CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 1981
Cassazione n. 36417/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/02/1981 avverso la sentenza del 11/01/2024 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i due motivi di ricorso, con cui si deduce, rispettivamente, la mancata integrazione del reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. ascritto all'odierno ricorrente per assenza dell'elemento soggettivo e l'erronea omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 647 cod. pen., risultano non consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, il primo, ed essendo entrambi privi della necessaria specificità, prospettando censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (si vedano, in particolare, le pagg. 1 e 2, con riferimento al primo motivo di ricorso, e le pagg. 2 e 3 con riferimento al secondo motivo di ricorso); che, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio di diritto secondo cui la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 10 settembre 2024.