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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 1960

Cassazione n. 28160/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la decisione di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto pluriaggravato; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce violazione della legge e mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di elementi probatori sufficienti a ritenere integrato il delitto tentato contestato; ritenuto che esso sia aspecifico in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e logica, il medesimo non si confronta con essa e, in particolare, con la posizione dei tombini di ghisa, rinvenuti sui bancali dagli inquirenti (v. pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce l'inosservanza della legge penale e la mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva; ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità, atteso che, come confermato dall'incontestata sintesi dei motivi di appello riportata nella sentenza impugnata (si veda, in particolare, la pag. 4), la censura non risulta essere stata dedotta come motivo di appello secondo quanto è, invece, prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; rilevato che, con il terzo motivo, il ricorso lamenta l'erronea applicazione della legge penale e l'assenza di motivazione in ordine al bilanciamento tra circostanze eterogenee realizzato ai sensi dell'art. 69 cod. pen.; ritenuto che esso sia precluso nel giudizio di legittimità, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che, nella specie, appare sorretta da adeguata motivazione, avuto riguardo alle argomentate conclusioni riportate alla pag. 8 della sentenza impugnata, le quali risultano come tali incensurabili in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/05/2026.

Il consigliere estensore o [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la decisione di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto pluriaggravato; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce violazione della legge e mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di elementi probatori sufficienti a ritenere integrato il delitto tentato contestato; ritenuto che esso sia aspecifico in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e logica, il medesimo non si confronta con essa e, in particolare, con la posizione dei tombini di ghisa, rinvenuti sui bancali dagli inquirenti (v. pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce l'inosservanza della legge penale e la mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva; ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità, atteso che, come confermato dall'incontestata sintesi dei motivi di appello riportata nella sentenza impugnata (si veda, in particolare, la pag. 4), la censura non risulta essere stata dedotta come motivo di appello secondo quanto è, invece, prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; rilevato che, con il terzo motivo, il ricorso lamenta l'erronea applicazione della legge penale e l'assenza di motivazione in ordine al bilanciamento tra circostanze eterogenee realizzato ai sensi dell'art. 69 cod. pen.; ritenuto che esso sia precluso nel giudizio di legittimità, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che, nella specie, appare sorretta da adeguata motivazione, avuto riguardo alle argomentate conclusioni riportate alla pag. 8 della sentenza impugnata, le quali risultano come tali incensurabili in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/05/2026. Il consigliere estensore o [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28160/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris