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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 42682/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del G.d.P. di Perugia del 29 aprile 2019, con la quale è stato condannato alla pena di euro 5.000,00 di ammenda, in ordine al reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 10 bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 2 agosto 2014 in Magione, quale cittadino straniero, si era trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato con il permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione, avrebbe in maniera ingiustificata omesso di applicare l'istituto dell'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

A tal fine, si evidenzia che la Corte costituzionale con la sentenza n. 250 del 2010 ha evidenziato che, per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, l'istituto della improcedibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenere quale strumento di moderazione dell'intervento sanzionatorio.

2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito, senza offrire sul punto alcuna motivazione, avrebbe applicato una pena eccessiva e avrebbe in maniera errata mancato di concedere le circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Giova premettere che la declaratoria di improcedibilità per la particolare tenuità del fatto nel procedimento davanti al Giudice di pace implica la valutazione congiunta degli indici normativamente indicati - esiguità del danno o del pericolo; grado di colpevolezza; occasionalità del fatto - e del fatto concretamente commesso, non potendo essere limitata alla fattispecie astratta di reato (Sez. 5, n. 34227 del 07/05/2009, Scalzo, Rv. 244910).

Nel caso di specie, l'imputato aveva esplicitamente chiesto l'applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 e il giudice di merito, quindi, avrebbe dovuto operare un apprezzamento avendo riguardo, in maniera congiunta, all'esiguità del danno o del pericolo che è derivato dalla condotta, all'occasionalità dell'azione posta in essere e al grado della colpevolezza, dovendosi comunque considerare l'eventuale pregiudizio che dall'ulteriore corso del procedimento possa derivare all'imputato, con specifico riguardo alle sue esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute (Sez. 4, n. 36990 del 04/07/2003, Terranova, Rv. 226377).

Il G.d.P., invece, ha omesso di fornire una valida motivazione, ma si è limitato ad affermare in maniera generica che l'attività istruttoria aveva confermato pienamente l'ipotesi accusatoria della quale, ricorrevano, tutti gli elementi oggettivi e soggettivi.

La Corte, pertanto, ritiene che il primo motivo di ricorso sia fondato, posto che il giudice di merito non si è attenuto ai principi di diritto sopra evidenziati, avendo deciso di non accogliere la richiesta di esclusione della procedibilità senza tuttavia valutare gli elementi di fatto risultanti dalle emergenze processuali; le conclusioni del giudice di merito, quindi, appaiono soggette al sindacato del giudice di legittimità.

Va ricordato, infatti, che la motivazione non consiste in una mera espressione di risultato ma in un atto che sia capace di dare conto dell'effettivo apprezzamento delle circostanze probatorie da parte del soggetto giudicante.

Motivare, pertanto, è attività complessa non riducibile a vuote formule di stile e consistente in una chiara esplicazione delle ragioni che, in fatto come in diritto, consentono di sostenere la decisione.

1.2. La Corte, tuttavia, ritiene sussistenti nel caso di specie i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato di cui all'art. 10 bis T.U. imm., essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari ad anni cinque.

Come evidenziato, infatti, il ricorso non presenta profili di inammissibilità, pertanto sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente alla sentenza impugnata.

Nel caso di specie, la sentenza di secondo grado è stata emessa in data 29 aprile 2019, mentre il termine prescrizionale risulta spirato successivamente in data 2 agosto 2019.

Si osserva, a tal fine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi rilevare con evidenza dagli atti di causa l'insussistenza del fatto accertato dai giudici di merito: a fronte del maturato effetto estintivo, non può emettersi decisione più favorevole al ricorrente, posto che dalla lettura della sentenza di condanna emergono elementi tali da non determinare l'evidenza dell'assenza di responsabilità.

Il limite alla applicazione della disposizione di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., infatti, è strettamente correlato alla natura del giudizio di legittimità, per cui risulta possibile adottare la decisione più favorevole solo nel caso in cui il mero controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato determini la presa d'atto della totale carenza di elementi a carico dell'imputato (Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Amurri, Rv. 253458), circostanza non avvenuta nel caso di specie.

Si evidenzia, infine, che non solo il secondo motivo, ma anche il primo motivo di ricorso resta assorbito dalla dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, posto che tale istituto prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., in quanto la precrizione, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, Calabrese, Rv. 266505).

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha evidenziato che, nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267590).

