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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 01176/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29489/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] B RUSATORI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in MILANO n.2897/2021 depositata il 21/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La vicenda processuale origina da una controversia tributaria tra il signor [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro su una s entenza civile del Tribunale di Milano.

Con tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato al pagamento di 845.000 euro in favore della [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione , per responsabilità nella gestione societaria, oltre a rivalutazione, interessi e spese legali.

A seguito della condanna, la società creditrice aveva avviato due procedure esecutivedinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], una immobiliare e l’altra m obiliare, che avevano portato al pignoramento dei beni di [OSCURATO:PERSONA].

Prima della scadenza del termine per proporre appello, le parti avevano,tuttavia, raggiunto un accordo transattivo,con cui la condanna veniva ridotta a € 230.000,00, più circa € 9.500,00provenienti da somme già pignorate, per un totale di € 239.519,08.

Tale transazione aveva determinato la rinuncia all’impugnazione della sentenza e l’estinzione delle procedure esecutive, formalmente dichiarata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

2. Nonostante ciò, l’Agenzia delle Entrate ha emesso l’avviso di liquidazione basandosi sull’importo originario di € 845.000 ,00 e applicando l’aliquota del 3%, ritenendo la sentenza qualificabile come condanna pecuniaria.

3. Il contribuente ha impugnato l’atto dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, sostenendo che l’imposta dovesse essere calcolata sull’importo effettivamente corrisposto in base alla transazione e che, in ogni caso, l’aliquota corretta fosse quella dell’1%, trattandosi di sentenza di accertamento e non di condanna.

4. La CTP ha respinto il ricorso, e il contribuente ha quindi proposto appello alla CTR della Lombardia, lamentando la nullità e l’erroneità della decisione di primo grado, nonché la violazione degli articoli 8 e 37 del d.P.R. n. 131/1986 per travisamento dei fatti e per errato inquadramento giuridico dell’atto tassato.

5. Il giudice del gravame ha respinto l’appello giudicando l’avviso di liquidazione adeguatamente motivato e conforme ai requisiti di legge.

Ha inoltre affermato che la sentenza oggetto di tassazione costituiva una vera e propria condanna al pagamento di una somma di denaro, applicando quindi l’aliquota del 3% prevista dall’art. 8, lett. b), della tariffa - parte prima annessa a l d .P.R. n. 131/1986, e non quella dell’1%, riservata alle sentenze di mero accertamento.

Ha ritenuto, dunque,che l a base imponib ile fosse stata correttamente individuata in €845.000,00, cioè nella somma oggetto della condanna, ritenendo irrilevante la successiva transazione tra le parti.

La CTR ha, dunque , confermato la sentenza di primo grado e condannato l’appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 4.000, 00, oltre ad accessori di legge.

6. Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce: «Violazione ex art.360 C.p.c. - Nullità, illegittimità ed erroneità della sentenza n. 2897/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositata il 21/07/2021 e notificata il 14/09/2021 per violazione dell’art. 360 c.p.c. comma 1, punti 3 e 5, in ordine alla violazione della legge ex art. 8 D.P.R. 26/04/86 N. 131 – Errato inquadramento e causale per il travisamento dei fatti documenti – Errata imposizione – Omessa e/o errata mo tivazione – Violazione ex art. 112 C.p.c e 115 C.p.c.».

1.1. Secondo il ricorrente, l ’Agenzia delle Entrate avrebbe applicato in modo illegittimo l’aliquota del 3%, prevista per le sentenze di condanna, poiché la decisione del Tribunale di Milano aveva in realtà natura accertativa.

A suo dire, l’imposta di registro avrebbe dovuto essere calcolata con l’aliquota dell’1%, prevista per gli atti che accertano diritti patrimoniali, poiché la condanna al pagamento della somma di € 845.000 ,00 rappresentava solo la conseguenza dell’accertamento della sua responsabilità per mala gestio e non una condanna autonoma. [OSCURATO:PERSONA], inoltre , le decisioni di CTP e CTR per aver travisato i fatti e omesso una corretta motivazione, limitandosi a qualificare la sentenza come di condanna senza considerare la sua effettiva natura accertativa, interpretando in modo arbitrario l’art. 8 del d.P.R. n. 131/1986.

1.2. La censura non è fondata.

1.3. La sentenza civile emessa dal Tribunale di Milano, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si limita ad accertare la sussistenza di una responsabilità astratta, ma determina una vera e propria condanna al pagamento di una somma di denaro esattamente determinata, quale conseguenza diretta della mala gestio accertata.

L’accertamento della responsabilità del convenuto costituisce,infatti, il (solo) presupposto logico - giuridico della condanna risarcitoria, ma non ne muta la natura: l’effetto giuridico dell’atto resta quello di imporre un’obbligazione pecuniaria a carico del soggetto soccombente.

Ai fini dell’imposta di registro, ciò che rileva è il contenuto e l’effetto dell’atto giudiziario, non la qualificazione formale dell’azione esercitata.

Pertanto, una sentenza che comporta la condanna al pagamento di una somma di denaro, ancorché conseguente all’accertamento di un illecito o di una responsabilità, deve essere assoggettata all’aliquota del 3% prevista dall’art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa– parte prima allegata a l d .P.R. n. 131/1986.

1.4. In tale prospettiva, la CTR ha correttamente ritenuto che la sentenza del Tribunale di Milano costituisse titolo giudiziale di condanna, essendo l’accertamento della mala gaestioinscindibilmente connesso alla quantificazione del danno e alla conseguente imposizione patrimoniale.

Ne consegue che l’applicazione dell’aliquota proporzionale del 3% da parte dell’Agenzia delle Entrate è conforme a legge, mentre deve essere esclusa l’applicabilità dell’aliquota ridotta dell’1%, riservata alle pronunce di mero accertamento prive di effetti patrimoniali diretti.

In sostanza, si lamenta, in varie forme, l’omesso esame di aspetti attinenti sempre all’incidenza della transazione novativa, che sono stati comunque già valutati dal giudice di appello.

1.5. Il motivo, pertanto, deve essere respinto.

2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta: «Nullità, illegittimità ed erroneità della sentenza n. 2897/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositata il 21/07/2021 e notificata il 14/09/2021 per violazione dell’art. 360 c.p.c. comma 1, punti 3 e 5, in ordine alla violazione della legge ex art. 8 e 37 D.P.R. 26/04/86 N. 131 –Errato inquadramento e causale per il travisamento dei fatti documenti – Errata imposizione – errata e /o omessa motivazione – Violazione ex art. 112 C.p.c. e 115 C.p.c.».

2.1. Il secondo motivo di ricorso riguarda, nello specifico, l’erroneità della base imponibile utilizzata per calcolare l’imposta di registro e la violazione degli artt. 8 e 37 del d.P.R. n. 131/1986.

Il ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un errore nel considerare come base imponibile la somma di € 845.000 ,00 fissata nella sentenza del Tribunale di Milano, ignorando la successiva transazione novativa intervenuta con la [OSCURATO:PERSONA], che aveva rideterminato l’importo dovuto in € 239.519,08.

Secondo il contribuente, tale accordo aveva sostituito e reso inefficace la condanna originaria, costituendo il nuovo titolo economico rilevante ai fini dell’imposta.

Denuncia, inoltre , la violazione dell’art. 37 del d.P.R. n. 131/1986, poiché la CTR non avrebbe riconosciuto valore giuridico alla transazione, nonostante fosse stata recepita dai provvedimenti dei giudici dell’esecuzione che avevano dichiarato estinte le procedure, conferendole così natura endogiudiziale.

La CTR, escludendo la rilevanza dell’accordo perché non stipulato con l’[OSCURATO:PERSONA], avrebbe applicato un’interpretazione arbitraria e non prevista dalla legge.Contesta anche la motivazione in ordine alla mancata considerazione della transazione e dei suoi effetti sulla determinazione della base imponibile reale.

