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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2025

Cassazione n. 01036/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1381/2025 [OSCURATO:PERSONA] R. Pacilli UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 24877/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], emessa nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza emessa in data 10 giugno 2025 e qui impugnata, ha dichiarato estinto per prescrizione il delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestato a [OSCURATO:PERSONA], in ipotesi d’accusa commesso in data 8 settembre 2017. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 1036/2026 Roma, lì, 12/01/2026

2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] impugna la predetta sentenza, articolando un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione della legge penale: la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto erronea applicazione della disciplina della prescrizione e, in particolare, dell’art. 159, secondo comma, cod. pen., nella versione applicabile ratione temporis.

3. Il procedimento è stato deciso all’udienza del 2 dicembre 2025, in camera di consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.

Il Pubblico ministero ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Il delitto contestato a [OSCURATO:PERSONA] è stato commesso in data 8 settembre 2017, vale a dire nella vigenza dell’art. 159, secondo comma, cod. pen., nella formulazione risultante dalle modifiche intervenute con legge n. 103 del 2017 (e prima delle modifiche apportate all’istituto della prescrizione con legge n. 103 del 2019 e con legge n. 134 del 2021).

Questa Corte ha infatti avuto modo di evidenziare che «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021» (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01).

Ciò premesso, occorre ricordare che l’art. 159, secondo comma, cod. pen. – nella versione conseguente alle modifiche apportate con legge n, 103 del 2017 – prevedeva la sospensione del corso della prescrizione nel periodo compreso tra il deposito della sentenza di primo grado, sino alla pronuncia della sentenza di secondo grado (nel limite di un anno e sei mesi di sospensione del corso della prescrizione).

2. Nel caso in esame, il reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] ha un termine di prescrizione pari a pari a sei anni, incrementabili di un quarto per i casi di interruzione del corso della prescrizione; il delitto risulta commesso in data 8 settembre 2017; la sentenza di primo grado è stata emessa in data 5 aprile 2019; quella di secondo grado è stata emessa in data 10 giugno 2025.

Ne discende che – tenuto conto del periodo di sospensione di un anno e sei mesi del corso della prescrizione nel periodo compreso tra il deposito della sentenza di primo grado, sino alla pronuncia della sentenza di secondo grado (nel limite di un anno e sei mesi di sospensione del corso della prescrizione) – il termine di prescrizione non era ancora decorso al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado.

Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso il 02/12/20255 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1381/2025 [OSCURATO:PERSONA] R. Pacilli UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 24877/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], emessa nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza emessa in data 10 giugno 2025 e qui impugnata, ha dichiarato estinto per prescrizione il delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestato a [OSCURATO:PERSONA], in ipotesi d’accusa commesso in data 8 settembre 2017. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 1036/2026 Roma, lì, 12/01/2026 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] impugna la predetta sentenza, articolando un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione della legge penale: la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto erronea applicazione della disciplina della prescrizione e, in particolare, dell’art. 159, secondo comma, cod. pen., nella versione applicabile ratione temporis. 3. Il procedimento è stato deciso all’udienza del 2 dicembre 2025, in camera di consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblica udienza. Il Pubblico ministero ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Il delitto contestato a [OSCURATO:PERSONA] è stato commesso in data 8 settembre 2017, vale a dire nella vigenza dell’art. 159, secondo comma, cod. pen., nella formulazione risultante dalle modifiche intervenute con legge n. 103 del 2017 (e prima delle modifiche apportate all’istituto della prescrizione con legge n. 103 del 2019 e con legge n. 134 del 2021). Questa Corte ha infatti avuto modo di evidenziare che «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021» (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01). Ciò premesso, occorre ricordare che l’art. 159, secondo comma, cod. pen. – nella versione conseguente alle modifiche apportate con legge n, 103 del 2017 – prevedeva la sospensione del corso della prescrizione nel periodo compreso tra il deposito della sentenza di primo grado, sino alla pronuncia della sentenza di secondo grado (nel limite di un anno e sei mesi di sospensione del corso della prescrizione). 2. Nel caso in esame, il reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] ha un termine di prescrizione pari a pari a sei anni, incrementabili di un quarto per i casi di interruzione del corso della prescrizione; il delitto risulta commesso in data 8 settembre 2017; la sentenza di primo grado è stata emessa in data 5 aprile 2019; quella di secondo grado è stata emessa in data 10 giugno 2025. Ne discende che – tenuto conto del periodo di sospensione di un anno e sei mesi del corso della prescrizione nel periodo compreso tra il deposito della sentenza di primo grado, sino alla pronuncia della sentenza di secondo grado (nel limite di un anno e sei mesi di sospensione del corso della prescrizione) – il termine di prescrizione non era ancora decorso al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado. Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il 02/12/20255 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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