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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11216/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza dì Firenze ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale presentata da [OSCURATO:PERSONA], ammettendolo invece a scontare in regime di semilibertà la pena - applicatagli a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. - di anni tre di reclusione per il delitto di omicidio stradale pluriaggravato, svolgendo attività lavorativa quale operaio, secondo le modalità dettate dal redigendo programma di trattamento e previa assegnazione all'istituto più vicino al luogo di espletamento del lavoro.

2. Ricorre per cassazione il condannato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo unicamente il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

In ipotesi difensiva, tale vizio consisterebbe anzitutto nella mancata valorizzazione del positivo contesto familiare nel quale versa attualmente il soggetto, come desumibile dai relativi approfondimenti.

Avrebbe poi errato, il Tribunale, nel formulare una prognosi sfavorevole fondata sulla sussistenza di un precedente risalente all'anno 2015, concernente un episodio di guida in stato di ebbrezza con conseguente causazione di sinistro.

Sottolinea, infatti, il ricorrente trattarsi di fatto connotato in termini oggettivi del tutto difformi, rispetto a quello oggetto della condanna ora da espiare.

Contraddittorio sarebbe poi il provvedimento impugnato, nella parte in cui evidenzia l'esito favorevole della indagine sociale e familiare, rimarcando però nel contempo una negativa propensione del soggetto alla violazione del precetto penale.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. È opportuno premettere, tenuto conto che il difetto è comune a più motivi di ricorso che denunciano il vizio della motivazione, come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; tale compito si sostanzia, invece esclusivamente nel fatto di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n, 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv. 229369).

Dall'affermazione di questo principio si traggono alcuni corollari.

Ad eccezione del caso in cui il ricorso prospetti compiutamente l'esistenza di un «ragionevole dubbio», esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione.

3. Il Tribunale dunque - con ampia e convincente motivazione, espressiva di un coerente e puntuale percorso logico e deduttivo, immune da possibili censure in sede di legittimità - ha ritenuto di dover valorizzare un dato oggettivo, rappresentato dall'esser stato il Ricci già in passato sottoposto ad osservazione, ad opera dell'Ufficio di esecuzione esterna.

Ciò avvenne nell'ambito di un procedimento di messa alla prova, conseguente al sopra menzionato reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla causazione di un incidente stradale, commesso nell'anno 2015.

In tal caso il Ricci non rispettò il programma assegnatogli, tanto che venne redatta una relazione negativa.

Il dato oggettivo rappresentato dal mancato rispetto degli impegni connessi alla prova, stando alla ineccepibile valutazione compiuta dal Tribunale, si salda con la commissione - dopo un non grande lasso di tempo - di un reato di natura omogenea rispetto al precedente, quale l'omicidio stradale.

Il tutto dimostra, secondo quanto sussunto nel provvedimento impugnato, come il soggetto sia restato sostanzialmente indifferente rispetto all'effetto deterrente normalmente correlato ad una precedente condanna, continuando imperterrito a rendersi protagonista di reati rientranti nella medesima tipologia.

Manca insomma una vera e profonda rivisitazione critica di quanto commesso.

La ritenuta assenza di una effettiva resipiscenza e la scarsa propensione, almeno allo stato attuale, verso la effettiva rieducazione, hanno poi indotto il Tribunale ad optare per la semilibertà; i Giudici di sorveglianza hanno, infatti ritenuto trattarsi di misura atta a preservare un forte legame del condannato con il circuito penitenziario, pur non elidendo le prospettive lavorative dello stesso.

Tale valutazione appare immune da censure in sede di legittimità, in quanto logica e coerente, nonché fondata su una doviziosa struttura motivazionale e del tutto aderente al patrimonio conoscitivo processuale.

E del resto, lo stesso ricorrente non oltrepassa il limite della mera doglianza nel merito, finendo sostanzialmente per invocare niente altro che una nuova riponderazione di tipo fattuale.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere disatteso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza dì Firenze ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale presentata da [OSCURATO:PERSONA], ammettendolo invece a scontare in regime di semilibertà la pena - applicatagli a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. - di anni tre di reclusione per il delitto di omicidio stradale pluriaggravato, svolgendo attività lavorativa quale operaio, secondo le modalità dettate dal redigendo programma di trattamento e previa assegnazione all'istituto più vicino al luogo di espletamento del lavoro. 2. Ricorre per cassazione il condannato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo unicamente il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. In ipotesi difensiva, tale vizio consisterebbe anzitutto nella mancata valorizzazione del positivo contesto familiare nel quale versa attualmente il soggetto, come desumibile dai relativi approfondimenti. Avrebbe poi errato, il Tribunale, nel formulare una prognosi sfavorevole fondata sulla sussistenza di un precedente risalente all'anno 2015, concernente un episodio di guida in stato di ebbrezza con conseguente causazione di sinistro. Sottolinea, infatti, il ricorrente trattarsi di fatto connotato in termini oggettivi del tutto difformi, rispetto a quello oggetto della condanna ora da espiare. Contraddittorio sarebbe poi il provvedimento impugnato, nella parte in cui evidenzia l'esito favorevole della indagine sociale e familiare, rimarcando però nel contempo una negativa propensione del soggetto alla violazione del precetto penale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. È opportuno premettere, tenuto conto che il difetto è comune a più motivi di ricorso che denunciano il vizio della motivazione, come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; tale compito si sostanzia, invece esclusivamente nel fatto di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n, 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Dall'affermazione di questo principio si traggono alcuni corollari. Ad eccezione del caso in cui il ricorso prospetti compiutamente l'esistenza di un «ragionevole dubbio», esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione. 3. Il Tribunale dunque - con ampia e convincente motivazione, espressiva di un coerente e puntuale percorso logico e deduttivo, immune da possibili censure in sede di legittimità - ha ritenuto di dover valorizzare un dato oggettivo, rappresentato dall'esser stato il Ricci già in passato sottoposto ad osservazione, ad opera dell'Ufficio di esecuzione esterna. Ciò avvenne nell'ambito di un procedimento di messa alla prova, conseguente al sopra menzionato reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla causazione di un incidente stradale, commesso nell'anno 2015. In tal caso il Ricci non rispettò il programma assegnatogli, tanto che venne redatta una relazione negativa. Il dato oggettivo rappresentato dal mancato rispetto degli impegni connessi alla prova, stando alla ineccepibile valutazione compiuta dal Tribunale, si salda con la commissione - dopo un non grande lasso di tempo - di un reato di natura omogenea rispetto al precedente, quale l'omicidio stradale. Il tutto dimostra, secondo quanto sussunto nel provvedimento impugnato, come il soggetto sia restato sostanzialmente indifferente rispetto all'effetto deterrente normalmente correlato ad una precedente condanna, continuando imperterrito a rendersi protagonista di reati rientranti nella medesima tipologia. Manca insomma una vera e profonda rivisitazione critica di quanto commesso. La ritenuta assenza di una effettiva resipiscenza e la scarsa propensione, almeno allo stato attuale, verso la effettiva rieducazione, hanno poi indotto il Tribunale ad optare per la semilibertà; i Giudici di sorveglianza hanno, infatti ritenuto trattarsi di misura atta a preservare un forte legame del condannato con il circuito penitenziario, pur non elidendo le prospettive lavorative dello stesso. Tale valutazione appare immune da censure in sede di legittimità, in quanto logica e coerente, nonché fondata su una doviziosa struttura motivazionale e del tutto aderente al patrimonio conoscitivo processuale. E del resto, lo stesso ricorrente non oltrepassa il limite della mera doglianza nel merito, finendo sostanzialmente per invocare niente altro che una nuova riponderazione di tipo fattuale. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere disatteso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese