CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2021
Cassazione n. 37937/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Rigetto del ricorso". ST, [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Salerno, Sezione riesame, con ordinanza del 1/10/2020, ha rigettato l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno del 4/09/2020 che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari con il controllo elettronico, relativamente al reato di cui agli art. 81, 110 cod. pen. e 73, commi 1, T.U. stup.; reato commesso il 4 febbraio 2020. 2. Ricorre in cassazione l'indagato, deducendo un unico motivo di seguito enunciato, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 8 cod. proc. pen. e 73 T.U. stup.); incompetenza territoriale. Il reato ipotizzato risulta commesso in Gragnano (NA) e, quindi, la competenza territoriale è del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e non di Salerno. Il reato contestato si perfeziona nell'atto di offrire o di mettere in vendita la sostanza stupefacente; la consegna risulta poi irrilevante. Basta, comunque, il consenso tra l'acquirente ed il venditore, come da sempre ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione citata nella memoria presentata al Tribunale del riesame. Sia l'offerta della cessione e sia l'accordo per la cessione sono stati realizzati in Gragnano. Dalle intercettazioni telefoniche è emerso chiaramente che l'acquirente ([OSCURATO:PERSONA]) veniva invitato più volte a recarsi a Gragnano per incontrare il venditore (Langellotti) e formalizzare la cessione (l'accordo sulla fornitura). L'acquirente si recava effettivamente a Gragnano come emerge dal servizio di osservazione e controllo della P.G. (e dal segnale GPS sulla sua autovettura) per incontrare il venditore; lo stesso Tribunale del riesame rileva che [OSCURATO:PERSONA] (il reale intermediario) contattava il ricorrente poiché conosciuto nella piazza di spaccio di Gragnano. i Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile, in quanto generico, articolato in fatto e reiterativo delle motivazioni del riesame. Il motivo sull'incompetenza territoriale risulta manifestamente infondato, in quanto con accertamenti in fatto, insindacabili in sede di legittimità, il Tribunale del riesame ha evidenziato come la consegna della droga è stata effettuata in località Campolongo del Comune di Eboli; anche se in precedenza c'erano stati degli incontri preliminari, nel Comune di Gragnano, non sussiste alcuna prova che in Gragnano sia intervenuto un accordo definitivo per la consegna e sul prezzo, infatti la consegna viene comunicata dall'acquirente Ouarsan a Nastro in una conversazione successiva all'ultimo incontro. Inoltre, ricevuto lo stupefacente (all'interno di un sacco) gli acquirenti ne prelevavano un campione e lo avvicinavano al viso per verificarne l'odore e la buona qualità; pertanto, solo dopo la verifica della buona qualità deve ritenersi perfezionata la cessione e la consumazione del reato, non prima. Su questi aspetti il ricorso non si confronta, ma reitera le stesse argomentazioni proposte in sede di riesame, adeguatamente vagliate dall'ordinanza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2021