2.2. La censura non è fondata.

2.3. Va rammentato che la transazione può atteggiarsi come atto di composizione dell'originario rapporto litigioso mediante la conclusione di un rapporto costitutivo di obbligazioni autonome, diverse da quelle originarie (transazione novativa), ovvero come atto di composizione del rapporto litigioso esclusivamente mediante modifiche alle obbligazioni preesistenti, senza elisione del collegamento con l'originario rapporto (transazione semplice) ( tra le tante: Cass.,23/06/2021, n. 17869).

Nel caso di specie non vi è dubbio che la transazione insista sul pendente rapporto litigioso, limitandosi a disciplinare le conseguenze in relazione alle obbligazioni preesistenti tra le parti ed accertate dal giudice.

2.4. Questa Corte ha poi chiarito che, in tema d'impostadi registro , ai fini del rimborso dell'importo pagato sugli atti che definiscono, anche parzialmente, il giudizio civile, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, non può essere equiparata alla sentenza di riforma passata in giudicato latransazione stragiud iziale di cui non sia parte l'Amministrazione dello Stato, attesa la necessità d'impedire indebite sottrazioni all'obbligazione tributaria (Cass., 13/03/2025, n. 6665(Rv. 674366 - 01) – vedasi anche Cass. , 24/02/2016, n. 3687).

2.5. Le censure non tengono,dunque, conto che la transazione è atto estraneo alla dinamica del processo civile e non influisce sulla tassazione degli atti giudiziari, pur facendo venir meno la res litigiosa sul piano degli effetti civili.

Difatti, per quanto appena detto, in tema d'imposta di registro, ai fini del rimborso dell'importo pagato sugli atti che definiscono, anche parzialmente, il giudizio civile, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131/1986, non può essere equiparata alla sentenza di riforma passata in giudicato la transazione stragiudiziale di cui non sia parte l'Amministrazione dello Stato, attesa la necessità d'impedire indebite sottrazioni all'obbligazione tributaria

2.6. Né la sentenza di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità degli organi sociali può essere ricondotta tra le pronunce di tipo accertativo-ricognitivo.

Difatti, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanticondanna al pagamento o alla restituzione di somme di denaro sono assoggettati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. n. 131 / 1986, a tassazione proporzionale, salvo che abbiano ad oggetto anche l'annullamento o la declaratoria di nullità dell'atto nel qual caso l'imposta deve essere determinata in misura fissa ai sensi della lett. e) del citato art. 8 (Cass., 20/12/2018, n. 32969).

Per cui, la transazione della controversia civile non può avere alcuna incidenza sulla liquidazione dell’imposta di registro, sia in relazione alla determinazione della base imponibile, che in relazione all’individuazione dell’aliquota applicabile.

2.7. Nel caso di specie, non essendo vi dubbio che non sia intervenuta la amministrazione nella transazione , si verte al di fuori delle ipotesi di possibile rilevanza ai fini della rideterminazione dell’imposta.

2.8. Anche il secondo motivo va,quindi, rigettato.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta: « Illegittimità e nullità della impugnata sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano del [OSCURATO:DATA_NASCITA] pubblicata il 21/07/2021 e notificata il 14/09/2021 per violazione dell’art. 360 C.p.c. comma 1), punti 3 e 5 in ordine alla violazione dell’art. 2697 C.c. e 2702 C.c. e 2704 C.c. – Errata ed abnorme interpretazione – Omessa e/o contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto essenziale dedotto –violazione ex art. 112 C.p.c. e 115 C.p.c. – Travisamento dei fatti e dei documenti –Illogicità manifesta».

3.1. Si eccepisce, in particolare , la violazione delle norme sulla prova documentale e sulla motivazione della sentenza della CTR Lombardia, che avrebbe omesso di valutare elementi decisivi.

Il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2697, 2702 e 2704 c.c., nonché degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che la Commissione abbia ignorato documenti prodotti e mai contestati, tra cui la transazione del 7 aprile 2016 e i provvedimenti del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ne avevano sancito l’efficacia, dichiarando estinte le procedure esecutive.

Tale omissione avrebbe determinato una motivazione illogica e apodittica, priva di un corretto esame probatorio, e contraria al divieto di presunzioni contro documenti validi e non contestati.

Se la CTR avesse correttamente considerato tali prove, avrebbe dovuto riconoscere l’illegittimità dell’imposta e la riduzione della base imponibile.

3.2. Il motivo è infondato.

3.3. [OSCURATO:PERSONA] correttamente non ha tenuto conto della transazione intervenuta tra il contribuente e la società [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione.

Come osservato in risposta al primo motivo, tale accordo, di natura privatistica, non coinvolgeva né vedeva parte l’amministrazione finanziaria.

Ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 131/1986 possono incidere sul regime impositivo degli atti giudiziari solo le decisioni o gli accordi che abbiano efficacia nei confronti dello Stato, come le sentenze passate in giudicato, le conciliazioni giudiziali o le transazioni cui l’amministrazione stessa abbia partecipato.

3.4. Nel caso di specie, la transazione del 7 aprile 2016, pur recepita nei provvedimenti di estinzione delle procedure esecutive da parte del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], non assume rilievo ai fini fiscali, in quanto stipulata esclusivamente tra le parti private, con finalità di composizione delle loro reciproche pretese.

Essa non ha modificato né inciso sull’efficacia della sentenza civile di condanna, che rimane il titolo giuridico rilevante per la tassazione.

3.5. Pertanto, la CTR ha legittimamente ritenuto che l’[OSCURATO:PERSONA] nanziaria non potesse tenere conto della rideterminazione del quantum stabilita privatamente, in quanto inopponibile al Fisco, e che la base imponibile dovesse essere individuata nella somma originaria di € 845.000,00 , oggetto della condanna giudiziale.

3.6. Ne consegue che non sussiste alcuna violazione delle norme sulla prova documentale né un vizio motivazionale, avendo la CTR fornito una motivazione coerente e conforme al dettato normativo.

3.7. Anche talemotivo deve pertanto essere respinto.

4. In conclusione il ricorso va rigettato nella sua interezza.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

6. In conseguenza dell’esito del giudizio, si può dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30/05/2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24/12/2012, n. 228.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di legittimitàin favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 4.500,00per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 / 2002, quale inserito dall’art. 1, comma17, della l egge n. 228 / 2012, dà atto della sus

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29489/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] B RUSATORI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in MILANO n.2897/2021 depositata il 21/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La vicenda processuale origina da una controversia tributaria tra il signor [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro su una s entenza civile del Tribunale di Milano. Con tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato al pagamento di 845.000 euro in favore della [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione , per responsabilità nella gestione societaria, oltre a rivalutazione, interessi e spese legali. A seguito della condanna, la società creditrice aveva avviato due procedure esecutivedinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], una immobiliare e l’altra m obiliare, che avevano portato al pignoramento dei beni di [OSCURATO:PERSONA]. Prima della scadenza del termine per proporre appello, le parti avevano,tuttavia, raggiunto un accordo transattivo,con cui la condanna veniva ridotta a € 230.000,00, più circa € 9.500,00provenienti da somme già pignorate, per un totale di € 239.519,08. Tale transazione aveva determinato la rinuncia all’impugnazione della sentenza e l’estinzione delle procedure esecutive, formalmente dichiarata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nonostante ciò, l’Agenzia delle Entrate ha emesso l’avviso di liquidazione basandosi sull’importo originario di € 845.000 ,00 e applicando l’aliquota del 3%, ritenendo la sentenza qualificabile come condanna pecuniaria. 3. Il contribuente ha impugnato l’atto dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, sostenendo che l’imposta dovesse essere calcolata sull’importo effettivamente corrisposto in base alla transazione e che, in ogni caso, l’aliquota corretta fosse quella dell’1%, trattandosi di sentenza di accertamento e non di condanna. 4. La CTP ha respinto il ricorso, e il contribuente ha quindi proposto appello alla CTR della Lombardia, lamentando la nullità e l’erroneità della decisione di primo grado, nonché la violazione degli articoli 8 e 37 del d.P.R. n. 131/1986 per travisamento dei fatti e per errato inquadramento giuridico dell’atto tassato. 5. Il giudice del gravame ha respinto l’appello giudicando l’avviso di liquidazione adeguatamente motivato e conforme ai requisiti di legge. Ha inoltre affermato che la sentenza oggetto di tassazione costituiva una vera e propria condanna al pagamento di una somma di denaro, applicando quindi l’aliquota del 3% prevista dall’art. 8, lett. b), della tariffa - parte prima annessa a l d .P.R. n. 131/1986, e non quella dell’1%, riservata alle sentenze di mero accertamento. Ha ritenuto, dunque,che l a base imponib ile fosse stata correttamente individuata in €845.000,00, cioè nella somma oggetto della condanna, ritenendo irrilevante la successiva transazione tra le parti. La CTR ha, dunque , confermato la sentenza di primo grado e condannato l’appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 4.000, 00, oltre ad accessori di legge. 6. Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce: «Violazione ex art.360 C.p.c. - Nullità, illegittimità ed erroneità della sentenza n. 2897/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositata il 21/07/2021 e notificata il 14/09/2021 per violazione dell’art. 360 c.p.c. comma 1, punti 3 e 5, in ordine alla violazione della legge ex art. 8 D.P.R. 26/04/86 N. 131 – Errato inquadramento e causale per il travisamento dei fatti documenti – Errata imposizione – Omessa e/o errata mo tivazione – Violazione ex art. 112 C.p.c e 115 C.p.c.». 1.1. Secondo il ricorrente, l ’Agenzia delle Entrate avrebbe applicato in modo illegittimo l’aliquota del 3%, prevista per le sentenze di condanna, poiché la decisione del Tribunale di Milano aveva in realtà natura accertativa. A suo dire, l’imposta di registro avrebbe dovuto essere calcolata con l’aliquota dell’1%, prevista per gli atti che accertano diritti patrimoniali, poiché la condanna al pagamento della somma di € 845.000 ,00 rappresentava solo la conseguenza dell’accertamento della sua responsabilità per mala gestio e non una condanna autonoma. [OSCURATO:PERSONA], inoltre , le decisioni di CTP e CTR per aver travisato i fatti e omesso una corretta motivazione, limitandosi a qualificare la sentenza come di condanna senza considerare la sua effettiva natura accertativa, interpretando in modo arbitrario l’art. 8 del d.P.R. n. 131/1986. 1.2. La censura non è fondata. 1.3. La sentenza civile emessa dal Tribunale di Milano, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si limita ad accertare la sussistenza di una responsabilità astratta, ma determina una vera e propria condanna al pagamento di una somma di denaro esattamente determinata, quale conseguenza diretta della mala gestio accertata. L’accertamento della responsabilità del convenuto costituisce,infatti, il (solo) presupposto logico - giuridico della condanna risarcitoria, ma non ne muta la natura: l’effetto giuridico dell’atto resta quello di imporre un’obbligazione pecuniaria a carico del soggetto soccombente. Ai fini dell’imposta di registro, ciò che rileva è il contenuto e l’effetto dell’atto giudiziario, non la qualificazione formale dell’azione esercitata. Pertanto, una sentenza che comporta la condanna al pagamento di una somma di denaro, ancorché conseguente all’accertamento di un illecito o di una responsabilità, deve essere assoggettata all’aliquota del 3% prevista dall’art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa– parte prima allegata a l d .P.R. n. 131/1986. 1.4. In tale prospettiva, la CTR ha correttamente ritenuto che la sentenza del Tribunale di Milano costituisse titolo giudiziale di condanna, essendo l’accertamento della mala gaestioinscindibilmente connesso alla quantificazione del danno e alla conseguente imposizione patrimoniale. Ne consegue che l’applicazione dell’aliquota proporzionale del 3% da parte dell’Agenzia delle Entrate è conforme a legge, mentre deve essere esclusa l’applicabilità dell’aliquota ridotta dell’1%, riservata alle pronunce di mero accertamento prive di effetti patrimoniali diretti. In sostanza, si lamenta, in varie forme, l’omesso esame di aspetti attinenti sempre all’incidenza della transazione novativa, che sono stati comunque già valutati dal giudice di appello. 1.5. Il motivo, pertanto, deve essere respinto. 2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta: «Nullità, illegittimità ed erroneità della sentenza n. 2897/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositata il 21/07/2021 e notificata il 14/09/2021 per violazione dell’art. 360 c.p.c. comma 1, punti 3 e 5, in ordine alla violazione della legge ex art. 8 e 37 D.P.R. 26/04/86 N. 131 –Errato inquadramento e causale per il travisamento dei fatti documenti – Errata imposizione – errata e /o omessa motivazione – Violazione ex art. 112 C.p.c. e 115 C.p.c.». 2.1. Il secondo motivo di ricorso riguarda, nello specifico, l’erroneità della base imponibile utilizzata per calcolare l’imposta di registro e la violazione degli artt. 8 e 37 del d.P.R. n. 131/1986. Il ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un errore nel considerare come base imponibile la somma di € 845.000 ,00 fissata nella sentenza del Tribunale di Milano, ignorando la successiva transazione novativa intervenuta con la [OSCURATO:PERSONA], che aveva rideterminato l’importo dovuto in € 239.519,08. Secondo il contribuente, tale accordo aveva sostituito e reso inefficace la condanna originaria, costituendo il nuovo titolo economico rilevante ai fini dell’imposta. Denuncia, inoltre , la violazione dell’art. 37 del d.P.R. n. 131/1986, poiché la CTR non avrebbe riconosciuto valore giuridico alla transazione, nonostante fosse stata recepita dai provvedimenti dei giudici dell’esecuzione che avevano dichiarato estinte le procedure, conferendole così natura endogiudiziale. La CTR, escludendo la rilevanza dell’accordo perché non stipulato con l’[OSCURATO:PERSONA], avrebbe applicato un’interpretazione arbitraria e non prevista dalla legge.Contesta anche la motivazione in ordine alla mancata considerazione della transazione e dei suoi effetti sulla determinazione della base imponibile reale. 2.2. La censura non è fondata. 2.3. Va rammentato che la transazione può atteggiarsi come atto di composizione dell'originario rapporto litigioso mediante la conclusione di un rapporto costitutivo di obbligazioni autonome, diverse da quelle originarie (transazione novativa), ovvero come atto di composizione del rapporto litigioso esclusivamente mediante modifiche alle obbligazioni preesistenti, senza elisione del collegamento con l'originario rapporto (transazione semplice) ( tra le tante: Cass.,23/06/2021, n. 17869). Nel caso di specie non vi è dubbio che la transazione insista sul pendente rapporto litigioso, limitandosi a disciplinare le conseguenze in relazione alle obbligazioni preesistenti tra le parti ed accertate dal giudice. 2.4. Questa Corte ha poi chiarito che, in tema d'impostadi registro , ai fini del rimborso dell'importo pagato sugli atti che definiscono, anche parzialmente, il giudizio civile, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, non può essere equiparata alla sentenza di riforma passata in giudicato latransazione stragiud iziale di cui non sia parte l'Amministrazione dello Stato, attesa la necessità d'impedire indebite sottrazioni all'obbligazione tributaria (Cass., 13/03/2025, n. 6665(Rv. 674366 - 01) – vedasi anche Cass. , 24/02/2016, n. 3687). 2.5. Le censure non tengono,dunque, conto che la transazione è atto estraneo alla dinamica del processo civile e non influisce sulla tassazione degli atti giudiziari, pur facendo venir meno la res litigiosa sul piano degli effetti civili. Difatti, per quanto appena detto, in tema d'imposta di registro, ai fini del rimborso dell'importo pagato sugli atti che definiscono, anche parzialmente, il giudizio civile, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131/1986, non può essere equiparata alla sentenza di riforma passata in giudicato la transazione stragiudiziale di cui non sia parte l'Amministrazione dello Stato, attesa la necessità d'impedire indebite sottrazioni all'obbligazione tributaria 2.6. Né la sentenza di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità degli organi sociali può essere ricondotta tra le pronunce di tipo accertativo-ricognitivo. Difatti, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanticondanna al pagamento o alla restituzione di somme di denaro sono assoggettati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. n. 131 / 1986, a tassazione proporzionale, salvo che abbiano ad oggetto anche l'annullamento o la declaratoria di nullità dell'atto nel qual caso l'imposta deve essere determinata in misura fissa ai sensi della lett. e) del citato art. 8 (Cass., 20/12/2018, n. 32969). Per cui, la transazione della controversia civile non può avere alcuna incidenza sulla liquidazione dell’imposta di registro, sia in relazione alla determinazione della base imponibile, che in relazione all’individuazione dell’aliquota applicabile. 2.7. Nel caso di specie, non essendo vi dubbio che non sia intervenuta la amministrazione nella transazione , si verte al di fuori delle ipotesi di possibile rilevanza ai fini della rideterminazione dell’imposta. 2.8. Anche il secondo motivo va,quindi, rigettato. 3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta: « Illegittimità e nullità della impugnata sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano del [OSCURATO:DATA_NASCITA] pubblicata il 21/07/2021 e notificata il 14/09/2021 per violazione dell’art. 360 C.p.c. comma 1), punti 3 e 5 in ordine alla violazione dell’art. 2697 C.c. e 2702 C.c. e 2704 C.c. – Errata ed abnorme interpretazione – Omessa e/o contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto essenziale dedotto –violazione ex art. 112 C.p.c. e 115 C.p.c. – Travisamento dei fatti e dei documenti –Illogicità manifesta». 3.1. Si eccepisce, in particolare , la violazione delle norme sulla prova documentale e sulla motivazione della sentenza della CTR Lombardia, che avrebbe omesso di valutare elementi decisivi. Il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2697, 2702 e 2704 c.c., nonché degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che la Commissione abbia ignorato documenti prodotti e mai contestati, tra cui la transazione del 7 aprile 2016 e i provvedimenti del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ne avevano sancito l’efficacia, dichiarando estinte le procedure esecutive. Tale omissione avrebbe determinato una motivazione illogica e apodittica, priva di un corretto esame probatorio, e contraria al divieto di presunzioni contro documenti validi e non contestati. Se la CTR avesse correttamente considerato tali prove, avrebbe dovuto riconoscere l’illegittimità dell’imposta e la riduzione della base imponibile. 3.2. Il motivo è infondato. 3.3. [OSCURATO:PERSONA] correttamente non ha tenuto conto della transazione intervenuta tra il contribuente e la società [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione. Come osservato in risposta al primo motivo, tale accordo, di natura privatistica, non coinvolgeva né vedeva parte l’amministrazione finanziaria. Ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 131/1986 possono incidere sul regime impositivo degli atti giudiziari solo le decisioni o gli accordi che abbiano efficacia nei confronti dello Stato, come le sentenze passate in giudicato, le conciliazioni giudiziali o le transazioni cui l’amministrazione stessa abbia partecipato. 3.4. Nel caso di specie, la transazione del 7 aprile 2016, pur recepita nei provvedimenti di estinzione delle procedure esecutive da parte del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], non assume rilievo ai fini fiscali, in quanto stipulata esclusivamente tra le parti private, con finalità di composizione delle loro reciproche pretese. Essa non ha modificato né inciso sull’efficacia della sentenza civile di condanna, che rimane il titolo giuridico rilevante per la tassazione. 3.5. Pertanto, la CTR ha legittimamente ritenuto che l’[OSCURATO:PERSONA] nanziaria non potesse tenere conto della rideterminazione del quantum stabilita privatamente, in quanto inopponibile al Fisco, e che la base imponibile dovesse essere individuata nella somma originaria di € 845.000,00 , oggetto della condanna giudiziale. 3.6. Ne consegue che non sussiste alcuna violazione delle norme sulla prova documentale né un vizio motivazionale, avendo la CTR fornito una motivazione coerente e conforme al dettato normativo. 3.7. Anche talemotivo deve pertanto essere respinto. 4. In conclusione il ricorso va rigettato nella sua interezza. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. 6. In conseguenza dell’esito del giudizio, si può dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30/05/2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24/12/2012, n. 228. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di legittimitàin favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 4.500,00per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 / 2002, quale inserito dall’art. 1, comma17, della l egge n. 228 / 2012, dà atto della sus
Sentenza Cassazione n. 01176/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris