CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2025
Cassazione n. 10274/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte appello di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di Giudice dell'esecuzione dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'ordinanza impugnata/ ha rigettato l'istanza, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., relativamente a due sentenze definitive, per reati commessi per violazione della normativa in tema di armi (detenzione e porto di armi clandestine) commessi, la prima sentenza, in ottobre e novembre 2013, aprile e settembre 2014, la seconda sentenza, in febbraio, settembre, novembre 2006. Considerato che il motivo proposto dalla difesa, avv. V. lana (violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di nnotivazione) tkonda su ragioni non consentite in quanto versate in fatto e, comunque, manifestamente infondate, poiché si denuncia asserito difetto di motivazione che non si ravvisa dalla lettura del provvedimento impugnato. Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici, non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione con motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, sottolineando non soltanto l'ampia distanza temporale tra i fatti (circa otto anni) che la difesa giustifica per la carcerazione sofferta senza precisarne la durata e il rapporto con il tempus commissi delicti (si indica soltanto che si è trattato di una lunga detenzione), ma anche considerando la diversità dei soggetti concorrenti nei reati, ragionamento che viene attinto da censure in fatto, che pretenderebbero la rilettura dei provvedimenti resi in sede di cognizione e che, comunque, non escludono, pur alla luce delle osservazioni difensive, la parziale diversità dei concorrenti nei reati. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]