la predetta pronuncia, pur avendo eccepito la litispendenza. In conclusione, va quindi esclusa la configurabilità della litispendenza tra il giudizio pendente in sede di gravame dinanzi alla Corte d'appello di Napoli e quello di primo grado riassunto dinanzi al Tribunale di Treviso: l'ordinanza impugnata va pertanto cassata, con la conseguente conferma della compe- tenza del Tribunale di Treviso, dinanzi al quale il giudizio dovrà proseguire, previa riassunzione nei termini di legge, anche per il regolamento delle spese relative alla