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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 giugno 2021

Cassazione n. 00211/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi kinammissibilità ed, in subordine, il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 11 giugno 2021 il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi con ordinanza del 21 maggio 2021 per i reati di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di detenzione e porto di arma clandestina (pistola Beretta cal. 7,65).

2. Il Tribunale distrettuale ha ricostruito il fatto tenendo conto, in primo luogo, del verbale di arresto dell'Argese dal quale è emerso che lo stesso, la sera del 19 maggio 2021, nel corso di una lite, ha esploso contro il Benvenuto alcuni colpi di pistola che hanno attinto la vittima alla gamba sinistra ed alla testa.

La vicenda si è svolta all'interno dell'area di servizio di un distributore carburanti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA].

I Carabinieri hanno avviato le indagini a seguito di segnalazione di un militare fuori servizio che ha rinvenuto il ferito a bordo della sua autovettura, insieme ad un passeggero, poco dopo i fatti.

Gli investigatori hanno preso visione delle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza dell'area di servizio utili alla ricostruzione della sparatoria.

In sintesi, sul luogo dove è avvenuto il fatto è dapprima giunta la vettura sulla quale si trovava l'Argese, in seguito è arrivato un altro veicolo con a bordo la fidanzata dell'indagato ed il padre della giovane, infine l'automobile sulla quale si trovava il Benvenuto.

Dalle automobili sono scesi solo l'Argese ed il Benvenuto e quest'ultimo ha colpito il primo con diversi pugni al volto ed alla testa.

L'aggredito ha estratto una pistola ed ha esploso tre colpi all'indirizzo dell'aggressore: i primi in direzione delle gambe, l'ultimo al volto.

In seguito si è dato alla fuga ed è stato rintracciato nella notte; dopo il suo rinvenimento si è mostrato collaborativo fornendo indicazioni utili alla individuazione del luogo dove era stata abbandonata l'arma usata per sparare.

I Carabinieri hanno così rinvenuto la pistola Beretta cal. 7,65 priva di matricola.

I colpi hanno causato alla vittima (ricoverata in prognosi riservata all'Ospedale di Brindisi) lesioni alla gamba sinistra ed al volto; in particolare, il Benvenuto ha riportato uno sfregio permanente a causa dell'operazione alla quale è stato sottoposto per l'estrazione dell'ogiva del proiettile rimasto incastrato nell'ossatura cranico mascellare.

2.1. I giudici del riesame hanno dato atto di quanto dichiarato dall'Argese I nel corso dell'interrogatorio di garanzia circa la sua intenzione di difendersi dall'aggressione subita per effetto della condotta tenuta dal Benvenuto.

Hanno ritenuto corretta la qualificazione del fatto in termini di tentato omicidio aderendo alle argomentazioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari.

In primo luogo, è stato segnalato come l'esplosione dei colpi sia avvenuta dopo che l'Argese è riuscito a divincolarsi dalla presa del Benvenuto e come, in particolare, il terzo colpo sia stato esploso dopo che l'autore si è fermato un attimo ed ha alzato l'arma in direzione della vittima già colpita alle gambe.

Tale circostanza, desunta dalla visione delle immagini dell'impianto di videosorveglianza, è stata giudicata decisiva per la dimostrazione della volontà di uccidere che ha caratterizzato l'azione dell'indagato.

2.2. Ciò ha portato il Tribunale ad escludere anche la configurabilità della legittima difesa (respingendo, così, uno dei motivi di riesame) in quanto, pur potendolo fare dopo essersi divincolato dalla presa dell'aggressore, l'Argese (certamente non in pericolo di vita) non si è allontanato ma ha reagito con una condotta chiaramente (secondo i giudici di merito) non proporzionata all'azione della quale è stato, a sua volta, vittima.

In particolare, è stata valorizzata l'esplosione del terzo colpo (quello diretto al volto) dopo una breve esitazione, ossia dopo che il Benvenuto era stato colpito alla gamba (essendo andato a segno, almeno, uno dei due colpi diretti agli arti inferiori della vittima) ed era logicamente ancora meno pericoloso.

Parimenti, il Collegio giudicante ha negato la configurabilità dell'eccesso colposo in legittima difesa in quanto il superamento dei limiti della necessità della difesa è stato determinato da una condotta consapevole e volontaria.

2.3. In punto di esigenze cautelari, il Tribunale ha valorizzato le modalità esecutive dell'azione (ritenute tali da fare emergere una «inclinazione a delinquere») posta in essere dall'Argese che si è recato all'appuntamento con il Benvenuto armato di una pistola carica ed illecitamente detenuta; circostanze che hanno indotto ad affermare anche l'esistenza di un concreto pericolo di reiterazione asseverato dall'emersione di una personalità connotata da una «forte carica criminale».

Le esigenze cautelari, a fronte del compendio attestante una personalità quale quella descritta e tenuto conto anche dell'entità della pena irrogabile, sono state ritenute tali da giustificare l'applicazione della custodia cautelare in carcere a conferma dell'ordinanza originaria.

3. Avverso la predetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori di fiducia, articolando due motivi.3.1.

Con il primo ha eccepito illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di tentato omicidio.

In particolare, ha evidenziato che, a fronte delle precise contestazioni fattuali proposte in sede di riesame sulla base delle evidenze investigative e funzionali a dimostrare la mancanza (o, quanto meno, l'esistenza di un dubbio ragionevole) della volontà omicidiaria da parte dell'Argese, il Tribunale ha formulato una valutazione illogica ed incoerente.

La natura accidentale dell'esplosione del terzo colpo (quello che ha attinto il Benvenuto al capo) è, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, pienamente coerente con le dichiarazioni dell'indagato in sede di interrogatorio di garanzia e con l'intera impostazione difensiva.

Anche la circostanza secondo la quale l'esplosione del terzo colpo sarebbe avvenuta quando ormai la vittima si era allontanata, collide con il fatto che quell'allontanamento è avvenuto quando l'azione si era ormai conclusa.

La ricostruzione del Tribunale contrasterebbe con quella emergente dai video in atti contenenti le riprese dell'azione che aveva visto la contesa tra Argese e Benvenuto.

3.2. Con il secondo motivo ha eccepito vizi motivazionali e violazione di legge in ordine alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura nonostante le condizioni di salute dell'indagato.

Ha dunque svolto rilievi in punto di mancata sostituzione della misura in atto con altra più gradata.

La difesa ha segnalato di avere contestato, in sede di riesame, sia la carenza di autonoma valutazione, da parte del Giudice per le indagini preliminari, dei presupposti per l'applicazione della custodia cautelare in carcere, sia la carenza, in concreto delle predette esigenze, così come le lacune motivazionali in ordine alla misura scelta.

Inoltre ha sottolineato come, con autonoma istanza di riesame, era stata evidenziata l'incompatibilità della condizione di salute dell'Argese con la misura custodiale.

A fronte di tali censure la motivazione dell'ordinanza dovrebbe ritenersi assolutamente carente ed incompleta, anche perché non ha pronunciato in punto di compatibilità tra la custodia in carcere e le condizioni di salute dell'indagato.

Peraltro, il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione la condizione di incensuratezza così come la carenza di un concreto pericolo di recidiva.

4. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ed, in subordine, il suo rigetto.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo contiene la censura di illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di gravità indiziaria.

Considerata la natura del vizio dedotto, vanno doverosamente operate alcune considerazioni preliminari.

Risale a Sez.

U, n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 l'insegnamento secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie».

L'arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità che, da ultimo lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 e Sez. 1, n. 30416 del 25/09/2020, in motivazione.

Peraltro, occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213 e molte altre conformi precedenti).

Vanno altresì ricordati i limiti propri del giudizio di legittimità in punto di motivazione del provvedimento censurato.

E' costante, infatti, l' insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa ( fra le molte, Sez. 6 n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178).

Inoltre va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, dep. 2000, Spina, Rv. 214794; Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Va escluso che in sede di giudizio di legittimità possa essere compiuta una qualsiasi forma di rivalutazione degli elementi di fatto essendo costante anche l'insegnamento secondo il quale «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601).

2.2. Dovendo, quindi, il giudizio della Corte di cassazione muoversi, tenuto conto del vizio dedotto, dentro i parametri sin qui descritti, il primo motivo è inammissibile in quanto sollecita alla Corte valutazioni che esorbitano dai limiti della sua cognizione.

Non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato alcuna frizione logica, né alcun profilo di contraddittorietà tra gli elementi indiziari valorizzati.

Quanto alla natura accidentale dell'esplosione del terzo colpo, il Tribunale ha preso in considerazione la deduzione difensiva sostenendo come la stessa sia incompatibile con il dato obiettivo costituito dalla visione del video contenente le immagini dell'accaduto, ovvero dell'aggressione subita inizialmente dall'Argese e della successiva esplosione dei colpi di arma da fuoco da parte di quest'ultimo.

Si tratta di fasi analiticamente descritte dal Tribunale che ha descritto ogni passo delle riprese riversando nel provvedimento le immagini tratte dal documento.

Sul punto non sono state sollevate specifiche censure da parte del ricorrente che ha ribadito, anche in questa sede, la natura accidentale dell'esplosione del terzo colpo; accidentalità che il Tribunale ha già motivatamente escluso.La difesa ha sostenuto, ancora una volta, che l'Argese ha dichiarato, in sede di interrogatorio di garanzia, la predetta circostanza (ovvero l'accidentalità del terzo colpo) mentre il Tribunale l'ha negata anche perché non affermata neppure dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia.

A fronte della motivazione resa dal Tribunale, sarebbe stato onere della difesa indicare la parte dell'interrogatorio in cui l'indagato ha affermato la predetta circostanza vertendosi in tema di sostanziale travisamento del dato istruttorio.

In mancanza di tale allegazione difensiva, la deduzione deve ritenersi viziata dal difetto di specificità.

Alcuna frizione logica o contraddittorietà può riscontrarsi nella ricostruzione del momento in cui il terzo colpo è stato esploso, avendo il Tribunale affermato che quella esplosione è avvenuta quando la persona offesa aveva terminato l'aggressione verso l'indagato; sul punto non è dato comprendere l'eccezione difensiva di cui al ricorso e relativa al presunto «allontanamento» del Benvenuto solo ad azione conclusa.

In realtà, in disparte la circostanza che la deduzione si sostanzia in una inammissibile richiesta di rivalutazione di un elemento del fatto (le immagini del video), il Tribunale ha chiaramente descritto l'esplosione del terzo colpo; secondo la predetta descrizione, essa è avvenuta quando l'aggressione fisica del Benvenuto era terminata.

Non solo, tale dato va completato, sempre secondo la ricostruzione del Tribunale, con la seguente considerazione: tutti i colpi sono stati esplosi quando l'Argese si era divincolato dal Benvenuto che aveva, quindi, terminato di colpirlo.

Secondo quanto riportato nell'ordinanza e non smentito in ricorso, lo stesso Argese ha dichiarato di avere esploso il terzo colpo quando il Benvenuto si trovava distante circa due metri.

Non è dato riscontrare, quindi, alcun vizio motivazionale sui punti indicati dalla difesa.

In termini ineccepibili, dunque, i giudici di merito hanno ritenuto la condotta assistita anche dall'elemento soggettivo che, nel delitto di tentato omicidio, può assumere la forma del dolo diretto ovvero di quello alternativo (fra le molte si veda Sez. 1, n. 43250, del 13/04/2018, Alfieri, Rv. 274402).

3.1. Il secondo motivo trascura di considerare i limiti entro cui può essere fatta valere la carenza motivazionale dell'ordinanza genetica.

Sez. 5, n. 3581 del 15/10/2015, dep. 2016, Carpentieri, Rv. 266050 ha infatti affermato che «in tema di misure cautelari, le modifiche introdotte negli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. a seguito della legge 16 aprile 2015, n. 47 non hanno carattere innovativo, essendovi solo esplicitata la necessità che dall'ordinanza emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante; ne consegue che, anche alla luce della nuova succitata disciplina, sussiste il potere- dovere del tribunale del riesame di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato, salvo che ricorra il caso di motivazione mancante sotto il profilo grafico o inesistente per inadeguatezza argomentativa».

In senso sostanzialmente conforme si è espressa Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Rv. 272596 enunciando il principio per cui «anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 agli artt. 292 e 309, cod. proc. pen., sussiste il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura qualora questo sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed espressa "per relationem" in adesione alla richiesta cautelare, a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante mancando, in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti».

3.2. Il motivo è, altresì, manifestamente infondato in quanto l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari con la quale è stato convalidato l'arresto in flagranza ed applicata la misura cautelare ha dato conto, oltre che dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, anche delle esigenze cautelari desunte dalle modalità e circostanze del fatto, oltre che dalla disponibilità di un'arma clandestina ed altresì dal fatto che, di recente, a seguito di altra vicenda, all'Argese erano stati ritirati il porto d'armi e la pistola da egli legalmente detenuta.

Dalla lettura congiunta dell'ordinanza genetica e di quella oggetto della presente impugnazione emerge la motivazione ampia anche sulle esigenze cautelari e l'insussistenza del vizio denunciato.

Il Tribunale, infatti, ha valorizzato, in funzione dell'affermazione del pericolo di recidiva, le modalità esecutive di commissione dei delitti ascritti all'Argese che si è recato armato all'appuntamento con il Benvenuto essendosi presentato con una pistola clandestina carica ed illecitamente detenuta.

3.3. Per quanto riguarda il profilo che attiene alla incompatibilità con la detenzione in carcere per motivi di salute, si deve dare seguito all'orientamento, ribadito anche di recente, secondo cui «la previsione di cui all'art. 299, comma 4-quater, cod. proc. pen., in tema di accertamenti medici sulle condizioni di salute dell'indagato detenuto, attiene esclusivamente alla procedura della revoca o sostituzione della misura cautelare, disciplinata dall'art. 299 medesimo, e non è estensibile in via analogica al procedimento di riesame di una misura cautelare di cui all'art. 309 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha evidenziato che tale preclusione, non deriva dai limiti devolutivi dell'impugnazione, che non operano in materia di riesame, quanto piuttosto dal fatto che l'ordinamento ha previsto uno specifico mezzo per far valere le situazioni sopravvenute che impongano la revoca o modifica della misura per incompatibilità con il regime detentivo) (Sez. 2, n. 13624 del 18/02/2021, Sconti, Rv. 281032, conforme, fra le altre, Sez. 2, n. 16370 del 15/04/2014, Salvucci, Rv. 259430).

La Corte nell'affermare il principio richiamato ha precisato, altresì, che esiste piena compatibilità tra la simultanea richiesta di revoca della misura e di riesame, in quanto sono «diversi i presupposti che le legittimano, diversa la natura - non costituendo la richiesta di revoca un'impugnazione - e non determinando la richiesta di revoca una implicita acquiescenza al provvedimento cautelare (Sez.

U, del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198212)».

In ogni caso il motivo è manifestamente infondato in quanto il certificato medico prodotto davanti al riesame attestava che l'Argese è affetto da asma bronchiale per il quale è in trattamento farnnacologico senza nulla dire sulla compatibilità con il regime detentivo.

Inoltre, nella stessa istanza di riesame la difesa ha sostenuto che «Argese è seguito dal personale sanitario della Casa circondariale».

Plurime ragioni, quindi, depongono per l'inammissibilità anche del secondo motivo.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.

Va, infine, disposta la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi kinammissibilità ed, in subordine, il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 11 giugno 2021 il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi con ordinanza del 21 maggio 2021 per i reati di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di detenzione e porto di arma clandestina (pistola Beretta cal. 7,65). 2. Il Tribunale distrettuale ha ricostruito il fatto tenendo conto, in primo luogo, del verbale di arresto dell'Argese dal quale è emerso che lo stesso, la sera del 19 maggio 2021, nel corso di una lite, ha esploso contro il Benvenuto alcuni colpi di pistola che hanno attinto la vittima alla gamba sinistra ed alla testa. La vicenda si è svolta all'interno dell'area di servizio di un distributore carburanti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]. I Carabinieri hanno avviato le indagini a seguito di segnalazione di un militare fuori servizio che ha rinvenuto il ferito a bordo della sua autovettura, insieme ad un passeggero, poco dopo i fatti. Gli investigatori hanno preso visione delle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza dell'area di servizio utili alla ricostruzione della sparatoria. In sintesi, sul luogo dove è avvenuto il fatto è dapprima giunta la vettura sulla quale si trovava l'Argese, in seguito è arrivato un altro veicolo con a bordo la fidanzata dell'indagato ed il padre della giovane, infine l'automobile sulla quale si trovava il Benvenuto. Dalle automobili sono scesi solo l'Argese ed il Benvenuto e quest'ultimo ha colpito il primo con diversi pugni al volto ed alla testa. L'aggredito ha estratto una pistola ed ha esploso tre colpi all'indirizzo dell'aggressore: i primi in direzione delle gambe, l'ultimo al volto. In seguito si è dato alla fuga ed è stato rintracciato nella notte; dopo il suo rinvenimento si è mostrato collaborativo fornendo indicazioni utili alla individuazione del luogo dove era stata abbandonata l'arma usata per sparare. I Carabinieri hanno così rinvenuto la pistola Beretta cal. 7,65 priva di matricola. I colpi hanno causato alla vittima (ricoverata in prognosi riservata all'Ospedale di Brindisi) lesioni alla gamba sinistra ed al volto; in particolare, il Benvenuto ha riportato uno sfregio permanente a causa dell'operazione alla quale è stato sottoposto per l'estrazione dell'ogiva del proiettile rimasto incastrato nell'ossatura cranico mascellare. 2.1. I giudici del riesame hanno dato atto di quanto dichiarato dall'Argese I nel corso dell'interrogatorio di garanzia circa la sua intenzione di difendersi dall'aggressione subita per effetto della condotta tenuta dal Benvenuto. Hanno ritenuto corretta la qualificazione del fatto in termini di tentato omicidio aderendo alle argomentazioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari. In primo luogo, è stato segnalato come l'esplosione dei colpi sia avvenuta dopo che l'Argese è riuscito a divincolarsi dalla presa del Benvenuto e come, in particolare, il terzo colpo sia stato esploso dopo che l'autore si è fermato un attimo ed ha alzato l'arma in direzione della vittima già colpita alle gambe. Tale circostanza, desunta dalla visione delle immagini dell'impianto di videosorveglianza, è stata giudicata decisiva per la dimostrazione della volontà di uccidere che ha caratterizzato l'azione dell'indagato. 2.2. Ciò ha portato il Tribunale ad escludere anche la configurabilità della legittima difesa (respingendo, così, uno dei motivi di riesame) in quanto, pur potendolo fare dopo essersi divincolato dalla presa dell'aggressore, l'Argese (certamente non in pericolo di vita) non si è allontanato ma ha reagito con una condotta chiaramente (secondo i giudici di merito) non proporzionata all'azione della quale è stato, a sua volta, vittima. In particolare, è stata valorizzata l'esplosione del terzo colpo (quello diretto al volto) dopo una breve esitazione, ossia dopo che il Benvenuto era stato colpito alla gamba (essendo andato a segno, almeno, uno dei due colpi diretti agli arti inferiori della vittima) ed era logicamente ancora meno pericoloso. Parimenti, il Collegio giudicante ha negato la configurabilità dell'eccesso colposo in legittima difesa in quanto il superamento dei limiti della necessità della difesa è stato determinato da una condotta consapevole e volontaria. 2.3. In punto di esigenze cautelari, il Tribunale ha valorizzato le modalità esecutive dell'azione (ritenute tali da fare emergere una «inclinazione a delinquere») posta in essere dall'Argese che si è recato all'appuntamento con il Benvenuto armato di una pistola carica ed illecitamente detenuta; circostanze che hanno indotto ad affermare anche l'esistenza di un concreto pericolo di reiterazione asseverato dall'emersione di una personalità connotata da una «forte carica criminale». Le esigenze cautelari, a fronte del compendio attestante una personalità quale quella descritta e tenuto conto anche dell'entità della pena irrogabile, sono state ritenute tali da giustificare l'applicazione della custodia cautelare in carcere a conferma dell'ordinanza originaria. 3. Avverso la predetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori di fiducia, articolando due motivi.3.1. Con il primo ha eccepito illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di tentato omicidio. In particolare, ha evidenziato che, a fronte delle precise contestazioni fattuali proposte in sede di riesame sulla base delle evidenze investigative e funzionali a dimostrare la mancanza (o, quanto meno, l'esistenza di un dubbio ragionevole) della volontà omicidiaria da parte dell'Argese, il Tribunale ha formulato una valutazione illogica ed incoerente. La natura accidentale dell'esplosione del terzo colpo (quello che ha attinto il Benvenuto al capo) è, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, pienamente coerente con le dichiarazioni dell'indagato in sede di interrogatorio di garanzia e con l'intera impostazione difensiva. Anche la circostanza secondo la quale l'esplosione del terzo colpo sarebbe avvenuta quando ormai la vittima si era allontanata, collide con il fatto che quell'allontanamento è avvenuto quando l'azione si era ormai conclusa. La ricostruzione del Tribunale contrasterebbe con quella emergente dai video in atti contenenti le riprese dell'azione che aveva visto la contesa tra Argese e Benvenuto. 3.2. Con il secondo motivo ha eccepito vizi motivazionali e violazione di legge in ordine alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura nonostante le condizioni di salute dell'indagato. Ha dunque svolto rilievi in punto di mancata sostituzione della misura in atto con altra più gradata. La difesa ha segnalato di avere contestato, in sede di riesame, sia la carenza di autonoma valutazione, da parte del Giudice per le indagini preliminari, dei presupposti per l'applicazione della custodia cautelare in carcere, sia la carenza, in concreto delle predette esigenze, così come le lacune motivazionali in ordine alla misura scelta. Inoltre ha sottolineato come, con autonoma istanza di riesame, era stata evidenziata l'incompatibilità della condizione di salute dell'Argese con la misura custodiale. A fronte di tali censure la motivazione dell'ordinanza dovrebbe ritenersi assolutamente carente ed incompleta, anche perché non ha pronunciato in punto di compatibilità tra la custodia in carcere e le condizioni di salute dell'indagato. Peraltro, il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione la condizione di incensuratezza così come la carenza di un concreto pericolo di recidiva. 4. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ed, in subordine, il suo rigetto.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo contiene la censura di illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di gravità indiziaria. Considerata la natura del vizio dedotto, vanno doverosamente operate alcune considerazioni preliminari. Risale a Sez. U, n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 l'insegnamento secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie». L'arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità che, da ultimo lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 e Sez. 1, n. 30416 del 25/09/2020, in motivazione. Peraltro, occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213 e molte altre conformi precedenti). Vanno altresì ricordati i limiti propri del giudizio di legittimità in punto di motivazione del provvedimento censurato. E' costante, infatti, l' insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa ( fra le molte, Sez. 6 n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Inoltre va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, dep. 2000, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Va escluso che in sede di giudizio di legittimità possa essere compiuta una qualsiasi forma di rivalutazione degli elementi di fatto essendo costante anche l'insegnamento secondo il quale «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). 2.2. Dovendo, quindi, il giudizio della Corte di cassazione muoversi, tenuto conto del vizio dedotto, dentro i parametri sin qui descritti, il primo motivo è inammissibile in quanto sollecita alla Corte valutazioni che esorbitano dai limiti della sua cognizione. Non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato alcuna frizione logica, né alcun profilo di contraddittorietà tra gli elementi indiziari valorizzati. Quanto alla natura accidentale dell'esplosione del terzo colpo, il Tribunale ha preso in considerazione la deduzione difensiva sostenendo come la stessa sia incompatibile con il dato obiettivo costituito dalla visione del video contenente le immagini dell'accaduto, ovvero dell'aggressione subita inizialmente dall'Argese e della successiva esplosione dei colpi di arma da fuoco da parte di quest'ultimo. Si tratta di fasi analiticamente descritte dal Tribunale che ha descritto ogni passo delle riprese riversando nel provvedimento le immagini tratte dal documento. Sul punto non sono state sollevate specifiche censure da parte del ricorrente che ha ribadito, anche in questa sede, la natura accidentale dell'esplosione del terzo colpo; accidentalità che il Tribunale ha già motivatamente escluso.La difesa ha sostenuto, ancora una volta, che l'Argese ha dichiarato, in sede di interrogatorio di garanzia, la predetta circostanza (ovvero l'accidentalità del terzo colpo) mentre il Tribunale l'ha negata anche perché non affermata neppure dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia. A fronte della motivazione resa dal Tribunale, sarebbe stato onere della difesa indicare la parte dell'interrogatorio in cui l'indagato ha affermato la predetta circostanza vertendosi in tema di sostanziale travisamento del dato istruttorio. In mancanza di tale allegazione difensiva, la deduzione deve ritenersi viziata dal difetto di specificità. Alcuna frizione logica o contraddittorietà può riscontrarsi nella ricostruzione del momento in cui il terzo colpo è stato esploso, avendo il Tribunale affermato che quella esplosione è avvenuta quando la persona offesa aveva terminato l'aggressione verso l'indagato; sul punto non è dato comprendere l'eccezione difensiva di cui al ricorso e relativa al presunto «allontanamento» del Benvenuto solo ad azione conclusa. In realtà, in disparte la circostanza che la deduzione si sostanzia in una inammissibile richiesta di rivalutazione di un elemento del fatto (le immagini del video), il Tribunale ha chiaramente descritto l'esplosione del terzo colpo; secondo la predetta descrizione, essa è avvenuta quando l'aggressione fisica del Benvenuto era terminata. Non solo, tale dato va completato, sempre secondo la ricostruzione del Tribunale, con la seguente considerazione: tutti i colpi sono stati esplosi quando l'Argese si era divincolato dal Benvenuto che aveva, quindi, terminato di colpirlo. Secondo quanto riportato nell'ordinanza e non smentito in ricorso, lo stesso Argese ha dichiarato di avere esploso il terzo colpo quando il Benvenuto si trovava distante circa due metri. Non è dato riscontrare, quindi, alcun vizio motivazionale sui punti indicati dalla difesa. In termini ineccepibili, dunque, i giudici di merito hanno ritenuto la condotta assistita anche dall'elemento soggettivo che, nel delitto di tentato omicidio, può assumere la forma del dolo diretto ovvero di quello alternativo (fra le molte si veda Sez. 1, n. 43250, del 13/04/2018, Alfieri, Rv. 274402). 3.1. Il secondo motivo trascura di considerare i limiti entro cui può essere fatta valere la carenza motivazionale dell'ordinanza genetica. Sez. 5, n. 3581 del 15/10/2015, dep. 2016, Carpentieri, Rv. 266050 ha infatti affermato che «in tema di misure cautelari, le modifiche introdotte negli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. a seguito della legge 16 aprile 2015, n. 47 non hanno carattere innovativo, essendovi solo esplicitata la necessità che dall'ordinanza emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante; ne consegue che, anche alla luce della nuova succitata disciplina, sussiste il potere- dovere del tribunale del riesame di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato, salvo che ricorra il caso di motivazione mancante sotto il profilo grafico o inesistente per inadeguatezza argomentativa». In senso sostanzialmente conforme si è espressa Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Rv. 272596 enunciando il principio per cui «anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 agli artt. 292 e 309, cod. proc. pen., sussiste il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura qualora questo sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed espressa "per relationem" in adesione alla richiesta cautelare, a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante mancando, in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti». 3.2. Il motivo è, altresì, manifestamente infondato in quanto l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari con la quale è stato convalidato l'arresto in flagranza ed applicata la misura cautelare ha dato conto, oltre che dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, anche delle esigenze cautelari desunte dalle modalità e circostanze del fatto, oltre che dalla disponibilità di un'arma clandestina ed altresì dal fatto che, di recente, a seguito di altra vicenda, all'Argese erano stati ritirati il porto d'armi e la pistola da egli legalmente detenuta. Dalla lettura congiunta dell'ordinanza genetica e di quella oggetto della presente impugnazione emerge la motivazione ampia anche sulle esigenze cautelari e l'insussistenza del vizio denunciato. Il Tribunale, infatti, ha valorizzato, in funzione dell'affermazione del pericolo di recidiva, le modalità esecutive di commissione dei delitti ascritti all'Argese che si è recato armato all'appuntamento con il Benvenuto essendosi presentato con una pistola clandestina carica ed illecitamente detenuta. 3.3. Per quanto riguarda il profilo che attiene alla incompatibilità con la detenzione in carcere per motivi di salute, si deve dare seguito all'orientamento, ribadito anche di recente, secondo cui «la previsione di cui all'art. 299, comma 4-quater, cod. proc. pen., in tema di accertamenti medici sulle condizioni di salute dell'indagato detenuto, attiene esclusivamente alla procedura della revoca o sostituzione della misura cautelare, disciplinata dall'art. 299 medesimo, e non è estensibile in via analogica al procedimento di riesame di una misura cautelare di cui all'art. 309 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha evidenziato che tale preclusione, non deriva dai limiti devolutivi dell'impugnazione, che non operano in materia di riesame, quanto piuttosto dal fatto che l'ordinamento ha previsto uno specifico mezzo per far valere le situazioni sopravvenute che impongano la revoca o modifica della misura per incompatibilità con il regime detentivo) (Sez. 2, n. 13624 del 18/02/2021, Sconti, Rv. 281032, conforme, fra le altre, Sez. 2, n. 16370 del 15/04/2014, Salvucci, Rv. 259430). La Corte nell'affermare il principio richiamato ha precisato, altresì, che esiste piena compatibilità tra la simultanea richiesta di revoca della misura e di riesame, in quanto sono «diversi i presupposti che le legittimano, diversa la natura - non costituendo la richiesta di revoca un'impugnazione - e non determinando la richiesta di revoca una implicita acquiescenza al provvedimento cautelare (Sez. U, del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198212)». In ogni caso il motivo è manifestamente infondato in quanto il certificato medico prodotto davanti al riesame attestava che l'Argese è affetto da asma bronchiale per il quale è in trattamento farnnacologico senza nulla dire sulla compatibilità con il regime detentivo. Inoltre, nella stessa istanza di riesame la difesa ha sostenuto che «Argese è seguito dal personale sanitario della Casa circondariale». Plurime ragioni, quindi, depongono per l'inammissibilità anche del secondo motivo. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. Va, infine, disposta la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am
Sentenza Cassazione n. 00211/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris