Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 5 ottobre 2018

Cassazione n. 33776/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11661-2019 proposto da: I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 94, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3517/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/10/2018 R.G.N. 1184/2015; [OSCURATO:PERSONA] previdenziali giornalisti R.G.N.11661/2019 Cron.

Rep.

Ud.16/10/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 5.10.2018, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva revocato il decreto ingiuntivo con cui il locale Tribunale aveva ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi incorporata in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) di pagare all’INPGI somme per contributi omessi in danno di due giornalisti, ritenuti dall’Istituto lavoratori subordinati con qualifica di corrispondente; che avverso tale pronuncia l’INPGI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 16.10.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, l’INPGI denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e violazione dell’art. 116 c.p.c. per essere la Corte di merito incorsa “in una insanabile contraddizione tra premesse giuridiche […] e conclusioni” e altresì “in un vizio logico nel governo della prova” (così pag. 2 del ricorso per cassazione), avendo valorizzato, al fine di escludere la natura subordinata dei rapporti in questione, elementi viceversa non caratterizzanti la medesima e inoltre ritenuto che il contrasto tra le dichiarazioni rese da taluni collaboratori in sede di accesso ispettivo e quelle successivamente rese in occasione dell’esame testimoniale ridondasse a danno di chi è onerato della prova dei fatti costitutivi della pretesa;che, con il secondo motivo, l’Istituto ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo e violazione e falsa applicazione dell’art. 12 [OSCURATO:PERSONA]-FNSI 2009-2013, per non avere la Corte territoriale considerato che l’elemento caratterizzante della prestazione del corrispondente consiste nella messa a disposizione delle proprie energie lavorative, ancorché la prestazione stessa venga resa in modo discontinuo e senza alcun inserimento nella redazione, potendo finanche essere remunerata in ragione delle notizie effettivamente pubblicate; che i due motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante l’intima connessione delle censure; che, al riguardo, va premesso che i giudici territoriali, dopo aver correttamente richiamato i principi elaborati da questa Corte con la sentenza n. 8068 del 2009 (ove si legge, in particolare, che “l’elemento caratterizzante la subordinazione nel lavoro giornalistico è rappresentato sostanzialmente dallo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nella organizzazione aziendale, nel senso che attraverso tale prestazione il datore di lavoro assicura in via stabile, o quantomeno per un’apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di una esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti di rubriche e quindi esige, come tale, il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell’intervallo fra una prestazione e l’altra”), hanno esaminato le deposizioni testimoniali acquisite agli atti e, valorizzando precisamente la circostanza che tutte avevano escluso la sussistenza di un obbligo dei giornalisti di essere a disposizione dell’odierna controricorrente, hanno confermato la decisione di prime cure; che, tanto premesso, è evidente che i due motivi di censura, ad onta del riferimento a presunte violazioni di norme sostanziali e processuali, intendono dolersi del modo in cui i giudici di merito hanno apprezzato le prove raccolte in giudizio, che è cosa non possibile in questa sede di legittimità specie allorché ricorra una doppia conforme in punto di fatto (art. 348-ter, ult. co., c.p.c., nel testo vigente ratione temporis); che tanto in particolare va affermato con riguardo al dedotto contrasto tra le dichiarazioni rese in occasione dell’accesso ispettivo e in sede di esame testimoniale, atteso che – per costante giurisprudenza di questa Corte – la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva (così già Cass. n. 13910 del 2001, seguita da innumerevoli successive conformi); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’INPGI alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 6.200,00, di cui € 6.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11661-2019 proposto da: I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 94, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3517/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/10/2018 R.G.N. 1184/2015; [OSCURATO:PERSONA] previdenziali giornalisti R.G.N.11661/2019 Cron. Rep. Ud.16/10/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 5.10.2018, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva revocato il decreto ingiuntivo con cui il locale Tribunale aveva ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi incorporata in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) di pagare all’INPGI somme per contributi omessi in danno di due giornalisti, ritenuti dall’Istituto lavoratori subordinati con qualifica di corrispondente; che avverso tale pronuncia l’INPGI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 16.10.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, l’INPGI denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e violazione dell’art. 116 c.p.c. per essere la Corte di merito incorsa “in una insanabile contraddizione tra premesse giuridiche […] e conclusioni” e altresì “in un vizio logico nel governo della prova” (così pag. 2 del ricorso per cassazione), avendo valorizzato, al fine di escludere la natura subordinata dei rapporti in questione, elementi viceversa non caratterizzanti la medesima e inoltre ritenuto che il contrasto tra le dichiarazioni rese da taluni collaboratori in sede di accesso ispettivo e quelle successivamente rese in occasione dell’esame testimoniale ridondasse a danno di chi è onerato della prova dei fatti costitutivi della pretesa;che, con il secondo motivo, l’Istituto ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo e violazione e falsa applicazione dell’art. 12 [OSCURATO:PERSONA]-FNSI 2009-2013, per non avere la Corte territoriale considerato che l’elemento caratterizzante della prestazione del corrispondente consiste nella messa a disposizione delle proprie energie lavorative, ancorché la prestazione stessa venga resa in modo discontinuo e senza alcun inserimento nella redazione, potendo finanche essere remunerata in ragione delle notizie effettivamente pubblicate; che i due motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante l’intima connessione delle censure; che, al riguardo, va premesso che i giudici territoriali, dopo aver correttamente richiamato i principi elaborati da questa Corte con la sentenza n. 8068 del 2009 (ove si legge, in particolare, che “l’elemento caratterizzante la subordinazione nel lavoro giornalistico è rappresentato sostanzialmente dallo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nella organizzazione aziendale, nel senso che attraverso tale prestazione il datore di lavoro assicura in via stabile, o quantomeno per un’apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di una esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti di rubriche e quindi esige, come tale, il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell’intervallo fra una prestazione e l’altra”), hanno esaminato le deposizioni testimoniali acquisite agli atti e, valorizzando precisamente la circostanza che tutte avevano escluso la sussistenza di un obbligo dei giornalisti di essere a disposizione dell’odierna controricorrente, hanno confermato la decisione di prime cure; che, tanto premesso, è evidente che i due motivi di censura, ad onta del riferimento a presunte violazioni di norme sostanziali e processuali, intendono dolersi del modo in cui i giudici di merito hanno apprezzato le prove raccolte in giudizio, che è cosa non possibile in questa sede di legittimità specie allorché ricorra una doppia conforme in punto di fatto (art. 348-ter, ult. co., c.p.c., nel testo vigente ratione temporis); che tanto in particolare va affermato con riguardo al dedotto contrasto tra le dichiarazioni rese in occasione dell’accesso ispettivo e in sede di esame testimoniale, atteso che – per costante giurisprudenza di questa Corte – la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva (così già Cass. n. 13910 del 2001, seguita da innumerevoli successive conformi); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’INPGI alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 6.200,00, di cui € 6.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, o