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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10820/2024

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 emessa dalla Corte di appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza dì condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure in fatto e manifestamente infondate; Considerato, invero, che il ricorrente prospetta una ricostruzione della vicenda in fatto che per un verso si fonda su una complessiva rivalutazione delle fonti di prova non consentita in questa sede vieppiù se, come nella specie, avulsa dalla puntuale indicazione di effettivi e decisivi travisamenti probatori e, per altro verso , che appare smentita dal tenore della decisione impugnata avendo la Corte territoriale offerto una lettura logica, coerente e puntuale del complessivo impianto probatorio apprezzato a sostegno del confermato giudizio di responsabilità (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) in linea con i tratti costitutivi del reato contestato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 emessa dalla Corte di appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza dì condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure in fatto e manifestamente infondate; Considerato, invero, che il ricorrente prospetta una ricostruzione della vicenda in fatto che per un verso si fonda su una complessiva rivalutazione delle fonti di prova non consentita in questa sede vieppiù se, come nella specie, avulsa dalla puntuale indicazione di effettivi e decisivi travisamenti probatori e, per altro verso , che appare smentita dal tenore della decisione impugnata avendo la Corte territoriale offerto una lettura logica, coerente e puntuale del complessivo impianto probatorio apprezzato a sostegno del confermato giudizio di responsabilità (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) in linea con i tratti costitutivi del reato contestato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 10820/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris