CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 1977
Cassazione n. 35497/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/07/1977 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bari, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 378 cod. peri., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti 'giuridici dal giudice di merito in relazione alla riaffermata responsabilità a titolo di favoreggiamento, contrastata in linea di stretto merito sulla base di una lettura parziale ed orientata degli elementi di prova, incompatibile con la funzione tipica del giudizio di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 1 luglio 2022 Il consiglier 1snsore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] uolo .73 O .; [OSCURATO:PERSONA] 2 2 t) 2:02