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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 05023/2023

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30858/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e ope legis domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente- avverso la sentenza n. 967/2021 della Corte d'Appello di Roma, depositata il 10.6.2021, NRG 2741/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], secondo la narrativa che si trae dalla sentenza impugnata, dal 7 gennaio 1997 è stata utilizzata presso la Provincia di Frosinone quale lavoratrice socialmente utile in virtù di un progetto per l'occupazione di 329 addetti da impiegarsi come da Delibera del 4.11.1996 e ha quindi preso servizio come addetta alla manutenzione stradale (pulizia e manutenzione del manto stradale, ripristino della segnaletica, pulizia dei fossetti, ecc.), per poi venire inserita dal 20.7.2000 presso gli uffici centrali del Segretariato generale ed adibita a mansioni asseritamente compatibili con la qualifica di appartenenza, con attività di fotocopisteria, protocollazione documenti, redazione di comunicazioni riconducibili al livello C1 del CCNL di Comparto; ha dedotto, sulla base di dette circostanze di fatto, di avere diritto a percepire, in forza della natura in realtà subordinata del rapporto, la complessiva somma di euro 49.216,85, a titolo di differenze retributive;

2. la Corte d'Appello di Roma, riformando la sentenza del Tribunale di Frosinone, ha respinto la domanda;

3. essa ha dato atto che, dal 20 luglio 2000, periodo a decorrere dal quale la Capobianco aveva rivendicato il diritto alle differenze retributive, la stessa era stata trasferita presso gli uffici centrali dell'Ente, settore 2 Segretariato Generale, svolgendo, nell'ambito di tali uffici, mansioni da qualificarsi di supporto operativo al servizio, venendo comandata a occuparsi della fotocopisteria, del protocollo dei documenti e del disimpegno delle attività volte alla redazione e conservazione dei documenti di pertinenza degli uffici, compiti che - secondo la Corte territoriale - non divergevano rispetto alle attività consentite dalla legge perché, seppure formalmente diverse rispetto a quelle previste nel progetto originario, erano compatibili con le attività di supporto cui la P.A. può adibire il lavoratore;

4. pertanto - concludeva la Corte di merito - non era decisivo lo svolgimento di tali prestazioni con continuità e con assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro, così come che l'attività fosse impostata secondo modalità di lavoro subordinato, posto che la prestazione di pubblica utilità, in linea di principio, comporta di per sé l'inserimento del LSU o LPU nell'ambito della organizzazione dell'ente, è strumentale (nella coesistenza di interessi assistenziali o formativi e di utilità pubblica) alla realizzazione di servizi di pubblico interesse ed implica, per l'attuazione del progetto, il necessario coordinamento delle prestazioni;

5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, cui la Provincia ha opposto difese con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. si deve rilevare che è mancata la comunicazione della trattazione in adunanza camerale alla Provincia di Frosinone, resistente in giudizio, sicché il processo va rinviato a nuovo ruolo per la regolarizzazione, ormai da svolgere presso la sezione ordinaria, stante la soppressione della sezione sesta; P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, con trasmissione del procedimento alla sez.

IV. Così deciso nella Adunanza camerale del 14 dicembre 2022 e,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30858/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e ope legis domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente- avverso la sentenza n. 967/2021 della Corte d'Appello di Roma, depositata il 10.6.2021, NRG 2741/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], secondo la narrativa che si trae dalla sentenza impugnata, dal 7 gennaio 1997 è stata utilizzata presso la Provincia di Frosinone quale lavoratrice socialmente utile in virtù di un progetto per l'occupazione di 329 addetti da impiegarsi come da Delibera del 4.11.1996 e ha quindi preso servizio come addetta alla manutenzione stradale (pulizia e manutenzione del manto stradale, ripristino della segnaletica, pulizia dei fossetti, ecc.), per poi venire inserita dal 20.7.2000 presso gli uffici centrali del Segretariato generale ed adibita a mansioni asseritamente compatibili con la qualifica di appartenenza, con attività di fotocopisteria, protocollazione documenti, redazione di comunicazioni riconducibili al livello C1 del CCNL di Comparto; ha dedotto, sulla base di dette circostanze di fatto, di avere diritto a percepire, in forza della natura in realtà subordinata del rapporto, la complessiva somma di euro 49.216,85, a titolo di differenze retributive; 2. la Corte d'Appello di Roma, riformando la sentenza del Tribunale di Frosinone, ha respinto la domanda; 3. essa ha dato atto che, dal 20 luglio 2000, periodo a decorrere dal quale la Capobianco aveva rivendicato il diritto alle differenze retributive, la stessa era stata trasferita presso gli uffici centrali dell'Ente, settore 2 Segretariato Generale, svolgendo, nell'ambito di tali uffici, mansioni da qualificarsi di supporto operativo al servizio, venendo comandata a occuparsi della fotocopisteria, del protocollo dei documenti e del disimpegno delle attività volte alla redazione e conservazione dei documenti di pertinenza degli uffici, compiti che - secondo la Corte territoriale - non divergevano rispetto alle attività consentite dalla legge perché, seppure formalmente diverse rispetto a quelle previste nel progetto originario, erano compatibili con le attività di supporto cui la P.A. può adibire il lavoratore; 4. pertanto - concludeva la Corte di merito - non era decisivo lo svolgimento di tali prestazioni con continuità e con assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro, così come che l'attività fosse impostata secondo modalità di lavoro subordinato, posto che la prestazione di pubblica utilità, in linea di principio, comporta di per sé l'inserimento del LSU o LPU nell'ambito della organizzazione dell'ente, è strumentale (nella coesistenza di interessi assistenziali o formativi e di utilità pubblica) alla realizzazione di servizi di pubblico interesse ed implica, per l'attuazione del progetto, il necessario coordinamento delle prestazioni; 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, cui la Provincia ha opposto difese con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. si deve rilevare che è mancata la comunicazione della trattazione in adunanza camerale alla Provincia di Frosinone, resistente in giudizio, sicché il processo va rinviato a nuovo ruolo per la regolarizzazione, ormai da svolgere presso la sezione ordinaria, stante la soppressione della sezione sesta; P.Q.M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, con trasmissione del procedimento alla sez. IV. Così deciso nella Adunanza camerale del 14 dicembre 2022 e,
Sentenza Cassazione n. 05023/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris