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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18547/2026

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o [OSCURATO:PERSONA]controTribunale [OSCURATO:PERSONA] della Campania in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napolin.5849/2020 depositata il 30/11/2020.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 14814/2021Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 18547/2026Data pubblicazione 08/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 6/06/2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA]controTribunale [OSCURATO:PERSONA] della Campania in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napolin.5849/2020 depositata il 30/11/2020.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 14814/2021Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 18547/2026Data pubblicazione 08/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 6/06/2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18547/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris