Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01328/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI GENOVAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] 05FLRAS nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2019 del TRIBUNALE di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del Procuratore Generale e chiede l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Genova con sentenza del 25 settembre 2019 (giudizio abbreviato) ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 4 di reclusione ed C 600,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, quinto comma, T.U. stup.

Commesso il 24 settembre 2019.

2. Ricorre in cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova con due motivi di ricorso. 2.

1. Violazione di legge (art. 61 n. 5 cod. pen.).

Nell'imputazione era contestata l'aggravante dell'art. 61 n. 5 cod. pen. in relazione al luogo del commesso reato (Carrugi di Genova).

La sussistenza o meno dell'aggravante deve essere effettuata in concreto (vedi Cassazione n. 2838/2019).

Invece, la sentenza impugnata perviene all'esclusione dell'aggravante in astratto affermando apoditticamente l'insussistenza dell'aggravante. 2.

2. Carenza e contraddittorietà della motivazione con travisamento delle risultanze processuali in relazione all'aggravante dell'art. 61 n. 5, cod. pen.

Il Tribunale ha escluso l'aggravante sulla considerazione che non risultava un ostacolo all'intervento delle forze dell'ordine per la conformazione dei luoghi (vicoli del centro storico di Genova, Carrugi).

Invece, un coimputato era fuggito alla cattura, come emerge dagli atti di P.G. in particolare dal verbale di arresto.

Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso del P.M. risulta infondato e deve rigettarsi. i Trattandosi di giudizio abbreviato deve ritenersi corretta la scelta del mezzo di impugnazione (ricorso in cassazione in luogo dell'appello) ex art. 443, comma 3, cod. proc. pen.

Inoltre, il ricorso è ammesso per tutti i vizi della sentenza, sia per violazione di legge e sia per vizio della motivazione ("In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna emessa in primo grado all'esito di rito abbreviato, il procuratore generale presso la corte d'appello può ricorrere per tutti i vizi indicati dall'art. 606 cod. proc. pen. e, pertanto, lamentare anche il difetto di motivazione ai sensi della lett.

E del citato articolo.

In motivazione la Corte ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett a), d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, lo stesso regime è stato esteso anche al rito ordinario" Sez. 2, n. 8534 del 14/01/2020 - dep. 03/03/2020, PG C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27851601)

4. Il ricorso contesta l'eliminazione dell'aggravante ex art. 61 n. 5, cod. pen. in relazione alla conformazione delle vie dove è stato commesso il reato (i carrugi di Genova).

Per il ricorrente la stessa circostanza della fuga di un coimputato dimostrerebbe la sussistenza dell'aggravante per la conformazione dei luoghi, tale da ostacolare l'intervento delle forze di polizia per la repressione dei reati.

Tuttavia, il ricorso omette il confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

Il Tribunale esclude l'aggravante in quanto "i vicoli del centro storico genovese, lungi dal rappresentare, per la loro conformazione, luogo idoneo a fare perdere le proprie tracce e pertanto ad agevolare la commissione di reati, possono al contrario rappresentare luogo dal quale per l'autore di reati è più difficile allontanarsi di corsa, dal momento che le ridotte dimensioni delle vie percorribili costituiscono di fatto un oggettivo ostacolo [...] E nel caso di specie infatti non risulta in alcun modo che gli operanti siano stati ostacolati dalla conformazione dei luoghi in cui si svolsero i fatti".

Si tratta, pertanto, di una valutazione di merito, che logicamente esclude la ricorrenza dell'aggravante nella specie e la cui motivazione esula dalla verifica di legittimità sollecitata. u2/teriadi2 e....--- , it. 2e...4.--- P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI GENOVAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] 05FLRAS nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2019 del TRIBUNALE di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del Procuratore Generale e chiede l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Genova con sentenza del 25 settembre 2019 (giudizio abbreviato) ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 4 di reclusione ed C 600,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, quinto comma, T.U. stup. Commesso il 24 settembre 2019. 2. Ricorre in cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova con due motivi di ricorso. 2. 1. Violazione di legge (art. 61 n. 5 cod. pen.). Nell'imputazione era contestata l'aggravante dell'art. 61 n. 5 cod. pen. in relazione al luogo del commesso reato (Carrugi di Genova). La sussistenza o meno dell'aggravante deve essere effettuata in concreto (vedi Cassazione n. 2838/2019). Invece, la sentenza impugnata perviene all'esclusione dell'aggravante in astratto affermando apoditticamente l'insussistenza dell'aggravante. 2. 2. Carenza e contraddittorietà della motivazione con travisamento delle risultanze processuali in relazione all'aggravante dell'art. 61 n. 5, cod. pen. Il Tribunale ha escluso l'aggravante sulla considerazione che non risultava un ostacolo all'intervento delle forze dell'ordine per la conformazione dei luoghi (vicoli del centro storico di Genova, Carrugi). Invece, un coimputato era fuggito alla cattura, come emerge dagli atti di P.G. in particolare dal verbale di arresto. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso del P.M. risulta infondato e deve rigettarsi. i Trattandosi di giudizio abbreviato deve ritenersi corretta la scelta del mezzo di impugnazione (ricorso in cassazione in luogo dell'appello) ex art. 443, comma 3, cod. proc. pen. Inoltre, il ricorso è ammesso per tutti i vizi della sentenza, sia per violazione di legge e sia per vizio della motivazione ("In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna emessa in primo grado all'esito di rito abbreviato, il procuratore generale presso la corte d'appello può ricorrere per tutti i vizi indicati dall'art. 606 cod. proc. pen. e, pertanto, lamentare anche il difetto di motivazione ai sensi della lett. E del citato articolo. In motivazione la Corte ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett a), d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, lo stesso regime è stato esteso anche al rito ordinario" Sez. 2, n. 8534 del 14/01/2020 - dep. 03/03/2020, PG C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27851601) 4. Il ricorso contesta l'eliminazione dell'aggravante ex art. 61 n. 5, cod. pen. in relazione alla conformazione delle vie dove è stato commesso il reato (i carrugi di Genova). Per il ricorrente la stessa circostanza della fuga di un coimputato dimostrerebbe la sussistenza dell'aggravante per la conformazione dei luoghi, tale da ostacolare l'intervento delle forze di polizia per la repressione dei reati. Tuttavia, il ricorso omette il confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Il Tribunale esclude l'aggravante in quanto "i vicoli del centro storico genovese, lungi dal rappresentare, per la loro conformazione, luogo idoneo a fare perdere le proprie tracce e pertanto ad agevolare la commissione di reati, possono al contrario rappresentare luogo dal quale per l'autore di reati è più difficile allontanarsi di corsa, dal momento che le ridotte dimensioni delle vie percorribili costituiscono di fatto un oggettivo ostacolo [...] E nel caso di specie infatti non risulta in alcun modo che gli operanti siano stati ostacolati dalla conformazione dei luoghi in cui si svolsero i fatti". Si tratta, pertanto, di una valutazione di merito, che logicamente esclude la ricorrenza dell'aggravante nella specie e la cui motivazione esula dalla verifica di legittimità sollecitata. u2/teriadi2 e....--- , it. 2e...4.--- P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso il 9
Sentenza Cassazione n. 01328/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris