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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21354/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della ricettazione di particolare tenuità e dell'attenuante del danno di speciale tenuità, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità della ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa (cfr. Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118 - 01); che, inoltre, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo ed al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali (cfr. Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv. 275950 - 01; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695 - 01); che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente applicato la legge penale, ampiamente argomentando le ragioni del mancato riconoscimento (si veda, in particolare, pag. 3 sull'esclusione di entrambe le attenuanti in ragione della non esiguità del complessivo pregiudizio subito dalle pp.00.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della ricettazione di particolare tenuità e dell'attenuante del danno di speciale tenuità, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità della ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa (cfr. Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118 - 01); che, inoltre, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo ed al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali (cfr. Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv. 275950 - 01; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695 - 01); che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente applicato la legge penale, ampiamente argomentando le ragioni del mancato riconoscimento (si veda, in particolare, pag. 3 sull'esclusione di entrambe le attenuanti in ragione della non esiguità del complessivo pregiudizio subito dalle pp.00.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1
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