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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 dicembre 2023

Cassazione n. 34948/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7588-2023proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al controricorso e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- e AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 6381/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositata il 2 9 / 9 /202 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. proponericorso, affidato ad unicomotivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. della Commissione tributaria provinciale di Napoli , in accoglimento de l ricors o proposto da ll’Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] IIavverso cartella di pagamento avente ad oggetto imposta di registro per atti giudiziari, richiesta con riferimento alla sentenza della Corte d’Appello diNapoli n. 1490/2011; l’Ateneo resiste con controricorso, la Concessionaria è rimastaintimata [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con unicomotivo [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia « violazione e falsa applicazione dell’art. 54, comma 5, d.p.r. 131 del 1986, in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 e 5.» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto necessari per la cartella di pagamento, predisposta sulla base del modello ministeriale , i « requisiti formali richiesti per gli avvisi di liquidazione» previsto dal Legislatore per la cartella di pagamento.; 1.2.la doglianza va disattesa ;1.3.in primo luogo, va evidenziato che con il motivo in esame vengono formulate unicamente censure in diritto senza dedurre alcun vizio motivazionale;

1.4. a seguire,va richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 l. n. 212/2000 e dall'art. 3 l. n. 241/1990, essendo previsto l’obbligo di motivazione rafforzato –con indicazione della base normativa degli interessi – solo ove la cartella costituisca il primo atto notificato al contribuente e, quindi, costituisca atto impositivo (cfr. Cass., Sez.

U., 14 luglio 2022, n. 22281);

1.5. nel caso, infatti , di cartella che abbia fatto seguito a un atto impositivo prodromico, l’obbligo di motivazione della cartella di pagamento risulta meno pregnante, dovendo l’atto riscossivo essere parametrato al grado di effettiva conoscenza che il contribuente possiede rispetto ai vari elementi destinati a comporre il credito vantato dal Fisco, in conformità con la constatazione che la cartella di pagamento viene emessa in conformità a un modello a struttura vincolata, approvato con decreto del Ministero dell’Economia (cfr. Cass. 9 novembre 2018, n. 28689);

1.6. nella specie, risulta dagli atti che la cartella è stata emessa per il recupero di «crediti giudiziari 2011» sulla base di una decisione giurisdizionale («provvedimento numero: 1490 di tipo: sentenza, emesso in data 02/05/2011»);

1.7. non vi era inoltre alcun riferimento ad un atto impositivo, precedentemente notificato alla contribuente, dovendo quindi ritenersi la cartella impugnata come primo e unico atto con cui è stata comunicata alla contribuentela pretesa tributaria;

1.8. invero, secondo l’art. 54 comma 5 del suddetto DPRn. 131/1986, «quando la registrazione deve essere eseguita d’ufficio (anche nel caso degli atti degli organi giurisdizionali) a norma dell’art. 15, l’ufficio del registro notifica (nei modi stabiliti nel comma 3 dell’art. 52) apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell’imposta … Nell’avviso devono essere indicati gli estremi dell’atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare»;

1.9. con riguardo poi alla prospettata mancanza dell’obbligo di notificare un atto impositivo prodromico, ricorrendo l’ipotesi di «prenotazione a debito»disciplinata dall’art. 59 TUR, si tratta , nel silenzio della sentenza impugnata e come eccepito anche dalla controricorrente,di questione nuova non precedentemente prospettata nei precedenti gradi di giudizio e non sottoposta perciò al vaglio del giudice di appello, e la sua introduzione per la prima volta in questa sede urta dunque contro il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui «non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, ne' rilevabili di ufficio» ( cfr. Cass. nn. 907/2018; 17041/ 20 13; 19164/2007; 7981/2007), posto che il giudizio di cassazione « ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte» ( cfr. Cass. n . 4087/2012);

1.10. occorre, inoltre, evidenziare, sempre sotto questo primo profilo, che l'allegazione in parola si espone anche al rilievo della mancanza di specificitàdel ricorso ex art. 366 cod. proc. civ. , non avendo la ricorrente (proprio in ragione del resto della novità della questione) neppure indicato dove e quando essa sia stata prospettata nel corso dei pregressi gradi di giudizio, laddove al contrario è suo onere precipuo «di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione» (cfr. Cass.

SS.UU. 2399/2014; 6230/2014; 5679/2014);

1.11. posto dunque che la cartella in oggetto doveva riportare la precisa motivazione della pretesa tributaria con la precisa e analitica indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche ad essa sottesi, va altresì evidenziato che, come sempre rilevato da questa Corte con riguardo all’avviso di liquidazione, ma sulla scorta di principi di diritto applicabili anche al caso in esame, in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo dimotivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero dellasentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (cfr. Cass. n. 11283del 07/04/2022 , Cass. n. 30084 del 26/10/2021) ;

1.12. in particolare, oltre a contenere una chiara e precisa indicazione del provvedimento oggetto di tassazione, è stato anche ribadito che è necessaria l’indicazione dei criteri per il calcolo dell'imposta di registro , oltre che dei riferimenti normativi e tariffari, la base imponibile, l’aliquota el’imposta (cfr. Cass. n. 30084/2021 cit.) ;

1.13. in termini più generali, la Corte ha, infatti, rilevato l'imprescindibilità dell'indicazionedella base imponibile oggetto di recupero a tassazione, e delle relative aliquote applicate (v., ex plurimis, Cass., 12 luglio 2018, n. 18389; Cass., 20 febbraio 2009, n. 4187; Cass., 11 giugno 2008, n. 15381);

1.14. nella fattispecie, dunque, la cartella non recava alcuna indicazione in ordine alla base imponibile incisa ed alle aliquote applicate, difettandol'atto impugnato, (anche) dell'indicazione dei criteri tariffari di applicazione dell'imposta di registro;

1.15. neppure, come sempre rilevato da questa Corte con riguardo all’avviso di accertamento, ma sulla scorta di principi di diritto applicabili anche al casoin esame, possono rilevare, ai fini della compiutezza della motivazione, le integrazioni operate (ex post) dal Concessionario (in corso di causa) – con riguardo all’importo dovuto «i n ragione del mancato pagamento dell’imposta di registro concernente le sentenze emesse a seguito del giudizio concernente la sentenza n. 1490/2011 innanzi alla Corte d’appello di Napoli, così come concluso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 16188/2015»; cfr. pag. 5 memoria di [OSCURATO:SOCIETA] in primo grado, allegata al fascicolo della controricorrente -, in quanto il contenuto motivazionale della cartella dovevasussistere ex se, quale requisito (strutturale) di legittimità dell'atto, così che non poteva essere integrato ( a posteriori ) in sede processuale (cfr., ex plurimis, Cass., 9 marzo 2020, n. 6538; Cass., 19 novembre 2019, n. 29993; Cass., 12 ottobre 2018, n. 25450; Cass., 23 ottobre 2017, n. 25037; Cass., 9 marzo 2017, n. 6065; Cass., 6 febbraio 2015, n. 2184; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., 13 giugno 2012, n. 9629);

1.11. ne consegue che la Commissione tributaria regionale ha correttamente ritenuto non assolto l'onere di motivazione della cartella esattoriale, priva della chiara indicazione dei presupposti di fatto e di diritto da cui traeva origine la pretesa impositiva;

2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va integralmente respinto;

3. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta ilricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 5.800,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, a lle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stess

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7588-2023proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al controricorso e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- e AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 6381/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositata il 2 9 / 9 /202 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. proponericorso, affidato ad unicomotivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. della Commissione tributaria provinciale di Napoli , in accoglimento de l ricors o proposto da ll’Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] IIavverso cartella di pagamento avente ad oggetto imposta di registro per atti giudiziari, richiesta con riferimento alla sentenza della Corte d’Appello diNapoli n. 1490/2011; l’Ateneo resiste con controricorso, la Concessionaria è rimastaintimata [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con unicomotivo [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia « violazione e falsa applicazione dell’art. 54, comma 5, d.p.r. 131 del 1986, in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 e 5.» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto necessari per la cartella di pagamento, predisposta sulla base del modello ministeriale , i « requisiti formali richiesti per gli avvisi di liquidazione» previsto dal Legislatore per la cartella di pagamento.; 1.2.la doglianza va disattesa ;1.3.in primo luogo, va evidenziato che con il motivo in esame vengono formulate unicamente censure in diritto senza dedurre alcun vizio motivazionale; 1.4. a seguire,va richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 l. n. 212/2000 e dall'art. 3 l. n. 241/1990, essendo previsto l’obbligo di motivazione rafforzato –con indicazione della base normativa degli interessi – solo ove la cartella costituisca il primo atto notificato al contribuente e, quindi, costituisca atto impositivo (cfr. Cass., Sez. U., 14 luglio 2022, n. 22281); 1.5. nel caso, infatti , di cartella che abbia fatto seguito a un atto impositivo prodromico, l’obbligo di motivazione della cartella di pagamento risulta meno pregnante, dovendo l’atto riscossivo essere parametrato al grado di effettiva conoscenza che il contribuente possiede rispetto ai vari elementi destinati a comporre il credito vantato dal Fisco, in conformità con la constatazione che la cartella di pagamento viene emessa in conformità a un modello a struttura vincolata, approvato con decreto del Ministero dell’Economia (cfr. Cass. 9 novembre 2018, n. 28689); 1.6. nella specie, risulta dagli atti che la cartella è stata emessa per il recupero di «crediti giudiziari 2011» sulla base di una decisione giurisdizionale («provvedimento numero: 1490 di tipo: sentenza, emesso in data 02/05/2011»); 1.7. non vi era inoltre alcun riferimento ad un atto impositivo, precedentemente notificato alla contribuente, dovendo quindi ritenersi la cartella impugnata come primo e unico atto con cui è stata comunicata alla contribuentela pretesa tributaria; 1.8. invero, secondo l’art. 54 comma 5 del suddetto DPRn. 131/1986, «quando la registrazione deve essere eseguita d’ufficio (anche nel caso degli atti degli organi giurisdizionali) a norma dell’art. 15, l’ufficio del registro notifica (nei modi stabiliti nel comma 3 dell’art. 52) apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell’imposta … Nell’avviso devono essere indicati gli estremi dell’atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare»; 1.9. con riguardo poi alla prospettata mancanza dell’obbligo di notificare un atto impositivo prodromico, ricorrendo l’ipotesi di «prenotazione a debito»disciplinata dall’art. 59 TUR, si tratta , nel silenzio della sentenza impugnata e come eccepito anche dalla controricorrente,di questione nuova non precedentemente prospettata nei precedenti gradi di giudizio e non sottoposta perciò al vaglio del giudice di appello, e la sua introduzione per la prima volta in questa sede urta dunque contro il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui «non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, ne' rilevabili di ufficio» ( cfr. Cass. nn. 907/2018; 17041/ 20 13; 19164/2007; 7981/2007), posto che il giudizio di cassazione « ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte» ( cfr. Cass. n . 4087/2012); 1.10. occorre, inoltre, evidenziare, sempre sotto questo primo profilo, che l'allegazione in parola si espone anche al rilievo della mancanza di specificitàdel ricorso ex art. 366 cod. proc. civ. , non avendo la ricorrente (proprio in ragione del resto della novità della questione) neppure indicato dove e quando essa sia stata prospettata nel corso dei pregressi gradi di giudizio, laddove al contrario è suo onere precipuo «di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione» (cfr. Cass. SS.UU. 2399/2014; 6230/2014; 5679/2014); 1.11. posto dunque che la cartella in oggetto doveva riportare la precisa motivazione della pretesa tributaria con la precisa e analitica indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche ad essa sottesi, va altresì evidenziato che, come sempre rilevato da questa Corte con riguardo all’avviso di liquidazione, ma sulla scorta di principi di diritto applicabili anche al caso in esame, in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo dimotivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero dellasentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (cfr. Cass. n. 11283del 07/04/2022 , Cass. n. 30084 del 26/10/2021) ; 1.12. in particolare, oltre a contenere una chiara e precisa indicazione del provvedimento oggetto di tassazione, è stato anche ribadito che è necessaria l’indicazione dei criteri per il calcolo dell'imposta di registro , oltre che dei riferimenti normativi e tariffari, la base imponibile, l’aliquota el’imposta (cfr. Cass. n. 30084/2021 cit.) ; 1.13. in termini più generali, la Corte ha, infatti, rilevato l'imprescindibilità dell'indicazionedella base imponibile oggetto di recupero a tassazione, e delle relative aliquote applicate (v., ex plurimis, Cass., 12 luglio 2018, n. 18389; Cass., 20 febbraio 2009, n. 4187; Cass., 11 giugno 2008, n. 15381); 1.14. nella fattispecie, dunque, la cartella non recava alcuna indicazione in ordine alla base imponibile incisa ed alle aliquote applicate, difettandol'atto impugnato, (anche) dell'indicazione dei criteri tariffari di applicazione dell'imposta di registro; 1.15. neppure, come sempre rilevato da questa Corte con riguardo all’avviso di accertamento, ma sulla scorta di principi di diritto applicabili anche al casoin esame, possono rilevare, ai fini della compiutezza della motivazione, le integrazioni operate (ex post) dal Concessionario (in corso di causa) – con riguardo all’importo dovuto «i n ragione del mancato pagamento dell’imposta di registro concernente le sentenze emesse a seguito del giudizio concernente la sentenza n. 1490/2011 innanzi alla Corte d’appello di Napoli, così come concluso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 16188/2015»; cfr. pag. 5 memoria di [OSCURATO:SOCIETA] in primo grado, allegata al fascicolo della controricorrente -, in quanto il contenuto motivazionale della cartella dovevasussistere ex se, quale requisito (strutturale) di legittimità dell'atto, così che non poteva essere integrato ( a posteriori ) in sede processuale (cfr., ex plurimis, Cass., 9 marzo 2020, n. 6538; Cass., 19 novembre 2019, n. 29993; Cass., 12 ottobre 2018, n. 25450; Cass., 23 ottobre 2017, n. 25037; Cass., 9 marzo 2017, n. 6065; Cass., 6 febbraio 2015, n. 2184; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., 13 giugno 2012, n. 9629); 1.11. ne consegue che la Commissione tributaria regionale ha correttamente ritenuto non assolto l'onere di motivazione della cartella esattoriale, priva della chiara indicazione dei presupposti di fatto e di diritto da cui traeva origine la pretesa impositiva; 2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va integralmente respinto; 3. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta ilricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 5.800,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, a lle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stess
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