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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33342/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 24/01/2022 che confermava la pronuncia del G.I.P. del Tribunale della stessa città in data 27/05/2021 con cui il ricorrente veniva condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 628, commi 2, 3, n. 1, cod. pen.

Al riguardo, il ricorrente deduce:

1.1. erronea applicazione della legge penale, in particolare dell'art. 56 cod. pen.

Il motivo è manifestamente infondato in quanto l'asserita violazione della norma penale in materia di tentativo risulta fondata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità.

Ebbene, la Corte di merito, nel pronunciarsi sul corrispondente motivo di appello, ha correttamente escluso la configurazione del reato nella forma del tentativo, ritenendo provata la sussistenza di tutti gli elementi necessari del reato di rapina impropria consumata, ivi compreso quello della sottrazione della res.

A tal fine, i giudici di merito hanno rilevato come non è necessario che l'agente consegua l'impossessamento della cosa stessa, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico (Sez. 2, n. 11135 del 11/02/2017, Rv 269858).

Peraltro, la pronuncia impugnata risulta aver fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Rv. 281117).

Peraltro, il motivo di ricorso risulta generico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con cui il ricorrente omette di confrontarsi.

1.2. mancanza della motivazione in ordine alla richiesta dedotta con atto d'appello circa la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante contestata.

Il motivo è manifestamente infondato, in quanto afferente al trattamento sanzionatorio che risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

In particolare, deve ritenersi non censurabile per omessa motivazione la sentenza che disattende le doglianze difensive aventi riguardo alla richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio fondata su analogo ordine di motivi (ex multis Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057).

Nel caso di specie, la pronuncia impugnata deve ritenersi esente dal vizio dedotto in quanto il rigetto della invocata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza attenuante contestata si ricava implicitamente dal motivato diniego della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e dalla considerazione circa la gravità del fatto posto in essere dall'imputato, valutato complessivamente (pag. 3 della pronuncia impugnata).

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 24/01/2022 che confermava la pronuncia del G.I.P. del Tribunale della stessa città in data 27/05/2021 con cui il ricorrente veniva condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 628, commi 2, 3, n. 1, cod. pen. Al riguardo, il ricorrente deduce: 1.1. erronea applicazione della legge penale, in particolare dell'art. 56 cod. pen. Il motivo è manifestamente infondato in quanto l'asserita violazione della norma penale in materia di tentativo risulta fondata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità. Ebbene, la Corte di merito, nel pronunciarsi sul corrispondente motivo di appello, ha correttamente escluso la configurazione del reato nella forma del tentativo, ritenendo provata la sussistenza di tutti gli elementi necessari del reato di rapina impropria consumata, ivi compreso quello della sottrazione della res. A tal fine, i giudici di merito hanno rilevato come non è necessario che l'agente consegua l'impossessamento della cosa stessa, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico (Sez. 2, n. 11135 del 11/02/2017, Rv 269858). Peraltro, la pronuncia impugnata risulta aver fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Rv. 281117). Peraltro, il motivo di ricorso risulta generico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con cui il ricorrente omette di confrontarsi. 1.2. mancanza della motivazione in ordine alla richiesta dedotta con atto d'appello circa la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante contestata. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto afferente al trattamento sanzionatorio che risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. In particolare, deve ritenersi non censurabile per omessa motivazione la sentenza che disattende le doglianze difensive aventi riguardo alla richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio fondata su analogo ordine di motivi (ex multis Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057). Nel caso di specie, la pronuncia impugnata deve ritenersi esente dal vizio dedotto in quanto il rigetto della invocata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza attenuante contestata si ricava implicitamente dal motivato diniego della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e dalla considerazione circa la gravità del fatto posto in essere dall'imputato, valutato complessivamente (pag. 3 della pronuncia impugnata). 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa
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