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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2022

Cassazione n. 16640/2022

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INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 3404/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Sabotino n. 12, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Panaro n. 17, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo, - controricorrente- avverso la sentenza n. 1822/2016 della Corte d’appello di Catanzaro del 11/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/5/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 3404/2017 Numero sezionale 1778/2022 Numero di raccolta generale 16640/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 Rilevato:

1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro la Regione Calabria, onde sentila condannare al pagamento del compenso per le prestazioni professionali stragiudiziali da lui compiute svolgendo l’incarico di presidente di una commissione costituita per la valutazione delle controdeduzioni presentate da soggetti esclusi dai finanziamenti destinati a progetti per la costruzione di infrastrutture produttive; domandava, in subordine, la condanna della Regione al pagamento di un indennizzo ex art. 2041 cod. civ.

Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza pubblicata in data 12 giugno 2009, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.

2. La Corte d’appello di Catanzaro, a seguito dell’impugnazione proposta dalla Regione Calabria, riteneva – fra l’altro e per quanto qui di interesse – che la sentenza n. 5149/2009 pronunziata dal Consiglio di Stato inter partes non attestasse la formazione di un giudicato sulla giurisdizione, dato che non riguardava l’attività svolta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della commissione per la quale questi aveva richiesto i compensi.

Osservava, inoltre, che tale attività non ineriva alle mansioni all’epoca ricoperte dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (che era dipendente dell’ente con inquadramento nel ruolo amministrativo come istruttore di sesto livello), né poteva essere posta in correlazione con il rapporto di pubblico impiego, con conseguente radicamento della giurisdizione del giudice ordinario.

Dichiarava, di conseguenza, in accoglimento dell’appello, la giurisdizione del giudice ordinario e rimetteva le parti innanzi al primo giudice.F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 3404/2017 Numero sezionale 1778/2022 Numero di raccolta generale 16640/2022 Data pubblicazione 23/05/2022

3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 11 novembre 2016, ha proposto ricorso la Regione Calabria prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1, 5, 37 e 324 cod. proc. civ., 2909 cod. civ. e 15 d. lgs. 387/1998: la Corte d’appello ha escluso che la sentenza del Consiglio di Stato n. 5146/2009 riguardasse la vicenda oggetto di causa, attinente allo svolgimento di attività in un periodo antecedente a quello per cui tale statuizione aveva accertato il diritto dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere differenze retributive (per le sole attività svolte a partire del 22 novembre 1998).

La decisione del Consiglio di Stato, però, richiamava la nota n. 1416 del 5 febbraio 1998 (prodotta a verbale in appello il 28 gennaio 2014), al cui interno si dava atto che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato delegato del dirigente del settore legale nella commissione per la valutazione di controdeduzioni con dispositivo dell’assessore regionale ai lavori pubblici prt. n. 328/p del 25.11.96, cosicché la Corte di merito aveva la disponibilità in atti – a dire del ricorrente - della prova documentale che le mansioni a cui il Consiglio di Stato aveva inteso riferirsi ricomprendevano anche l’attività addotta dall’attore a giustificazione della propria domanda. 4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 2699, 2700, 2701, 2702, 2719 e 2909 cod. civ.: la Corte di F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 3404/2017 Numero sezionale 1778/2022 Numero di raccolta generale 16640/2022 merito, laddove, da un lato, ha escluso che la pronuncia del Consiglio Data pubblicazione 23/05/2022 di Stato n. 5146/2009 fosse riferibile ai fatti di causa per ragioni temporali, dall’altro ha affermato che la commissione aveva svolto attività non solo valutativa, ma anche deliberativa, ha compiuto – in tesi di parte ricorrente – un evidente travisamento delle prove, essendo presenti in atti la nota n. 1416 del 5 febbraio 1998 e le delibere n. 6999/1996 e 2498/1997, che prevedevano che per la sola valutazione delle controdeduzioni fosse istituita una commissione i cui lavori sarebbero stati poi sottoposti all’approvazione della giunta regionale. 4.3 Il terzo motivo di ricorso si duole, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti, costituito dalla nota prot. 1416/98 depositata nel giudizio di appello, il cui contenuto era decisivo per verificare se il Consiglio di Stato avesse valutato anche il dispositivo assessorile n. 328/p come prova dello svolgimento di compiti sostitutivi del dirigente e di componente di commissioni al fine di riconoscere il diritto del Bordino agli emolumenti per mansioni superiori e, di conseguenza, per stabilire se si fosse formato il giudicato sul merito della vicenda e, con esso, sulla giurisdizione del giudice amministrativo. 4.4 Il quarto motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 69, comma 7, d. lgs. 165/2001: la Corte di merito ha ravvisato la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la qualifica di istruttore all’epoca posseduta dal Bordino era inconciliabile con lo svolgimento dell’attività per cui è causa, dato che la commissione aveva effettuato un’attività anche deliberativa e non solo meramente valutativa.F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 3404/2017 Numero sezionale 1778/2022 Numero di raccolta generale 16640/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 Una simile valutazione contrastava con il contenuto sia del dispositivo n. 328/p, che prevedeva la nomina dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] come possibile sostituto del dirigente l’ufficio legale e suo delegato, il che comportava che gli atti assunti continuassero ad essere imputabili al delegante e non al delegato, sia della delibera n. 6999/1996, che prevedeva che per la valutazione delle controdeduzioni presentate dai soggetti esclusi dai benefici fosse costituito un gruppo di lavoro con composizione tutta interna e senza previsione di retribuzione alcuna, sia delle delibera n. 2498/1997, che, preso atto del lavoro della commissione, da considerarsi quale proposta rivolta all’organo competente a determinarsi in materia, aveva approvato l’elenco degli ammessi.

Alla luce di simili risultanze la domanda dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] doveva essere qualificata come richiesta di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori per fatti avvenuti sino al 16 ottobre 1997 e rientrava, quindi, nella giurisdizione del giudice amministrativo.

5. Le questioni sollevate con i motivi presentati rientrano, tutte, tra quelle devolute alla cognizione delle Sezioni Unite di questa Corte, a norma dell'art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ., dato che costituisce questione di giurisdizione anche la verifica in ordine all'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito) sollecitata dal ricorrente con i primi tre motivi (v.

Cass., Sez.

U., 1599/2022).

Questa sezione potrebbe provvedere direttamente nelle ipotesi in cui le censure proposte, pur ponendo una questione di giurisdizione, fossero state elaborate senza rispettare le modalità di formulazione dei motivi di ricorso per cassazione, risultando così precluso l'esame della questione di giurisdizione e, di conseguenza, estranea alle necessità della lite la previsione di cui all'art. 374, comma 1, cod.F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 3404/2017 Numero sezionale 1778/2022 Numero di raccolta generale 16640/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 proc. civ. concernente il raccordo delle attribuzioni delle Sezioni Unite e delle sezioni semplici (cfr. Cass., Sez.

U., 1599/2022).

Sarebbe possibile a questa sezione provvedere direttamente anche nel caso in cui sulla regola finale di riparto della giurisdizione si fossero "già pronunciate le sezioni unite", a mente dell’art. 374, comma 1, cod. proc. civ., vale a dire in caso di esistenza di un diritto vivente univoco sia sulla regola finale di riparto della giurisdizione nella controversia, sia sulle regole strumentali di rilevazione del giudicato sulla giurisdizione, “in ordine alle quali vi è un noto e ampiamente consolidato indirizzo delle Sezioni Unite (anche nell'ambito delle giurisdizioni amministrativa e contabile, ex artt. 9 c.p.a. e 15 c.g.c.), in relazione alle modalità anche temporali di rilevazione dello stesso (dopo le fondamentali Sezioni Unite n. 24883 del 2008 sul giudicato implicito, ex art. 37 c.p.c.)” (così, testualmente, Cass., Sez.

U., 1599/2022).

Nel caso di specie, tuttavia, manca una pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione nodale posta dal ricorso in esame, costituita dall’accertamento sul fatto che la specifica attività (quale presidente della commissione più sopra descritta) dedotta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] a giustificazione della propria domanda trovasse o meno titolo immediato e diretto nel suo rapporto di pubblico impiego, dato che la precedente pronuncia intervenuta fra le odierne parti (Cass., Sez.

U., 13970/2004) ha affermato il principio, del tutto estraneo alle vicende attinenti a questa lite, secondo cui il patrocinio legale prestato da un avvocato inquadrato, con qualifica di funzionario, nel ruolo amministrativo di un ente pubblico, e non anche nell'ufficio legale dell'ente stesso, non è riconducibile, per la sua stessa natura, nell'ambito del rapporto di pubblico impiego che lega l'avvocato medesimo all'ente territoriale.F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 3404/2017 Numero sezionale 1778/2022 Numero di raccolta generale 16640/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 Risultando perciò integrato il caso previsto dall'art. 374, comma 1, ultima parte, del codice di rito civile, gli atti devono essere rimessi al [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di Cassazione per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite Civili, in ragione e per la soluzione delle questioni testé illustrate, rientranti tra i motivi attinenti alla giurisdizione, di cui all'art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ..

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, in ragione e per la soluzione delle questioni di cui in motivazione, rientranti tra i motivi attinenti alla giurisdizione di cui all'art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ..

Così deciso in Roma in data 3 maggio 2022.

Il Presidente F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 3404/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Sabotino n. 12, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Panaro n. 17, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo, - controricorrente- avverso la sentenza n. 1822/2016 della Corte d’appello di Catanzaro del 11/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/5/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 3404/2017 Numero sezionale 1778/2022 Numero di raccolta generale 16640/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 Rilevato: 1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro la Regione Calabria, onde sentila condannare al pagamento del compenso per le prestazioni professionali stragiudiziali da lui compiute svolgendo l’incarico di presidente di una commissione costituita per la valutazione delle controdeduzioni presentate da soggetti esclusi dai finanziamenti destinati a progetti per la costruzione di infrastrutture produttive; domandava, in subordine, la condanna della Regione al pagamento di un indennizzo ex art. 2041 cod. civ. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza pubblicata in data 12 giugno 2009, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva. 2. La Corte d’appello di Catanzaro, a seguito dell’impugnazione proposta dalla Regione Calabria, riteneva – fra l’altro e per quanto qui di interesse – che la sentenza n. 5149/2009 pronunziata dal Consiglio di Stato inter partes non attestasse la formazione di un giudicato sulla giurisdizione, dato che non riguardava l’attività svolta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della commissione per la quale questi aveva richiesto i compensi. Osservava, inoltre, che tale attività non ineriva alle mansioni all’epoca ricoperte dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (che era dipendente dell’ente con inquadramento nel ruolo amministrativo come istruttore di sesto livello), né poteva essere posta in correlazione con il rapporto di pubblico impiego, con conseguente radicamento della giurisdizione del giudice ordinario. Dichiarava, di conseguenza, in accoglimento dell’appello, la giurisdizione del giudice ordinario e rimetteva le parti innanzi al primo giudice.F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 3404/2017 Numero sezionale 1778/2022 Numero di raccolta generale 16640/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 11 novembre 2016, ha proposto ricorso la Regione Calabria prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1, 5, 37 e 324 cod. proc. civ., 2909 cod. civ. e 15 d. lgs. 387/1998: la Corte d’appello ha escluso che la sentenza del Consiglio di Stato n. 5146/2009 riguardasse la vicenda oggetto di causa, attinente allo svolgimento di attività in un periodo antecedente a quello per cui tale statuizione aveva accertato il diritto dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere differenze retributive (per le sole attività svolte a partire del 22 novembre 1998). La decisione del Consiglio di Stato, però, richiamava la nota n. 1416 del 5 febbraio 1998 (prodotta a verbale in appello il 28 gennaio 2014), al cui interno si dava atto che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato delegato del dirigente del settore legale nella commissione per la valutazione di controdeduzioni con dispositivo dell’assessore regionale ai lavori pubblici prt. n. 328/p del 25.11.96, cosicché la Corte di merito aveva la disponibilità in atti – a dire del ricorrente - della prova documentale che le mansioni a cui il Consiglio di Stato aveva inteso riferirsi ricomprendevano anche l’attività addotta dall’attore a giustificazione della propria domanda. 4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 2699, 2700, 2701, 2702, 2719 e 2909 cod. civ.: la Corte di F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 3404/2017 Numero sezionale 1778/2022 Numero di raccolta generale 16640/2022 merito, laddove, da un lato, ha escluso che la pronuncia del Consiglio Data pubblicazione 23/05/2022 di Stato n. 5146/2009 fosse riferibile ai fatti di causa per ragioni temporali, dall’altro ha affermato che la commissione aveva svolto attività non solo valutativa, ma anche deliberativa, ha compiuto – in tesi di parte ricorrente – un evidente travisamento delle prove, essendo presenti in atti la nota n. 1416 del 5 febbraio 1998 e le delibere n. 6999/1996 e 2498/1997, che prevedevano che per la sola valutazione delle controdeduzioni fosse istituita una commissione i cui lavori sarebbero stati poi sottoposti all’approvazione della giunta regionale. 4.3 Il terzo motivo di ricorso si duole, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti, costituito dalla nota prot. 1416/98 depositata nel giudizio di appello, il cui contenuto era decisivo per verificare se il Consiglio di Stato avesse valutato anche il dispositivo assessorile n. 328/p come prova dello svolgimento di compiti sostitutivi del dirigente e di componente di commissioni al fine di riconoscere il diritto del Bordino agli emolumenti per mansioni superiori e, di conseguenza, per stabilire se si fosse formato il giudicato sul merito della vicenda e, con esso, sulla giurisdizione del giudice amministrativo. 4.4 Il quarto motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 69, comma 7, d. lgs. 165/2001: la Corte di merito ha ravvisato la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la qualifica di istruttore all’epoca posseduta dal Bordino era inconciliabile con lo svolgimento dell’attività per cui è causa, dato che la commissione aveva effettuato un’attività anche deliberativa e non solo meramente valutativa.F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 3404/2017 Numero sezionale 1778/2022 Numero di raccolta generale 16640/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 Una simile valutazione contrastava con il contenuto sia del dispositivo n. 328/p, che prevedeva la nomina dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] come possibile sostituto del dirigente l’ufficio legale e suo delegato, il che comportava che gli atti assunti continuassero ad essere imputabili al delegante e non al delegato, sia della delibera n. 6999/1996, che prevedeva che per la valutazione delle controdeduzioni presentate dai soggetti esclusi dai benefici fosse costituito un gruppo di lavoro con composizione tutta interna e senza previsione di retribuzione alcuna, sia delle delibera n. 2498/1997, che, preso atto del lavoro della commissione, da considerarsi quale proposta rivolta all’organo competente a determinarsi in materia, aveva approvato l’elenco degli ammessi. Alla luce di simili risultanze la domanda dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] doveva essere qualificata come richiesta di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori per fatti avvenuti sino al 16 ottobre 1997 e rientrava, quindi, nella giurisdizione del giudice amministrativo. 5. Le questioni sollevate con i motivi presentati rientrano, tutte, tra quelle devolute alla cognizione delle Sezioni Unite di questa Corte, a norma dell'art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ., dato che costituisce questione di giurisdizione anche la verifica in ordine all'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito) sollecitata dal ricorrente con i primi tre motivi (v. Cass., Sez. U., 1599/2022). Questa sezione potrebbe provvedere direttamente nelle ipotesi in cui le censure proposte, pur ponendo una questione di giurisdizione, fossero state elaborate senza rispettare le modalità di formulazione dei motivi di ricorso per cassazione, risultando così precluso l'esame della questione di giurisdizione e, di conseguenza, estranea alle necessità della lite la previsione di cui all'art. 374, comma 1, cod.F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 3404/2017 Numero sezionale 1778/2022 Numero di raccolta generale 16640/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 proc. civ. concernente il raccordo delle attribuzioni delle Sezioni Unite e delle sezioni semplici (cfr. Cass., Sez. U., 1599/2022). Sarebbe possibile a questa sezione provvedere direttamente anche nel caso in cui sulla regola finale di riparto della giurisdizione si fossero "già pronunciate le sezioni unite", a mente dell’art. 374, comma 1, cod. proc. civ., vale a dire in caso di esistenza di un diritto vivente univoco sia sulla regola finale di riparto della giurisdizione nella controversia, sia sulle regole strumentali di rilevazione del giudicato sulla giurisdizione, “in ordine alle quali vi è un noto e ampiamente consolidato indirizzo delle Sezioni Unite (anche nell'ambito delle giurisdizioni amministrativa e contabile, ex artt. 9 c.p.a. e 15 c.g.c.), in relazione alle modalità anche temporali di rilevazione dello stesso (dopo le fondamentali Sezioni Unite n. 24883 del 2008 sul giudicato implicito, ex art. 37 c.p.c.)” (così, testualmente, Cass., Sez. U., 1599/2022). Nel caso di specie, tuttavia, manca una pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione nodale posta dal ricorso in esame, costituita dall’accertamento sul fatto che la specifica attività (quale presidente della commissione più sopra descritta) dedotta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] a giustificazione della propria domanda trovasse o meno titolo immediato e diretto nel suo rapporto di pubblico impiego, dato che la precedente pronuncia intervenuta fra le odierne parti (Cass., Sez. U., 13970/2004) ha affermato il principio, del tutto estraneo alle vicende attinenti a questa lite, secondo cui il patrocinio legale prestato da un avvocato inquadrato, con qualifica di funzionario, nel ruolo amministrativo di un ente pubblico, e non anche nell'ufficio legale dell'ente stesso, non è riconducibile, per la sua stessa natura, nell'ambito del rapporto di pubblico impiego che lega l'avvocato medesimo all'ente territoriale.F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 3404/2017 Numero sezionale 1778/2022 Numero di raccolta generale 16640/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 Risultando perciò integrato il caso previsto dall'art. 374, comma 1, ultima parte, del codice di rito civile, gli atti devono essere rimessi al [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di Cassazione per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite Civili, in ragione e per la soluzione delle questioni testé illustrate, rientranti tra i motivi attinenti alla giurisdizione, di cui all'art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.. P.Q.M. La Corte rimette gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, in ragione e per la soluzione delle questioni di cui in motivazione, rientranti tra i motivi attinenti alla giurisdizione di cui all'art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.. Così deciso in Roma in data 3 maggio 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d