2. La Corte, pertanto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del G.d.P. di Perugia del 29 aprile 2019, con la quale è stato condannato alla pena di euro 5.000,00 di ammenda, in ordine al reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 10 bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 2 agosto 2014 in Magione, quale cittadino straniero, si era trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato con il permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione, avrebbe in maniera ingiustificata omesso di applicare l'istituto dell'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. A tal fine, si evidenzia che la Corte costituzionale con la sentenza n. 250 del 2010 ha evidenziato che, per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, l'istituto della improcedibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenere quale strumento di moderazione dell'intervento sanzionatorio. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito, senza offrire sul punto alcuna motivazione, avrebbe applicato una pena eccessiva e avrebbe in maniera errata mancato di concedere le circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Giova premettere che la declaratoria di improcedibilità per la particolare tenuità del fatto nel procedimento davanti al Giudice di pace implica la valutazione congiunta degli indici normativamente indicati - esiguità del danno o del pericolo; grado di colpevolezza; occasionalità del fatto - e del fatto concretamente commesso, non potendo essere limitata alla fattispecie astratta di reato (Sez. 5, n. 34227 del 07/05/2009, Scalzo, Rv. 244910). Nel caso di specie, l'imputato aveva esplicitamente chiesto l'applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 e il giudice di merito, quindi, avrebbe dovuto operare un apprezzamento avendo riguardo, in maniera congiunta, all'esiguità del danno o del pericolo che è derivato dalla condotta, all'occasionalità dell'azione posta in essere e al grado della colpevolezza, dovendosi comunque considerare l'eventuale pregiudizio che dall'ulteriore corso del procedimento possa derivare all'imputato, con specifico riguardo alle sue esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute (Sez. 4, n. 36990 del 04/07/2003, Terranova, Rv. 226377). Il G.d.P., invece, ha omesso di fornire una valida motivazione, ma si è limitato ad affermare in maniera generica che l'attività istruttoria aveva confermato pienamente l'ipotesi accusatoria della quale, ricorrevano, tutti gli elementi oggettivi e soggettivi. La Corte, pertanto, ritiene che il primo motivo di ricorso sia fondato, posto che il giudice di merito non si è attenuto ai principi di diritto sopra evidenziati, avendo deciso di non accogliere la richiesta di esclusione della procedibilità senza tuttavia valutare gli elementi di fatto risultanti dalle emergenze processuali; le conclusioni del giudice di merito, quindi, appaiono soggette al sindacato del giudice di legittimità. Va ricordato, infatti, che la motivazione non consiste in una mera espressione di risultato ma in un atto che sia capace di dare conto dell'effettivo apprezzamento delle circostanze probatorie da parte del soggetto giudicante. Motivare, pertanto, è attività complessa non riducibile a vuote formule di stile e consistente in una chiara esplicazione delle ragioni che, in fatto come in diritto, consentono di sostenere la decisione. 1.2. La Corte, tuttavia, ritiene sussistenti nel caso di specie i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato di cui all'art. 10 bis T.U. imm., essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari ad anni cinque. Come evidenziato, infatti, il ricorso non presenta profili di inammissibilità, pertanto sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente alla sentenza impugnata. Nel caso di specie, la sentenza di secondo grado è stata emessa in data 29 aprile 2019, mentre il termine prescrizionale risulta spirato successivamente in data 2 agosto 2019. Si osserva, a tal fine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi rilevare con evidenza dagli atti di causa l'insussistenza del fatto accertato dai giudici di merito: a fronte del maturato effetto estintivo, non può emettersi decisione più favorevole al ricorrente, posto che dalla lettura della sentenza di condanna emergono elementi tali da non determinare l'evidenza dell'assenza di responsabilità. Il limite alla applicazione della disposizione di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., infatti, è strettamente correlato alla natura del giudizio di legittimità, per cui risulta possibile adottare la decisione più favorevole solo nel caso in cui il mero controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato determini la presa d'atto della totale carenza di elementi a carico dell'imputato (Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Amurri, Rv. 253458), circostanza non avvenuta nel caso di specie. Si evidenzia, infine, che non solo il secondo motivo, ma anche il primo motivo di ricorso resta assorbito dalla dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, posto che tale istituto prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., in quanto la precrizione, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, Calabrese, Rv. 266505). La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha evidenziato che, nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267590). 2. La Corte, pertanto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescri