CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 marzo 2022
Cassazione n. 18034/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Genova avverso la sentenza del 15/06/2021 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 giugno 2021 la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di evasione di cui all'art. 385, terzo comma, cod. pen., perché ritenuto non punibile per la particolare tenuità del fatto ex art. 1:31-bis cod. pen., ha accolto l'appello proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Genova e ha dichiarato il predetto imputato responsabile del reato ascrittogli, condannandolo alla pena di un anno di reclusione. 2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorse per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo con un primo motivo violazioni di legge ai sensi degli artt. 589, 591 e 597 cod. proc. pen., per avere il Procuratore generale richiesto, nelle sue conclusioni scritte depositate in data 8 giugno 2021, la conferma della sentenza impugnata, così manifestando la volontà di rinunciare all'atto di appello presentato avverso la sentenza di primo grado, con la conseguenza che la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione. 2.1. Con un secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione per avere la Corte d'appello ritenuto provato il fatto sulla base delle dichiarazioni rese dagli operanti, senza procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. 2.2. Con un terzo motivo, infine, si c:ensurano analoghi vizi in relazione all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cit., per avere la sentenza impugnata erroneamente riconosciuto il presupposto dell'abitualità del comportamento sulla base di una sola pronuncia di condanna relativa ad analoga condotta delittuosa, omettendo di svolgere una globale valutazione delle peculiarità della fattispecie concreta, ed attribuendo illogicamente rilievo ad una circostanza di fatto — ossia al mancato accertamento della "entità della protrazione dell'allontanamento dall'abitazione" — che, da un lato, costituisce il presupposto per la sussistenza del reato, dall'altro lato non può di per sé integrare un elemento negativo di valutazione a carico dell'imputato. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 14 marzo 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate. 2. In ordine al primo motivo deve rilevarsi come alcuna rinuncia all'impugnazione sia di per sé configurabile in relazione alle conclusioni con le quali il Procuratore generale di udienza abbia chiesto la conferma della sentenza impugnata, trattandosi di un atto come tale privo dei requisiti formali e sostanziali idonei a rappresentare, in modo espresso ed univoco (arg. ex Sez. 2, n. 2764 del 26/11/1984, dep. 1985, Klun, Rv. 168443), una valida manifestazione della volontà di rinunciare all'appello proposto dallo stesso ufficio giudiziario.3. Manifestamente infondato e genericamente formulato, inoltre, deve ritenersi il secondo motivo di doglianza, che omette di evidenziare la ricorrenza di eventuali profili di inattendibilità della prova dichiarativa raccolta in primo grado. Nel caso in esame, peraltro, e il rilievo è dirimente al fine qui considerato, non viene in rilievo il disposto di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. poiché l'assoluzione dell'imputato, da parte del primo Giudice, non è derivata da una differente valutazione della prova dichiarativa, ma unicamente da una discrezionale valutazione in ordine alla ricorrenza degli elementi costitutivi della causa di esclusione della punibilità ai sensi dell'art.131-bis cit. 4. Infondato, infine, deve ritenersi il terzo motivo, avendo la sentenza impugnata coerentemente esposto, all'esito di una valutazione globale della condotta e della personalità dell'autore del reato, le ragioni giustificative del diverso epilogo decisorio cui è pervenuta, ponendo in rilievo, con motivazione esaustiva ed immune da vizi logico-giuridici in questa Sede deducibili, alcuni profili di obiettiva gravità della condotta delittuosa oggetto della regiudicanda, come tali ostativi al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità in esame. Pur ritenendo erroneamente caratterizzata come "abituale" la condotta di evasione nel caso di specie accertata, la sentenza impugnata ha richiamato le valutazioni già espresse dal primo Giudice a sostegno della ritenuta non credibilità della versione del fatto prospettata a discarico dell'imputato ed ha spiegato, al contempo, le ragioni per le quali non poteva ritenersi di particolare tenuità, ritenendole prevalenti rispetto ai contrari argomenti difensivi in considerazione non solo del rilevante elemento desumibile dall'iscrizione - risultante dal certificato penale - di una pronuncia assolutoria ex art. 131-bis cit. relativa ad analoga condotta delittuosa posta in essere nello stesso arco temporale, ma anche dei tratti di intrinseca gravità del comportamento inosservante delle prescrizioni relative all'applicazione della misura della detenzione domiciliare, per essersi l'imputato allontanato dall'abitazione in orario notturno e molto tempo dopo la fascia oraria oggetto dell'autorizzazione concessagli per l'espletamento delle sue necessità di vita. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ex aut. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3