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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 402/1987

ECLI:IT:COST:1987:402
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Con due ordinanze emesse il 18 ottobre 1985 e il 20 gennaio 1987 i Pretori, rispettivamente, di Siracusa e di Bologna hanno sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 7, quarto comma, l. 20 settembre 1980 n. 576 nella parte in cui esclude il diritto dei superstiti (nell'un caso: coniuge; nell'altro: coniuge e figli) "ai ratei di pensione di reversibilità di avvocati iscritti alla Cassa previdenza avvocati e procuratori dopo il quarantesimo anno e deceduti in epoca compresa fra il 1° gennaio 1982 e la data di entrata in vigore della legge n. 175 del 1983", per contrasto con gli artt. 3 e (ord. n. 849/1985 del Pretore di Siracusa) 38 Cost.

I giudizi nel corso dei quali le ordinanze sono state emesse vertono sul riconoscimento della pensione di reversibilità da parte dei superstiti di avvocati, relativamente al periodo compreso tra la data del decesso e la data di entrata in vigore della legge n. 175 del 1983.

Quest'ultima legge, si osserva, ha infatti reintrodotto senza effetto retroattivo il diritto a pensione di reversibilità ai superstiti di avvocati iscritti alla Cassa dopo il quarantesimo anno di età.

Di conseguenza per i superstiti di iscritti ultraquarantenni deceduti anteriormente si continuerebbe ad applicare l'art. 7, comma quarto, l. n. 576 del 1980 che esclude, in tali fattispecie, il beneficio in parola.

Da ciò la disparità di trattamento, fondata su una irragionevole ed illogica "discriminazione temporale", e la violazione dell'art. 38 Cost., che prevede il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia.

2. - In entrambi i giudizi si è costituita la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori concludendo per l'infondatezza della sollevata questione, trattandosi - si assume - di questione legata a dati temporali.

L'Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, è intervenuta nel giudizio di cui all'ord. n. 849/1985, svolgendo pressoché analoghe considerazioni.

1. - Le ordinanze in epigrafe sollevano una identica questione: i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza. 2 a. - La legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense) all'art. 7, comma quarto, regolando il trattamento di quiescenza dei superstiti di iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, testualmente stabiliva che "le pensioni di reversibilità ed indirette spettano solo ai superstiti di chi sia stato iscritto... a partire da data anteriore al quarantesimo anno di età".

Tale disposto è stato sostituito con l'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, nel senso che la limitazione permane per le sole pensioni indirette: conseguenti, cioè, a decesso dell'iscritto non ancora pensionato.

La legge n. 576 entrava in vigore il 1° gennaio 1982; le modifiche recate dalla successiva legge n. 175 sono entrate in vigore il 13 maggio 1983.

Talché ai soggetti coinvolti nelle attuali fattispecie, essendo i titolari originari di pensione deceduti prima di quest'ultima data, venne liquidato il trattamento reversibile con decorrenza posteriore ad essa e non a far tempo dal decesso degli iscritti. 2 b. - Ravvisano i giudici remittenti, in difforme avviso, che il trattamento in parola andrebbe retrodatato alla data della morte dei pensionati originari per illogica "discriminazione temporale", con riguardo a coloro che ricadono, invece, nel più favorevole disposto e a un tempo per violazione del diritto, costituzionalmente protetto, di mezzi adeguati alle esigenze vitali.

Senonché, circoscritta la vicenda alla mera retrodatazione del beneficio, essa rientra nel quadro della generale disciplina intertemporale del trattamento, che si è venuta a configurare per effetto delle disposizioni succedutesi e costituenti ora l'unicum dell'art. 7 legge n. 576, nel testo vigente.

A tali riscontri positivi introdotti con l'art. 26 della medesima legge, andavano riferiti, perciò, le impugnative; non - come invece operato - al mero disposto del previgente quarto comma dell'articolo sovraindicato.

La questione così posta è, pertanto, inammissibile.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Riuniti i giudizi; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma quarto (testo originario), legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense) sollevata, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., dai Pretori di Siracusa e di Bologna, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]

[OSCURATO:PERSONA]: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con due ordinanze emesse il 18 ottobre 1985 e il 20 gennaio 1987 i Pretori, rispettivamente, di Siracusa e di Bologna hanno sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 7, quarto comma, l. 20 settembre 1980 n. 576 nella parte in cui esclude il diritto dei superstiti (nell'un caso: coniuge; nell'altro: coniuge e figli) "ai ratei di pensione di reversibilità di avvocati iscritti alla Cassa previdenza avvocati e procuratori dopo il quarantesimo anno e deceduti in epoca compresa fra il 1° gennaio 1982 e la data di entrata in vigore della legge n. 175 del 1983", per contrasto con gli artt. 3 e (ord. n. 849/1985 del Pretore di Siracusa) 38 Cost. I giudizi nel corso dei quali le ordinanze sono state emesse vertono sul riconoscimento della pensione di reversibilità da parte dei superstiti di avvocati, relativamente al periodo compreso tra la data del decesso e la data di entrata in vigore della legge n. 175 del 1983. Quest'ultima legge, si osserva, ha infatti reintrodotto senza effetto retroattivo il diritto a pensione di reversibilità ai superstiti di avvocati iscritti alla Cassa dopo il quarantesimo anno di età. Di conseguenza per i superstiti di iscritti ultraquarantenni deceduti anteriormente si continuerebbe ad applicare l'art. 7, comma quarto, l. n. 576 del 1980 che esclude, in tali fattispecie, il beneficio in parola. Da ciò la disparità di trattamento, fondata su una irragionevole ed illogica "discriminazione temporale", e la violazione dell'art. 38 Cost., che prevede il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia. 2. - In entrambi i giudizi si è costituita la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori concludendo per l'infondatezza della sollevata questione, trattandosi - si assume - di questione legata a dati temporali. L'Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, è intervenuta nel giudizio di cui all'ord. n. 849/1985, svolgendo pressoché analoghe considerazioni. 1. - Le ordinanze in epigrafe sollevano una identica questione: i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza. 2 a. - La legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense) all'art. 7, comma quarto, regolando il trattamento di quiescenza dei superstiti di iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, testualmente stabiliva che "le pensioni di reversibilità ed indirette spettano solo ai superstiti di chi sia stato iscritto... a partire da data anteriore al quarantesimo anno di età". Tale disposto è stato sostituito con l'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, nel senso che la limitazione permane per le sole pensioni indirette: conseguenti, cioè, a decesso dell'iscritto non ancora pensionato. La legge n. 576 entrava in vigore il 1° gennaio 1982; le modifiche recate dalla successiva legge n. 175 sono entrate in vigore il 13 maggio 1983. Talché ai soggetti coinvolti nelle attuali fattispecie, essendo i titolari originari di pensione deceduti prima di quest'ultima data, venne liquidato il trattamento reversibile con decorrenza posteriore ad essa e non a far tempo dal decesso degli iscritti. 2 b. - Ravvisano i giudici remittenti, in difforme avviso, che il trattamento in parola andrebbe retrodatato alla data della morte dei pensionati originari per illogica "discriminazione temporale", con riguardo a coloro che ricadono, invece, nel più favorevole disposto e a un tempo per violazione del diritto, costituzionalmente protetto, di mezzi adeguati alle esigenze vitali. Senonché, circoscritta la vicenda alla mera retrodatazione del beneficio, essa rientra nel quadro della generale disciplina intertemporale del trattamento, che si è venuta a configurare per effetto delle disposizioni succedutesi e costituenti ora l'unicum dell'art. 7 legge n. 576, nel testo vigente. A tali riscontri positivi introdotti con l'art. 26 della medesima legge, andavano riferiti, perciò, le impugnative; non - come invece operato - al mero disposto del previgente quarto comma dell'articolo sovraindicato. La questione così posta è, pertanto, inammissibile. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Riuniti i giudizi; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma quarto (testo originario), legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense) sollevata, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., dai Pretori di Siracusa e di Bologna, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: BORZELLINO Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Sentenza Corte costituzionale n. 402/1987 — Fons Iuris — Fons Iuris