CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2023
Cassazione n. 20461/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1481/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO PERUGIA n. 408/2018 depositata il01/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il Tribunale di Terni, con sentenza del 20 agosto 2014, rigettò la domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. (BNL), volta - per quanto ancora interessa in sede di legittimità - all’accertamento del credito vantato dalla banca in forza di un contratto di conto corrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e del coniuge [OSCURATO:PERSONA] (conto corrente intrattenuto con [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore e socio illimitatamente responsabile della società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.). 2.– La Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 1° giugno 2018, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a (che dichiarava di agire quale mandataria della BNP Paribas e di essere soggetta all’attività di direzione di quest’ultima e di [OSCURATO:SOCIETA]), ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] debitore della suddetta società e lo ha condannato alla restituzione della somma di € 56.569,04, ritenendo esistente un saldo per valuta a debito del correntista “in misura non molto diversa da quella, oggetto dell’offerta formulata dalla sua difesa in via transattiva”, nonché al rimborso della metà delle spese del grado, compensandole nel resto. 3.–Avverso questa decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato alla [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata. Resiste con controricorso la BNL. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata avrebbe accolto l’appello proposto da una società (la [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a.) estranea al giudizio di primo grado, la quale aveva affermato di essere mandataria della BNP Paribas senza tuttavia allegare alcunché quanto alla titolarità in capo a quest’ultima del rapporto sostanziale dedotto e azionato in causa da [OSCURATO:SOCIETA]. Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e degli artt. 81, 100 e 115 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto legittimata ad agire in appello la [OSCURATO:PERSONA] in mancanza di prova del collegamento con la [OSCURATO:SOCIETA]. Si sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe prodotto documenti (relativi a un contratto di servicing tra [OSCURATO:SOCIETA].) dai quali non emergeva il suo rapporto con [OSCURATO:SOCIETA]. e che la Corte di merito avrebbe omesso di valutare la fondatezza dell’interesse ad agire di [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che il rapporto contrattuale dedotto in causa era riconducibile alla BNL (attrice nel giudizio di primo grado). 1.1.- Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. La Corte territoriale ha riferito di avere richiesto all’appellante [OSCURATO:PERSONA] di giustificare la propria legittimazione processuale ad agire in appello, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. p roc . c iv ., in particolare per quanto concerneva il rapporto tra la propria mandante (BNP Paribas) e la [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva promosso l’azione dinanzi al Tribunale di Perugia, richiesta che la stessa Corte ha ritenuto soddisfatta alla luce dei documenti a tal fine prodotti dall’appellante, giudicati idonei a dimostrare “la legittimazione ad agire dell’appellante in luogo dell’originaria creditrice”. La suddetta valutazione è criticata dal ricorrente in modo generico e cioè non rispettoso del canone di specificità da osservare nella formulazione dei motivi di ricorso per cassazione. Egli infatti avrebbe dovuto illustrare il contenuto (riportando i passi salienti) dei contestati documenti, sui quali la sentenza impugnata ha giustificato la legittimazione processuale dell’appellante: non averlo fatto non consente a questa Corte di valutarli e di apprezzare la consistenza delle doglianze proposte, rendendole inammissibili. Il motivo difetta di autosufficienza anche per quanto concerne le contestazioni della legittimazione attiva di Business che il ricorrente assume di avere proposto nella comparsa di costituzione di appello, peraltro non riprodotta sulpunto. 2.– Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 81, 100 e 115 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata lo avrebbe condannato al pagamento della somma di € 56.569,04 utilizzando solo in parte il materiale istruttorio prodotto e basandosi unicamente su una c.t.u. contabile. Non sarebbe stato esaminato e valorizzato il fatto – assunto come decisivo per il giudizio – che il rico rrente aveva provato di aver definito transattivamente il rapporto con [OSCURATO:SOCIETA]. e che quest’ultima, in virtù dell’accordo, aveva ricevuto la somma di € 60.000,00 estranea al conteggio effettuato dal c.t.u., in quanto non contabilizzata nel rapporto di conto corrente preso in esame dal consulente. 2.1.-Il motivo è inammissibile. Esso fa leva su una imprecisata transazione intervenuta tra le parti che si assume avere effetti estintivi dell’obbligazione restitutoria nei confronti della banca, senza tuttavia illustrane il contenuto specifico (non menzionato in alcun mododalla Corte d’appello) e le ragioni dell’error in iudicando attribuito alla sentenza impugnata, con l’effetto di non consentire a questa Corte di apprezzarne la decisività. E ciò tanto più alla luce del fatto che la sentenza impugnata non ha accertato l’esistenza di una transazione intervenuta tra le parti, in essa riferendosi soltanto della “disponibilità [dei clienti] a corrispondere, in via transattiva, la somma di € 50000,00 a saldo delle pretese dell’Istituto di credito”. Il motivo propone, in definitiva, una censura priva di specificità che si risolve nell’impropria critica di apprezzamenti di fatto. 3.–Il quarto motivo, che deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata, nel condannare il ricorrente al pagamento della metà delle spese processuali, avrebbe erroneamente applicato il principio della soccombenza, non essendovi stata una soccombenza totale del ricorrente, è inammissibile. La Corte di merito ha regolato le spese in applicazione del principio della soccombenza (reciproca e parziale), compensandole in parte nell’esercizio di un potere valutativo che è di normaincensurabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione che la sorregge non sia del tutto illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente (ex plurimis, Cass. n. 10685 e 17816 del 2019, n. 8421 del 2017). 4.-In conclusione, il ricorso è i nammissibile. Le spese seguono la soccombenza a favore della BNL che ha svolto attività difensiva e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 4300,00, oltre a € 200,00 per esborsi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore import