Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 402/1987
ECLI:IT:COST:1987:402
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con due ordinanze emesse il 18 ottobre 1985 e il 20 gennaio
1987 i Pretori, rispettivamente, di Siracusa e di Bologna hanno
sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 7, quarto comma, l. 20 settembre 1980 n. 576 nella parte in
cui esclude il diritto dei superstiti (nell'un caso: coniuge;
nell'altro: coniuge e figli) "ai ratei di pensione di reversibilità
di avvocati iscritti alla Cassa previdenza avvocati e procuratori
dopo il quarantesimo anno e deceduti in epoca compresa fra il 1°
gennaio 1982 e la data di entrata in vigore della legge n. 175 del
1983", per contrasto con gli artt. 3 e (ord. n. 849/1985 del Pretore
di Siracusa) 38 Cost.
I giudizi nel corso dei quali le ordinanze sono state emesse
vertono sul riconoscimento della pensione di reversibilità da parte
dei superstiti di avvocati, relativamente al periodo compreso tra la
data del decesso e la data di entrata in vigore della legge n. 175
del 1983.
Quest'ultima legge, si osserva, ha infatti reintrodotto senza
effetto retroattivo il diritto a pensione di reversibilità ai
superstiti di avvocati iscritti alla Cassa dopo il quarantesimo anno
di età.
Di conseguenza per i superstiti di iscritti ultraquarantenni
deceduti anteriormente si continuerebbe ad applicare l'art. 7, comma
quarto, l. n. 576 del 1980 che esclude, in tali fattispecie, il
beneficio in parola.
Da ciò la disparità di trattamento, fondata su una irragionevole
ed illogica "discriminazione temporale", e la violazione dell'art. 38
Cost., che prevede il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle
loro esigenze di vita in caso di vecchiaia.
2. - In entrambi i giudizi si è costituita la Cassa nazionale di
previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori
concludendo per l'infondatezza della sollevata questione, trattandosi
- si assume - di questione legata a dati temporali.
L'Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio
dei ministri, è intervenuta nel giudizio di cui all'ord. n.
849/1985, svolgendo pressoché analoghe considerazioni.
1. - Le ordinanze in epigrafe sollevano una identica questione: i
relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica
sentenza.
2 a. - La legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema
previdenziale forense) all'art. 7, comma quarto, regolando il
trattamento di quiescenza dei superstiti di iscritti alla Cassa
nazionale di previdenza, testualmente stabiliva che "le pensioni di
reversibilità ed indirette spettano solo ai superstiti di chi sia
stato iscritto... a partire da data anteriore al quarantesimo anno di
età".
Tale disposto è stato sostituito con l'art. 2 della legge 2
maggio 1983, n. 175, nel senso che la limitazione permane per le sole
pensioni indirette: conseguenti, cioè, a decesso dell'iscritto non
ancora pensionato.
La legge n. 576 entrava in vigore il 1° gennaio 1982; le modifiche
recate dalla successiva legge n. 175 sono entrate in vigore il 13
maggio 1983.
Talché ai soggetti coinvolti nelle attuali fattispecie, essendo i
titolari originari di pensione deceduti prima di quest'ultima data,
venne liquidato il trattamento reversibile con decorrenza posteriore
ad essa e non a far tempo dal decesso degli iscritti.
2 b. - Ravvisano i giudici remittenti, in difforme avviso, che il
trattamento in parola andrebbe retrodatato alla data della morte dei
pensionati originari per illogica "discriminazione temporale", con
riguardo a coloro che ricadono, invece, nel più favorevole disposto
e a un tempo per violazione del diritto, costituzionalmente protetto,
di mezzi adeguati alle esigenze vitali.
Senonché, circoscritta la vicenda alla mera retrodatazione del
beneficio, essa rientra nel quadro della generale disciplina
intertemporale del trattamento, che si è venuta a configurare per
effetto delle disposizioni succedutesi e costituenti ora l'unicum
dell'art. 7 legge n. 576, nel testo vigente.
A tali riscontri positivi introdotti con l'art. 26 della medesima
legge, andavano riferiti, perciò, le impugnative; non - come invece
operato - al mero disposto del previgente quarto comma dell'articolo
sovraindicato.
La questione così posta è, pertanto, inammissibile.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Riuniti i giudizi; dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7 comma quarto (testo
originario), legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema
previdenziale forense) sollevata, per contrasto con gli artt. 3 e 38
Cost., dai Pretori di Siracusa e di Bologna, con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA]: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI