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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 1977

Cassazione n. 02456/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/09/1977 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato.

Considerato, infatti, che il ricorrente prospetta un diverso calcolo della prescrizione escludendo alcuni periodi di sospensione della stessa come indicati dalla Corte territoriale.

Rilevato, al riguardo, che il ricorrente non si confronta in modo specifico con il ragionamento svolto sul punto dalla Corte di appello e pretende di escludere alcuni periodi di sospensione, nonostante gli stessi siano stati disposti su espressa richiesta della difesa.

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 27 ottobre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/09/1977 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che il ricorrente prospetta un diverso calcolo della prescrizione escludendo alcuni periodi di sospensione della stessa come indicati dalla Corte territoriale. Rilevato, al riguardo, che il ricorrente non si confronta in modo specifico con il ragionamento svolto sul punto dalla Corte di appello e pretende di escludere alcuni periodi di sospensione, nonostante gli stessi siano stati disposti su espressa richiesta della difesa. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre 2022.
Sentenza Cassazione n. 02456/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris