CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 38181/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 03l8arf) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato l’inammissibilità dell ’appello propost o dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Treviso, che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 624 bis cod.pen.e lo aveva condannato alla pena di giustizia. La Corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione in conseguenza delfatto che, con l'atto di appello, non erano stati depositati, come prescritto a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio,e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di ipotesi di imputato giudicato in assenza. Il giudice di appelloha rilevato che si tratta di specifici adempimenti cui la parte è tenuta dopo la pronuncia della sentenza impugnata e che si era verificata la causa d’inammissibilità dell’impugnazione prevista dal legislatore.Nel caso di specie, infatti, il mandato allegato all’atto d’appello risultava sottoscritto in data 8 giugno 2021 e, quindi, all’evidenza, lo stesso era stato conferito per la difesa nel primo grado del processo, il cui decreto di citazione risaliva al 18 maggio 2020, mentre la sentenza appellata era stata pronunciata il 23 marzo 2023. 3. Avverso tale sentenza,ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un motivo di ricorso, deducendo violazione di legge sostanziale e processuale, in relazione all'art. 581, commi 1 tere 1 quater cod. proc. pen. Il ricorrente assume che, con riferimento alla dichiarazione di elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione in giudizioe al mandato ad impugnare, dal tenore della disposizione in esame, non si evincerebbe la necessità che le stess e siano acquisit e dopo la pronuncia della sentenza, potendo essere stat e rilasciate anche preventivamente. Al fine di sostenere tale tesi il ricorrente ha sviluppato un ragionamento basato sull’analisi delle modifiche apportate dal codice Vassalli e dalle successive modifiche normative sul codice di rito, quanto alle modalità di proposizione dell’atto di appello da parte del difensore, sia d’ufficio che di fiducia. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l’illegittimità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il motiv o sopra illustrat o è manifestamente infondat o e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. La questione oggetto di ricorso ha formato, quanto alle forme e ai tempi del rilascio della dichiarazione di elezione di domicilio, oggetto dell’ordinanza n. 26458/2024 del 19 giugno 2024, dep. il 4 luglio 2024, con la quale la Quinta sezione penale di questa Corte ha rimessoalle Sezioni Unite la questione: "Se il disposto dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen - che prevede, a pena di inammissibilità, il deposito, con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione oelezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio -possa interpretarsi nel senso che, ai fini detti, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo". Alle Sezioni Unite fu rimessa anche la questione: "Se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. -abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell'impugnazione". 3. In proposito, va ricordato, infatti, che la legge 9 agosto 2024, n. 114 recante "Modifiche al Codice penale , al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare" in G.U. [OSCURATO:PERSONA]. n. 187 del 10 agosto 2024 (c.d. legge Nordio) all'art. 2, comma 1, lett. o), abroga il comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen. e inserisce al comma 1- quater, dopo le parole "del difensore" le parole "di ufficio". Dunque, dal 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge, le impugnazioni presentate dalle parti private e dai difensori non necessitano più del deposito anche della dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità. Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, solo per l'impugnazione presentata dal difensore di ufficio sarà necessario depositare, a pena di inammissibilità, il mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Tuttavia, la legge Nordio non ha previsto alcuna norma transitoria, tesa a disciplinare la sorte delle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore delle modifiche. 4. Già prima della pronuncia delle Sezioni Unite di cui si dirà, si era affermato in proposito un condivisibile orientamento - che avrebbe trovato poi conforto nel decisum della Corte di legittimità in composizione allargata - secondo cui le impugnazioni proposte nella vigenza dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., come introdotti dal D.Lgs. n. 150/2022, dovessero continuare ad essere valutate, sotto il profilo della loro ammissibilità, alla stregua di tali disposizioni, secondo un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5 n. 4398 del 2/10/2017, dep. 2018; Sez. 3, n. 54693 del 4/10/2018; Sez. 3, n. 843 del 15/11/2019, dep. 2020; Sez. 4. n. 7982 del 11/02/2021, n. 7982) e che trova la sua ratio nel principio tempus regit actum che normalmente regola la successione nel tempo delle leggi processuali penali (cfr. Sez. 2 n. 44678 del 16/10/2019, che precisa che il principio tempus regit actumriguarda solo la successione nel tempo della legge processuale penale e non anche delle interpretazioni giurisprudenziali di queste ultime). 5. A seguito di quella rimessione è intervenuta la decisione delle Sezioni Unite, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA]. 287855-01 e 02 che, in risposta ai sopra ricordati quesiti, ha affermato che: 1. La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.2. In tema di impugnazioni, l'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell'atto d'impugnazione, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione. 6. Ciò premesso, nel caso di specie, dall'esame degli atti, necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), emerge che: -l’imputato è rimasto assente nel giudizio di primo grado, all'esito del quale è stata pronunciata la sentenza del Tribunale di Treviso del 23 marzo 2023 dep. il 13 giugno 2023; -dallo stesso tenore del ricorso per cassazione, oltre che dalla sentenza impugnatae dagli atti del procedimento, si evince che il mandato allegato all’atto di appello (depositato dall’avvocato E. Pinto in data 6 febbraio 2024) era risalente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], data antecedente a quella di emanazione della sentenza del Tribunale appellata, come richiesto dall’art. 581, comma 1 quater cod.proc.pen.; -la sentenza è stata appellata dal difensore di fiducia allora nominato, avv. E. Pinto, con atto depositato il 6 febbraio 2024: all'atto di appello non era allegato lo specifico mandato a impugnare. 7.La Corte d’appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello in quanto, essendosiproceduto in assenza, unitamente al l'atto di impugnazione si sarebbe dovuto depositare, come prescritto dall'art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen., specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione e/o elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio. Se la dichiarazione contenente l’elezione di domicilio, in conformità con l’orientamento sposato dalle Sezioni Unite, può dirsi comunque effettivamente presente agli atti e richiamata in atto di appello, certamente assente è il mandato speciale a impugnare la sentenza di primo grado. Già per tale ragione, dunque, la condizione di ammissibilità dell'atto di impugnazione è stata correttamente valutata,con esatto riferimento al momento della presentazione dell'atto di appello, come prescritto dall'art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen. Peraltro, Sez. 4, n. 43718 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha già avuto modo di ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 11 Cost., dell' art. 581 , commi 1 ter e 1 quater, c.p.p. nella parte in cui si prevede, a pena di inammissibilità del gravame, l'obbligo di sottoscrizione da parte dell'indagato di una dichiarazione o elezione di domicilio e un mandato ad impugnare, in quanto laprevisione non determina un restringimento della facoltà di impugnazione, perseguendo invece il legittimo scopo di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato, per evitare la pendenza di procedimenti nei confronti di imputati non consapevoli del processo, oltrea far sì che l'impugnazione sia espressione del personale interesse dell'imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo. 8. Deve dunque rilevarsi la manifesta infondatezza del ricorso, avendo correttamente dichiarato la Corte territoriale l'inammissibilità del proposto appello. 9. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cast. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell