CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 settembre 2025
Cassazione n. 27920/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16575/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessio; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore p.t., domiciliata i n ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rapp resenta e difende ope legis; -controricorrente– avverso la sentenza n. 5912/2021 della [OSCURATO:PERSONA] delLAZIO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 settembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Cartella di pagamento- AdER contumace in primo grado-Difese in appello- Ammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio accoglieva – con la sentenza richiamata in epigrafe -l'appello dell'Agenzia delle entrate- Riscossione contro la pronuncia della C ommissione tributaria provinciale di Roma che aveva a sua volta accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro una cartella di pagamento,ritenendo prescritto il debito tributario. In particolare,i giudici del gravame evidenziavano che la cartella faceva riferimento ad un avviso di accertamento ritualmente impugnato dal contribuente con ricorso che era stato però rigettato , con sentenza passata in giudicato,dalla stessa Commissione tributaria provinciale di Roma, il che rendeva legittimo il procedimento di emissione della cartella. 2. Contro la suddettasentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione affidato a due motivi. Haresistito con controricorso l' A genzia delle entrate - R iscossione . La causa è avviata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. alla trattazione in camera di consiglio fissata per l’11 settembre 2025, per la quale il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo m otivo , il ricorrente denuncia – ai sensi de ll'ar t. 360,primo comma, n . 3 , c.p.c. - la violazione e falsa applicazione d e i principi normativi in tema di nuove attività deduttive e istruttorie in fase di impugnazione ai sensi degli artt. 345 c . p . c . , 32 , 57 e 58 del decreto legislativo n. 546 del 1992, nonché - i n relazione all'art . 360 , primo comma, n.4 c.p.c. - la violazione dell'art . 111 della C ostituzione , secondo comma. Con esso deduce che solo in appello l’Agenzia delle entrate- Riscossione aveva prodotto la sentenza relativa all’avviso di accertamento presupposto dalla cartella e ciò: a) senza che del suo passaggio in cosa giudicata fosse presente l’attestazione di cui all’art. 124disp. att. c.p.c.; b) in violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992; c)in violazione dell’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, dovendo intendersi la facoltà di produzione in appello di nuovi documenti impedita dalla inerzia tenuta dalla parte nel corso del precedente grado di giudizio. 1.1. La prima censuraè infondata. E’ vero che nel processo tributario, in mancanza di una previsione specifica sulla certificazione del passaggio ingiudicato della sentenza, va applicato per analogia legis, secondo la previsione dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, l'art.124 disp. att. c.p.c., sicché è necessario che il segretario della commissione tributaria, provinciale o regionale, certifichi, in calce alla copia della sentenza contenente la relazione della notificazione alla controparte o alla copia della sentenza non notificata, che nei termini di legge non è stata proposta impugnazione, mentre non può ritenersi equipollente l'attestazione della commissione tributaria provinciale secondo cui, ad una data posteriore alla scadenza del termine per la proposizione dell'appello di una sua sentenza, non è stata chiesta dalla commissione tributaria regionale la trasmissione del fascicolo di primo grado prevista dall'art. 53, comma 3, del d.lgs. n.546 del 1992 (Cass. 07/02/2019, n. 3621). Nel caso di specie,però, la sentenza di cui si discute non viene in questione per la sua efficacia di giudicato ma come presupposto della emissione della cartella impugnata per cui la sua valutazione è rimessa all’apprezzamento del giudice laddove la parte, pur gravata dell’onere di contestare il presupposto dell’emissione della cartella,non deduce in alcun modo che tale sentenza sia stata oggetto di impugnazionené precisa la rilevanza del passaggio in giudicato ai fini della emissione della cartella, eventualmente possibile anche in presenza di sentenza di rigetto di primo grado non definitiva. 1.2. La seconda censura è anch’esso infondat o , in quanto l a domanda di annullamento di un atto tributario, sottoposto ad impugnazione giudiziale sul presupposto della sua illegittimità, mira ad una pronuncia costitutiva, essendo diretta all'eliminazione dell'atto stesso, sicché l'Amministrazione finanziaria, anche in caso di omessa costituzione in primo grado, è legittimata ed ha interesse a sostenere, in appello, la sua legittimità per paralizzare e resistere alla domanda avversaria, senza che ciò determini la violazione degli artt. 57 e ss. del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 345 c.p.c., trattandosi di esercizio di mere difese e non della proposizione di una domanda o eccezione in senso proprio (Cass. 5/09/2024, n. 23880). Si è,altresì, precisato che i n tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 542 del 1996, sono precluse in appello esclusivamente le eccezioni nuove, dalle quali deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento del tema della decisione, sicché, a fronte dell'eccezione di decadenza e prescrizione sollevata dal contribuente, l'allegazione dell'interruzione della prescrizione da parte dell'Amministrazione finanziaria, provata mediante l'allegazione di documentazione, rappresenta una mera difesa o un'eccezione in senso improprio, pienamente ammissibile anche in appello in quanto mera contestazione delle censure mosse all'atto impugnato con il ricorso, senza introduzione di alcun elemento nuovo d'indagine ( Cass.29/11/2016, n. 24214; Cass. 23/10/2020, n. 23261). 1.3. Pure la terza censura è priva di fondamento , in quanto per costante giurisprudenza di questa Corte, alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima - , nel grado di appello del giudizio tributario non opera la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma, c.p.c., essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che alle parti consente di produrre liberamente nuovi documenti in sede di gravame, persino se preesistenti al giudizio di prime cure, senza richiedere che la mancata produzione nel grado pregresso sia stata determinata da causa ad esse non imputabile (cfr. Cass. 8/05/2024, n. 12498; Cass. 28/06/2022, n. 20613; Cass. 21/10/2021, n. 29470; Cass. 24/06/2021 n. 18103). In mancanza di ogni descrizione del fatto processuale sul punto, appare estraneo al tema del giudizio, come individuato nel ricorso, il riferimento, contenuto solo in memoria, alla giurisprudenza di legittimità circa il termine ultimo del deposito di documenti in appello. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce laviolazione e la falsa applicazione dei principi normativi in tema di notifica degli avvisi di accertamento ai sensi degli artt. 43 e 57 del d.P.R. n . 600 del 1973 nonché l’o messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360 , primo comma , n. 5 c.p.c., lamentando che l’amministrazione era decaduta dal potere di accertamento perché l’avviso era stato notificato oltre i termini di cuiai predetti articoli. 2.1. Il motivoè inammissibile. In primo luogo,esso risulta formulato con mescolanza di censur e di diritto e relative alla motivazione, il che è inammissibile, perché, anche a voler prescindere dalla rubrica, espone critiche in fatto ed in diritto, queste ultime sia di carattere sostanziale che processuale, contemporaneamente e senza alcuna gradazione o distinzione tra loro, dando luogo ad una sostanziale mescolanza e sovrapposizione di censure, con l’inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 23/10/2018, n. 26874; Cass.23/09/2011, n. 19443; Cass. 11/04/2008, n. 9470), non risultando specificamente separata la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie e dei profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass.11/04/2018, n. 8915; Cass. 23/04/2013, n. 9793). Si tratta, quindi , di censure non ontologicamente distinte dall o stesso ricorrente e non autonomamente individuabili, senza un inammissibile intervento di selezione e ricostruzione del mezzo d’impugnazione da parte di questa Corte. In secondo luogo, d ella questione in diritto adombrata, la decadenza dell’amministrazione dal potere di accertamento per tardiva notifica dell’avviso, la CTR non tratta e la parte non indica se e quando l’abbia dedotta nel corso del giudizio. Soccorre sul punto il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale, qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto -non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass.22/12/2005, n. 28480; Cass. 13/12/2019, n. 32804; Cass.11/02/2025, n. 3473). Infine, e comunque, appare pacifico in atti e non contestato, che l’avviso di accertamento posto a base dell’emissione della cartella impugnata sia stato notificato alla parte e anche opposto, dovendo in casi siffatti i relativi vizi essere dedotti in quel giudizio, in base al principio,di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri, salvo il caso di mancata notifica, il che consente l’impugnazione dell’atto prodromico unitamente all’atto notificato. Del tutto nuova, rispetto a tale motivo, appare la doglianza prospettata in memoria con riferimento ad una omessa pronuncia sulla eccepita prescrizione del credito portato nella cartella, laddove il secondo motivo fa – in effetti - riferimento al diverso istituto della decadenza(come implicato anche dal richiamo – a pag. 9 del ricorso - dell’ordinanza di questa Corte n. 9749/2018). 3. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorsodeve essere integralmente respinto. Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate - Riscossione. In virtùdell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M rigetta il ricorso; condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese d el presente giudizio, in favore dell’Agenzia delle entrate - Riscossione, liquidate in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell