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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 38709/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 72/21 in data 22/04/2022 della Corte di appello di Trento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorrente era stato ammesso alla richiesta trattazione orale, ma che il difensore, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato formalmente di rinunciarvi chiedendo che il procedimento venga trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Trento confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Trento in data 03/04/2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 3.000 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 81 cpv., 629, 56, 629 cod. pen. (capo 1), 81 cpv., 483, 640, secondo comma, cod. pen. (capo 2), con le pene accessorie e le misure di sicurezza di legge.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Primo motivo: erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 629 cod. pen. contestato al capo 1) in relazione a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza impugnata riconosce che ai lavoratori fu prospettata la chiusura della cava nel caso non avessero dichiarato di aver percepito tutti gli stipendi, anche se la circostanza non era veritiera.

La condotta del ricorrente non può essere qualificata come minaccia.

Questi aveva prospettato ai lavoratori il rischio concreto, se non la certezza, che, senza le loro dichiarazioni, la licenza di estrazione sarebbe stata revocata e, di conseguenza, la società sarebbe stata inevitabilmente chiusa.

La revoca della concessione di estrazione del porfido è fatto che mai è stato nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] ed è oltremodo contraddittorio pensare che lui volesse quella revoca e, conseguentemente, la chiusura della società.

Delle due, l'una: o la società, in persona del [OSCURATO:PERSONA], o di chi per esso, aveva davvero precostituito le condizioni per farsi revocare la concessione, ed allora, ottenuto l'obiettivo, nulla sarebbe stato fatto, oppure, come è certo, la situazione era dovuta ad una carenza di liquidità, che avrebbe potuto risolversi proprio e solo con la prosecuzione dell'attività.

La dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] ai suoi dipendenti di sottoscrivere quella dichiarazione è condotta penalmente irrilevante.

Secondo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 516, 521 e 522 cod. proc. pen. rispetto al capo 1). [OSCURATO:PERSONA], tratto a giudizio per rispondere di un reato, imperniato attorno ad una condotta ben precisata (descritta nella prospettazione di un licenziamento), si vede condannare per aver prefigurato la possibilità che la cava sarebbe stata chiusa con conseguente perdita del lavoro per tutti i lavoratori.

Al di là della portata minacciosa o meno dell'espressione, la sentenza ha violato l'art. 522 cod. proc. pen. in relazione all'art. 516 cod. proc. pen., per prospettazione di fatto diverso rispetto a quello contestato.

Terzo motivo: violazione di legge, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 483, 640, secondo comma, cod. pen. contestati nel capo 2).

La sentenza impugnata ha ritenuto di dover sposare la ricostruzione fattuale del Mar. [OSCURATO:PERSONA], il quale sulla base degli appunti di un lavoratore della cava, [OSCURATO:PERSONA], ricostruiva quelli che, a suo dire, erano gli effettivi quantitativi di materiale estratto dalla cava; nessun peso è stato però dato a quanto riferito dall'ing. [OSCURATO:PERSONA] che, spiegato il metodo di calcolo, riferiva di aver riscontrato solo quella difformità, rispetto ai quantitativi 2013, che poi la società aveva sanato saldando tutto il dovuto.

L'ing.

Eccher, pubblico ufficiale, ha sempre avuto la possibilità di verificare la corrispondenza dei quantitativi effettivamente estratti e di quelli dichiarati e, in forza del suo potere di controllo, rettificava i valori del 2013 e confermava quelli del 2014.

La possibilità per il pubblico ufficiale di verificare, in via diretta ed immediata, la veridicità o meno della dichiarazione del privato, di integrarla ed emendarla, impedisce qualsivoglia portata lesiva dell'eventuale falsa dichiarazione.

Esclusa la falsità penalmente rilevante delle autocertificazioni, decade anche l'ipotesi di cui all'art. 640, secondo comma, cod. pen. che, nella prospettiva dell'accusa, vedeva la condotta artificiosa ed ingannatoria proprio nell'art. 483 cod pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo.

Peraltro, poiché lo stesso punta ad una rivalutazione in fatto della vicenda, va ricordato in premessa il condivisibile orientamento di questa Suprema Corte secondo cui "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento" (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217).In coerenza con tali consolidati principi, non può che stigmatizzarsi l'evidente sollecitazione difensiva a rivisitare il fatto, in presenza di una doppia conforme pronuncia di condanna e della mera reiterazione di analoga censura d'appello, nei confronti della quale la Corte territoriale ha fornito una risposta congrua e motivata senza che il motivo di ricorso contenga ulteriori repliche sostanzialmente innovative.

2.1. Come ripetutamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, integra il reato di estorsione, non già l'esercizio di una generica pressione alla persuasione o la formulazione di proposte esose o ingiustificate, ma il ricorso a modalità tali da forzare la controparte a scelte in qualche modo obbligate, facendo sì che non le venga lasciata alcuna ragionevole alternativa tra il soggiacere alle altrui pretese o il subire, altrimenti, un pregiudizio diretto e immediato (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 47100 del 28/10/2021, Dardano, Rv. 282325).

Elemento qualificante è, pertanto, la concreta idoneità delle minacce a coartare la libera determinazione della volontà, costringendo un soggetto a fare o ad omettere qualcosa.

La nota giuridicamente pregnante di questo delitto consiste nel mettere la persona sottoposta a violenza o a minaccia in condizioni di tale soggezione e dipendenza da non consentirle, senza un apprezzabile sacrificio della sua autonomia decisionale, alternative meno drastiche di quelle alle quali la stessa si considera costretta.

2.1.1. In questo senso, anche lo strumentale uso di mezzi leciti e di azioni astrattamente consentite perché in funzione dell'esercizio di un diritto, può avere un significato ricattatorio e genericamente estorsivo, quando lo scopo mediato che si vuole raggiungere sia quello di vessare l'altrui volontà.

Non è, perciò, tra l'altro, costitutiva della struttura oggettiva dell'estorsione la prospettazione di un male ingiusto (potendo la minaccia astrattamente tendere a realizzare un diritto riconosciuto e tutelato dall'ordinamento giuridico); al contrario, quello che è assolutamente fondamentale e imprescindibile, è che il soggetto in relazione all'intimidazione subìta, non abbia spazi di apprezzabile scelta.

2.1.2. Fermo quanto precede, risulta del tutto appropriato ritenere configurabile il reato di estorsione, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringa i lavoratori a sottoscrivere false dichiarazioni liberatorie, prefigurando agli stessi che tale illecito adempimento sia necessario al fine di evitare la chiusura dell'attività economica e la conseguente perdita del lavoro.

Come rilevato dalla Procura generale, è significativo che, nel caso di specie, tale comportamento sia stato posto in essere nei confronti di alcuni dipendenti, mentre un altro (Feska) ha espressamente affermato che gli venne intimato di firmare pena il licenziamento: si trattava, all'evidenza, di condotte pienamente fungibili tra di loro, dotate della stessa efficacia intimidatrice e finalizzate ad ottenere i medesimi risultati finali.

In proposito, la sentenza impugnata ha osservato, in termini del tutto congrui, che prospettare ai lavoratori il rilascio di false liberatorie ha costituito, per gli stessi, l'unica alternativa possibile pur di non venire licenziati per chiusura dell'attività; la conseguenza della mancata sottoscrizione, sia nei termini in cui è stata prospettata al Feska che in quelli, più sfumati, in cui è stata prospettata agli altri, sarebbe stata la medesima, ossia la perdita del lavoro, conseguenza invece imputabile unicamente alla prassi contra legem instaurata in ambito aziendale.

2.2. In altri termini, il male ingiusto prospettato (tanto al lavoratore Feska che agli altri) viene ad essere il medesimo, e proprio tale prospettazione ha costituito, per quelli che hanno aderito, il motivo che ne ha determinato la volontà; di conseguenza, tutte le condotte di cui al capo 1), sono sussumibili nella fattispecie estorsiva, tentata nel caso del Feska e consumata per gli altri.

In conclusione, la Corte territoriale ha dato conto — in maniera logica ed immune da censure — della persistente prassi aziendale riconducibile ad un vero e proprio ricatto occupazionale.

Difatti, la revoca della concessione di cava veniva subordinata al mancato pagamento delle retribuzioni spettanti ai lavoratori.

La sentenza impugnata ha correttamente inquadrato la fattispecie concreta entro la cornice tipica della fattispecie estorsiva, poiché ha diffusamente motivato relativamente al male ingiusto paventato ai dipendenti che, pur nelle diverse ricostruzioni dichiarative, è da attribuire alla condotta del [OSCURATO:PERSONA].

E, tramite il persistente inadempimento dell'obbligo di provvedere al pagamento della retribuzione ai dipendenti, il ricorrente ha di fatto creato o, quantomeno considerevolmente avvicinato, i presupposti per la chiusura dell'attività e tale conseguenza, pur indirettamente, è da attribuire unicamente dalla volontà dell'agente.

3. Il secondo motivo è inammissibile per tardività di proposizione, essendo la censura ivi articolata proposta in questa sede per la prima volta.

Invero, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (cfr., Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631).Come è noto, il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti.

Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.), sono necessariamente funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione.

La disposizione in esame deve, pertanto, essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello.

Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti, è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale.

4. Manifestamente infondato è il terzo motivo.

4.1. La sentenza impugnata contiene una ricostruzione del tutto logica sulla configurabilità, nel caso di specie, delle ipotesi delittuose di cui al capo 2), indicando puntualmente gli elementi fattuali, tutti desumibili da documenti riconducibili alla stessa società dell'imputato, che forniscono preciso riscontro al criterio empirico di calcolo dei quantitativi di materiale estratto recepito nella sentenza di primo grado.

L'imputato ha, da un lato, arrecato un ingiusto danno patrimoniale alla persona offesa (Comune di [OSCURATO:PERSONA]) per aver pagato un canone inferiore al dovuto e, dall'altro, per essersi callidamente ed abilmente attivato per ottenere il vantaggio patrimoniale in favore della [OSCURATO:SOCIETA].

In particolare, l'imputato abusava con artifici e raggiri documentali sostanziatisi nella fraudolenta predisposizione delle autocertificazioni della Anesi, inducendo in tal modo l'amministrazione comunale ad esigere - come detto - un canone inferiore rispetto a quello effettivamente dovuto.

Allo stesso modo, è emersa la piena prova della penale responsabilità dell'imputato pure in ordine al delitto di cui all'art. 483 cod. pen., avendo lo stesso attestato falsamente al Comune di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], 31707/2013, 31/10/2013, 28/01/2014, 29/04/2014, 31/07/2014 29/10/2014 e 19/01/2015 la quantità di materiale grezzo cernita, negli anni 2013 e 2014, in quantità inferiore al reale.

4.2. La circostanza, allegata dalla difesa, che il pubblico ufficiale, nella persona dell'ing. [OSCURATO:PERSONA], avesse la possibilità di verificare la veridicità o meno della dichiarazione del privato, non esclude affatto la sussistenza del reato di cui all'art. 483 cod. pen. (che si configura qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero, ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è inserita dal pubblico ufficiale ricevente) in quanto la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che non vale ad escludere la sussistenza del reato la circostanza che l'attestazione sia soggetta a verifiche o controlli, i quali, in ogni caso, intervengono quando il falso è già consumato (Sez. 5, n. 35163 del 11/07/2005, Greco, Rv. 232565, secondo cui il privato ha l'obbligo giuridico di affermare il vero ogniqualvolta sussiste una norma che ricolleghi ai fatti che egli attesta al pubblico ufficiale - il quale, a sua volta, ne documenti l'attestazione - determinati effetti, risultando irrilevanti i controlli a falso già integrato).

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 72/21 in data 22/04/2022 della Corte di appello di Trento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorrente era stato ammesso alla richiesta trattazione orale, ma che il difensore, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato formalmente di rinunciarvi chiedendo che il procedimento venga trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Trento confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Trento in data 03/04/2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 3.000 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 81 cpv., 629, 56, 629 cod. pen. (capo 1), 81 cpv., 483, 640, secondo comma, cod. pen. (capo 2), con le pene accessorie e le misure di sicurezza di legge. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 629 cod. pen. contestato al capo 1) in relazione a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata riconosce che ai lavoratori fu prospettata la chiusura della cava nel caso non avessero dichiarato di aver percepito tutti gli stipendi, anche se la circostanza non era veritiera. La condotta del ricorrente non può essere qualificata come minaccia. Questi aveva prospettato ai lavoratori il rischio concreto, se non la certezza, che, senza le loro dichiarazioni, la licenza di estrazione sarebbe stata revocata e, di conseguenza, la società sarebbe stata inevitabilmente chiusa. La revoca della concessione di estrazione del porfido è fatto che mai è stato nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] ed è oltremodo contraddittorio pensare che lui volesse quella revoca e, conseguentemente, la chiusura della società. Delle due, l'una: o la società, in persona del [OSCURATO:PERSONA], o di chi per esso, aveva davvero precostituito le condizioni per farsi revocare la concessione, ed allora, ottenuto l'obiettivo, nulla sarebbe stato fatto, oppure, come è certo, la situazione era dovuta ad una carenza di liquidità, che avrebbe potuto risolversi proprio e solo con la prosecuzione dell'attività. La dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] ai suoi dipendenti di sottoscrivere quella dichiarazione è condotta penalmente irrilevante. Secondo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 516, 521 e 522 cod. proc. pen. rispetto al capo 1). [OSCURATO:PERSONA], tratto a giudizio per rispondere di un reato, imperniato attorno ad una condotta ben precisata (descritta nella prospettazione di un licenziamento), si vede condannare per aver prefigurato la possibilità che la cava sarebbe stata chiusa con conseguente perdita del lavoro per tutti i lavoratori. Al di là della portata minacciosa o meno dell'espressione, la sentenza ha violato l'art. 522 cod. proc. pen. in relazione all'art. 516 cod. proc. pen., per prospettazione di fatto diverso rispetto a quello contestato. Terzo motivo: violazione di legge, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 483, 640, secondo comma, cod. pen. contestati nel capo 2). La sentenza impugnata ha ritenuto di dover sposare la ricostruzione fattuale del Mar. [OSCURATO:PERSONA], il quale sulla base degli appunti di un lavoratore della cava, [OSCURATO:PERSONA], ricostruiva quelli che, a suo dire, erano gli effettivi quantitativi di materiale estratto dalla cava; nessun peso è stato però dato a quanto riferito dall'ing. [OSCURATO:PERSONA] che, spiegato il metodo di calcolo, riferiva di aver riscontrato solo quella difformità, rispetto ai quantitativi 2013, che poi la società aveva sanato saldando tutto il dovuto. L'ing. Eccher, pubblico ufficiale, ha sempre avuto la possibilità di verificare la corrispondenza dei quantitativi effettivamente estratti e di quelli dichiarati e, in forza del suo potere di controllo, rettificava i valori del 2013 e confermava quelli del 2014. La possibilità per il pubblico ufficiale di verificare, in via diretta ed immediata, la veridicità o meno della dichiarazione del privato, di integrarla ed emendarla, impedisce qualsivoglia portata lesiva dell'eventuale falsa dichiarazione. Esclusa la falsità penalmente rilevante delle autocertificazioni, decade anche l'ipotesi di cui all'art. 640, secondo comma, cod. pen. che, nella prospettiva dell'accusa, vedeva la condotta artificiosa ed ingannatoria proprio nell'art. 483 cod pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Peraltro, poiché lo stesso punta ad una rivalutazione in fatto della vicenda, va ricordato in premessa il condivisibile orientamento di questa Suprema Corte secondo cui "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento" (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217).In coerenza con tali consolidati principi, non può che stigmatizzarsi l'evidente sollecitazione difensiva a rivisitare il fatto, in presenza di una doppia conforme pronuncia di condanna e della mera reiterazione di analoga censura d'appello, nei confronti della quale la Corte territoriale ha fornito una risposta congrua e motivata senza che il motivo di ricorso contenga ulteriori repliche sostanzialmente innovative. 2.1. Come ripetutamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, integra il reato di estorsione, non già l'esercizio di una generica pressione alla persuasione o la formulazione di proposte esose o ingiustificate, ma il ricorso a modalità tali da forzare la controparte a scelte in qualche modo obbligate, facendo sì che non le venga lasciata alcuna ragionevole alternativa tra il soggiacere alle altrui pretese o il subire, altrimenti, un pregiudizio diretto e immediato (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 47100 del 28/10/2021, Dardano, Rv. 282325). Elemento qualificante è, pertanto, la concreta idoneità delle minacce a coartare la libera determinazione della volontà, costringendo un soggetto a fare o ad omettere qualcosa. La nota giuridicamente pregnante di questo delitto consiste nel mettere la persona sottoposta a violenza o a minaccia in condizioni di tale soggezione e dipendenza da non consentirle, senza un apprezzabile sacrificio della sua autonomia decisionale, alternative meno drastiche di quelle alle quali la stessa si considera costretta. 2.1.1. In questo senso, anche lo strumentale uso di mezzi leciti e di azioni astrattamente consentite perché in funzione dell'esercizio di un diritto, può avere un significato ricattatorio e genericamente estorsivo, quando lo scopo mediato che si vuole raggiungere sia quello di vessare l'altrui volontà. Non è, perciò, tra l'altro, costitutiva della struttura oggettiva dell'estorsione la prospettazione di un male ingiusto (potendo la minaccia astrattamente tendere a realizzare un diritto riconosciuto e tutelato dall'ordinamento giuridico); al contrario, quello che è assolutamente fondamentale e imprescindibile, è che il soggetto in relazione all'intimidazione subìta, non abbia spazi di apprezzabile scelta. 2.1.2. Fermo quanto precede, risulta del tutto appropriato ritenere configurabile il reato di estorsione, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringa i lavoratori a sottoscrivere false dichiarazioni liberatorie, prefigurando agli stessi che tale illecito adempimento sia necessario al fine di evitare la chiusura dell'attività economica e la conseguente perdita del lavoro. Come rilevato dalla Procura generale, è significativo che, nel caso di specie, tale comportamento sia stato posto in essere nei confronti di alcuni dipendenti, mentre un altro (Feska) ha espressamente affermato che gli venne intimato di firmare pena il licenziamento: si trattava, all'evidenza, di condotte pienamente fungibili tra di loro, dotate della stessa efficacia intimidatrice e finalizzate ad ottenere i medesimi risultati finali. In proposito, la sentenza impugnata ha osservato, in termini del tutto congrui, che prospettare ai lavoratori il rilascio di false liberatorie ha costituito, per gli stessi, l'unica alternativa possibile pur di non venire licenziati per chiusura dell'attività; la conseguenza della mancata sottoscrizione, sia nei termini in cui è stata prospettata al Feska che in quelli, più sfumati, in cui è stata prospettata agli altri, sarebbe stata la medesima, ossia la perdita del lavoro, conseguenza invece imputabile unicamente alla prassi contra legem instaurata in ambito aziendale. 2.2. In altri termini, il male ingiusto prospettato (tanto al lavoratore Feska che agli altri) viene ad essere il medesimo, e proprio tale prospettazione ha costituito, per quelli che hanno aderito, il motivo che ne ha determinato la volontà; di conseguenza, tutte le condotte di cui al capo 1), sono sussumibili nella fattispecie estorsiva, tentata nel caso del Feska e consumata per gli altri. In conclusione, la Corte territoriale ha dato conto — in maniera logica ed immune da censure — della persistente prassi aziendale riconducibile ad un vero e proprio ricatto occupazionale. Difatti, la revoca della concessione di cava veniva subordinata al mancato pagamento delle retribuzioni spettanti ai lavoratori. La sentenza impugnata ha correttamente inquadrato la fattispecie concreta entro la cornice tipica della fattispecie estorsiva, poiché ha diffusamente motivato relativamente al male ingiusto paventato ai dipendenti che, pur nelle diverse ricostruzioni dichiarative, è da attribuire alla condotta del [OSCURATO:PERSONA]. E, tramite il persistente inadempimento dell'obbligo di provvedere al pagamento della retribuzione ai dipendenti, il ricorrente ha di fatto creato o, quantomeno considerevolmente avvicinato, i presupposti per la chiusura dell'attività e tale conseguenza, pur indirettamente, è da attribuire unicamente dalla volontà dell'agente. 3. Il secondo motivo è inammissibile per tardività di proposizione, essendo la censura ivi articolata proposta in questa sede per la prima volta. Invero, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (cfr., Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631).Come è noto, il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.), sono necessariamente funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve, pertanto, essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti, è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo. 4.1. La sentenza impugnata contiene una ricostruzione del tutto logica sulla configurabilità, nel caso di specie, delle ipotesi delittuose di cui al capo 2), indicando puntualmente gli elementi fattuali, tutti desumibili da documenti riconducibili alla stessa società dell'imputato, che forniscono preciso riscontro al criterio empirico di calcolo dei quantitativi di materiale estratto recepito nella sentenza di primo grado. L'imputato ha, da un lato, arrecato un ingiusto danno patrimoniale alla persona offesa (Comune di [OSCURATO:PERSONA]) per aver pagato un canone inferiore al dovuto e, dall'altro, per essersi callidamente ed abilmente attivato per ottenere il vantaggio patrimoniale in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare, l'imputato abusava con artifici e raggiri documentali sostanziatisi nella fraudolenta predisposizione delle autocertificazioni della Anesi, inducendo in tal modo l'amministrazione comunale ad esigere - come detto - un canone inferiore rispetto a quello effettivamente dovuto. Allo stesso modo, è emersa la piena prova della penale responsabilità dell'imputato pure in ordine al delitto di cui all'art. 483 cod. pen., avendo lo stesso attestato falsamente al Comune di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], 31707/2013, 31/10/2013, 28/01/2014, 29/04/2014, 31/07/2014 29/10/2014 e 19/01/2015 la quantità di materiale grezzo cernita, negli anni 2013 e 2014, in quantità inferiore al reale. 4.2. La circostanza, allegata dalla difesa, che il pubblico ufficiale, nella persona dell'ing. [OSCURATO:PERSONA], avesse la possibilità di verificare la veridicità o meno della dichiarazione del privato, non esclude affatto la sussistenza del reato di cui all'art. 483 cod. pen. (che si configura qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero, ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è inserita dal pubblico ufficiale ricevente) in quanto la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che non vale ad escludere la sussistenza del reato la circostanza che l'attestazione sia soggetta a verifiche o controlli, i quali, in ogni caso, intervengono quando il falso è già consumato (Sez. 5, n. 35163 del 11/07/2005, Greco, Rv. 232565, secondo cui il privato ha l'obbligo giuridico di affermare il vero ogniqualvolta sussiste una norma che ricolleghi ai fatti che egli attesta al pubblico ufficiale - il quale, a sua volta, ne documenti l'attestazione - determinati effetti, risultando irrilevanti i controlli a falso già integrato). 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inam
Sentenza Cassazione n. 38709/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris