CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23388/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8330/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Celia n. 18, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro tempore; e nei confronti di Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 7409/50/14, depositata il 28 luglio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Ricorso per cassazione proposto solo nei confronti del Ministero delle finanze -Inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza n. 7409/50/14 del 28/07/2014, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 45/15/13 della Commissione tributaria provinciale di Caserta (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007; 1.1. la CTR accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate osservando che: a) l’accertamento era stato effettuato con il metodo analitico-induttivo sul presupposto della antieconomicità della gestione e non era precluso dalla sussistenza di scritture contabili formalmente regolari; b) gravava, pertanto, sul contribuente l’onere di «dare dimostrazione delle cause giustificative di una esiguità di differenza tra ricavi conseguiti e costi sostenuti» rappresentativa di una gestione «non ispirata agli ordinari canoni di gestione aziendale economicamente sostenibile»; c) il contribuente non aveva fornito alcuna spiegazione del proprio comportamento, non essendo il suo reddito, inferiore a quello di un operaio di primo livello, giustificato dal costante aumento dei ricavi; 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; 3. il Ministero delle finanze non si costituiva in giudizio mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio al solo fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso, proposto esclusivamente nei confronti del Ministero delle finanze; 1.1. invero, «a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, di tutti i "rapporti giuridici", i "poteri" e le "competenze" facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente legittimato è l'Agenzia delle Entrate, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze» (Cass. n. 1462 del 23/01/2020; Cass. n. 1550 del 28/01/2015); 1.2. né la costituzione in giudizio dell’unico soggetto effettivamente legittimato a contraddire, l’Agenzia delle entrate (costituzione in ipotesi nemmeno formalmente avvenuta), può avere efficacia sanante ex tunc, ma eventualmente ex nunc (Cass.n. 22992 del 12/11/2010; Cass. n. 1123 del 19/01/2009); 2. in conclusione, va dichiarata in limine l’inammissibilità del ricorso, senza necessità di esaminarne i motivi; 2.1. nulla per le spese in ragione della mancata costituzione del Ministero delle finanze e dell’Agenzia delle entrate; 2.2. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della su ssistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell