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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20497/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE della LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Lecce per l'imputata che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Lecce, quale giudice del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame formulata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della misura custodiale massima (poi mutata in arresti domiciliari in ragione dell'età ed in assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza) in quanto indiziata della commissione del reato previsto dall'art.416 bis c.p..

2. Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell'imputata ripropone, sotto il prisma del vizio di legittimità, i profili critici già formulati nell'istanza di riesame in relazione (i) alla utilizzabilità degli esiti intercettivi in mancanza della documentazione autorizzativa, mai trasmessa al tribunale del riesame, nonché (ii) a carenze o irregolarità dei verbali delle operazioni svolte, in relazione (iii) alla gravità indiziaria, criticata per la insussistenza degli elementi "chiave" su cui fondare il giudizio nonché, infine in relazione (iv) alla insussistenza delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi sui quali è articolato.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato nella misura in cui invoca la categoria della inutilizzabilità per sanzionare il mancato invio al giudice per le indagini preliminari, in allegato alla richiesta di misura cautelare, dei verbali delle operazioni di intercettazioni relative alle comunicazioni indicate come rilevanti ai fini della emissione della misura restrittiva.

Ebbene, mentre è corretto riconoscere che l'omesso adempimento costituisca una irregolarità procedurale, poiché non viene integralmente assolto l'obbligo espressamente previsto dall'art.291 c.p.p. di presentare al giudice gli elementi su cui si fonda la richiesta cautelare "compresi i verbali di cui all'art.268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti", tuttavia, in assenza di una specifica sanzione di inutilizzabilità o di nullità, non se ne possono automaticamente derivare conseguenze procedurali tanto radicali.

Infatti, i divieti di utilizzazione previsti dall'art.271 c.p.p. ed invocati dalla difesa attengono ad un profilo differente da quello dedotto, cioè al momento 'genetico' della intercettazione, che può essere effettuata a certe condizioni e che deve essere eseguita con le specifiche modalità indicate dagli artt.266 e seguenti c.p.p..

Ma per la fase valutativa' della regolarità delle stesse, la normativa non è altrettanto stringente e se, da un lato prevede regole per attuare il controllo sul materiale intercettivo e sulle modalità di produzione dello stesso, non sanziona con specifiche inutilizzabilità il mancato rispetto della procedura di verifica.

In ossequio ai principi ora esposti, il costante orientamento di questa Corte, in tema di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni ai fini della emissione di una misura cautelare, ha ribadito che la mancata allegazione, in sede di richiesta della misura, dei verbali delle operazioni, così come della trascrizione del contenuto dei colloqui, non determina la inutilizzabilità di tale fonte indiziaria, prevista esclusivamente nel caso di intercettazione eseguita fuori dei casi consentiti o in violazione delle disposizioni previste dall'art. 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen. (così, ex multis, Sez. 5 Sent. n. 36439 del 21/5/2004, Scavo, Rv. 230074 e, più recentemente, Sez. 6, n. 34394 del 13/07/2022 [OSCURATO:PERSONA]. 283729 - 01).

Inoltre, nessuna lesione del diritto di difesa può essere ravvisata nel caso in esame atteso che dal testo dell'ordinanza impugnata risulta che la difesa ha avuto accesso alle registrazioni delle conversazioni telefoniche intercettate, grazie allo scrupoloso esercizio del diritto di difesa da parte dell'avvocato dell'indagata.

3. Con il secondo motivo vengono in questione violazioni o irregolarità nella redazione dei verbali di intercettazione.

In ordine i vizi asseritamente attinenti alle modalità di redazione dei verbali delle operazioni di intercettazione, osserva il Collegio che, come più volte enunciato da questa Corte, la sanzione processuale della inutilizzabilità non può essere estesa a vizi ed inosservanze diverse da quelle espressamente richiamate dall'art.271 c.p.p., a ciò ostando al principio di tassatività delle nullità od inutilizzabilità; sicché l'inosservanza delle disposizioni previste dall'art.89 disp. att. c.p.p. non comporta conseguenze in punto di utilizzabilità dei risultati dell'attività captiva legittimamente disposta ed eseguita (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 8836 del 02/12/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 246377 - 01).

Né si può, con riguardo ad inosservanza di tal genere , fare riferimento alla violazione di altre norme processuali di carattere generale relativo alla documentazione degli atti e dell'attività di polizia giudiziaria, atteso che: (i) in materia di intercettazioni valgono le norme per essa espressamente previste, (ii) le inosservanze delle stesse non sanzionate con la inutilizzabilità possono assumere un qualche rilievo solo sotto profili diversi da quelli della utilizzazione e della valenza probatoria degli esiti dell'attività captiva, tale rilevanza probatoria essendo stata dalla legge attribuita soltanto ai "documenti tonici" nonché al "verbale finale e riassuntivo" del complesso delle operazioni effettuate ed essendo le prescrizioni di cui all'articolo 89 disp. att. c.p.p. principalmente dirette a fini interni ed investigativi, ossia a rendere possibile la redazione del detto verbale riassuntivo ed ha ragguagliare gli inquirenti circa lo stato delle indagini (principio affermato fin da Sez. 6, n. 3784 del 05/10/1994 [OSCURATO:PERSONA]. 201850 - 01 e successivamente ribadito costantemente).

Né può nella specie farsi riferimento ad una compressione o compromissione del diritto di difesa in conseguenza delle rilevate irregolarità o delle asserite violazioni, atteso che la doglianza in ordine all'omessa indicazione (nel verbale delle operazioni di intercettazione) si riferisce a circostanze non incidenti sul diritto di difesa per il cui concreto esercizio rilevano l'esistenza di un decreto autorizzativo di intercettazione da parte dell'autorità a ciò preposta, la messa a disposizione degli esiti dell'attività, la possibilità di verifica della legittimità del decreto e delle modalità di operazione, tanto che nemmeno la difesa dell'indagata ha indicato in cosa in concreto sarebbe consistita la lesione dei propri diritti difensivi.

4. Con riguardo sia alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza sia al giudizio sulle esigenze cautelari (che possono essere trattati unitariamente per economia e per logica espositiva), vi è, come noto, la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215).

Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di lasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio de liberiate (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez.

U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828).

Nel caso di specie, non sussistono manifeste illogicità o incongruenze della motivazione del riesame, mentre deve rilevarsi l'inammissibilità della richiesta - peraltro, formulata in termini generici e assertivi - di rivedere le circostanze di fatto relative alla ricostruzione dell'intero quadro indiziario che ha portato ad individuare la ricorrente quale associata (seppure in ragione delle contingenze assistenziali del fratello) alla struttura criminale capeggiata dal germano.

Nel caso di specie, non sussistono manifeste illogicità o incongruenze della motivazione del riesame, che fornisce un quadro adeguato delle intercettazioni telefoniche e conversazionali, opportunamente interpretate ed interconnesse, senza che in questa fase una diversa lettura degli scambi intervenuti tra i vari soggetti (indagata, fratello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) possa essere richiesta in questa sede (cfr., Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 282337 - 01).

Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, in assenza di elementi decisivi per la esclusione di esigenze cautelari, ed in presenza di un titolo di reato (art.416 bis c.p.) che comporta la c.d. 'doppia presunzione' ex art. 275 c.p., le doglianze avanzate dalla difesa non possono trovare accoglimento.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE della LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Lecce per l'imputata che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Lecce, quale giudice del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame formulata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della misura custodiale massima (poi mutata in arresti domiciliari in ragione dell'età ed in assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza) in quanto indiziata della commissione del reato previsto dall'art.416 bis c.p.. 2. Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell'imputata ripropone, sotto il prisma del vizio di legittimità, i profili critici già formulati nell'istanza di riesame in relazione (i) alla utilizzabilità degli esiti intercettivi in mancanza della documentazione autorizzativa, mai trasmessa al tribunale del riesame, nonché (ii) a carenze o irregolarità dei verbali delle operazioni svolte, in relazione (iii) alla gravità indiziaria, criticata per la insussistenza degli elementi "chiave" su cui fondare il giudizio nonché, infine in relazione (iv) alla insussistenza delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi sui quali è articolato. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato nella misura in cui invoca la categoria della inutilizzabilità per sanzionare il mancato invio al giudice per le indagini preliminari, in allegato alla richiesta di misura cautelare, dei verbali delle operazioni di intercettazioni relative alle comunicazioni indicate come rilevanti ai fini della emissione della misura restrittiva. Ebbene, mentre è corretto riconoscere che l'omesso adempimento costituisca una irregolarità procedurale, poiché non viene integralmente assolto l'obbligo espressamente previsto dall'art.291 c.p.p. di presentare al giudice gli elementi su cui si fonda la richiesta cautelare "compresi i verbali di cui all'art.268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti", tuttavia, in assenza di una specifica sanzione di inutilizzabilità o di nullità, non se ne possono automaticamente derivare conseguenze procedurali tanto radicali. Infatti, i divieti di utilizzazione previsti dall'art.271 c.p.p. ed invocati dalla difesa attengono ad un profilo differente da quello dedotto, cioè al momento 'genetico' della intercettazione, che può essere effettuata a certe condizioni e che deve essere eseguita con le specifiche modalità indicate dagli artt.266 e seguenti c.p.p.. Ma per la fase valutativa' della regolarità delle stesse, la normativa non è altrettanto stringente e se, da un lato prevede regole per attuare il controllo sul materiale intercettivo e sulle modalità di produzione dello stesso, non sanziona con specifiche inutilizzabilità il mancato rispetto della procedura di verifica. In ossequio ai principi ora esposti, il costante orientamento di questa Corte, in tema di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni ai fini della emissione di una misura cautelare, ha ribadito che la mancata allegazione, in sede di richiesta della misura, dei verbali delle operazioni, così come della trascrizione del contenuto dei colloqui, non determina la inutilizzabilità di tale fonte indiziaria, prevista esclusivamente nel caso di intercettazione eseguita fuori dei casi consentiti o in violazione delle disposizioni previste dall'art. 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen. (così, ex multis, Sez. 5 Sent. n. 36439 del 21/5/2004, Scavo, Rv. 230074 e, più recentemente, Sez. 6, n. 34394 del 13/07/2022 [OSCURATO:PERSONA]. 283729 - 01). Inoltre, nessuna lesione del diritto di difesa può essere ravvisata nel caso in esame atteso che dal testo dell'ordinanza impugnata risulta che la difesa ha avuto accesso alle registrazioni delle conversazioni telefoniche intercettate, grazie allo scrupoloso esercizio del diritto di difesa da parte dell'avvocato dell'indagata. 3. Con il secondo motivo vengono in questione violazioni o irregolarità nella redazione dei verbali di intercettazione. In ordine i vizi asseritamente attinenti alle modalità di redazione dei verbali delle operazioni di intercettazione, osserva il Collegio che, come più volte enunciato da questa Corte, la sanzione processuale della inutilizzabilità non può essere estesa a vizi ed inosservanze diverse da quelle espressamente richiamate dall'art.271 c.p.p., a ciò ostando al principio di tassatività delle nullità od inutilizzabilità; sicché l'inosservanza delle disposizioni previste dall'art.89 disp. att. c.p.p. non comporta conseguenze in punto di utilizzabilità dei risultati dell'attività captiva legittimamente disposta ed eseguita (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 8836 del 02/12/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 246377 - 01). Né si può, con riguardo ad inosservanza di tal genere , fare riferimento alla violazione di altre norme processuali di carattere generale relativo alla documentazione degli atti e dell'attività di polizia giudiziaria, atteso che: (i) in materia di intercettazioni valgono le norme per essa espressamente previste, (ii) le inosservanze delle stesse non sanzionate con la inutilizzabilità possono assumere un qualche rilievo solo sotto profili diversi da quelli della utilizzazione e della valenza probatoria degli esiti dell'attività captiva, tale rilevanza probatoria essendo stata dalla legge attribuita soltanto ai "documenti tonici" nonché al "verbale finale e riassuntivo" del complesso delle operazioni effettuate ed essendo le prescrizioni di cui all'articolo 89 disp. att. c.p.p. principalmente dirette a fini interni ed investigativi, ossia a rendere possibile la redazione del detto verbale riassuntivo ed ha ragguagliare gli inquirenti circa lo stato delle indagini (principio affermato fin da Sez. 6, n. 3784 del 05/10/1994 [OSCURATO:PERSONA]. 201850 - 01 e successivamente ribadito costantemente). Né può nella specie farsi riferimento ad una compressione o compromissione del diritto di difesa in conseguenza delle rilevate irregolarità o delle asserite violazioni, atteso che la doglianza in ordine all'omessa indicazione (nel verbale delle operazioni di intercettazione) si riferisce a circostanze non incidenti sul diritto di difesa per il cui concreto esercizio rilevano l'esistenza di un decreto autorizzativo di intercettazione da parte dell'autorità a ciò preposta, la messa a disposizione degli esiti dell'attività, la possibilità di verifica della legittimità del decreto e delle modalità di operazione, tanto che nemmeno la difesa dell'indagata ha indicato in cosa in concreto sarebbe consistita la lesione dei propri diritti difensivi. 4. Con riguardo sia alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza sia al giudizio sulle esigenze cautelari (che possono essere trattati unitariamente per economia e per logica espositiva), vi è, come noto, la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215). Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di lasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio de liberiate (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). Nel caso di specie, non sussistono manifeste illogicità o incongruenze della motivazione del riesame, mentre deve rilevarsi l'inammissibilità della richiesta - peraltro, formulata in termini generici e assertivi - di rivedere le circostanze di fatto relative alla ricostruzione dell'intero quadro indiziario che ha portato ad individuare la ricorrente quale associata (seppure in ragione delle contingenze assistenziali del fratello) alla struttura criminale capeggiata dal germano. Nel caso di specie, non sussistono manifeste illogicità o incongruenze della motivazione del riesame, che fornisce un quadro adeguato delle intercettazioni telefoniche e conversazionali, opportunamente interpretate ed interconnesse, senza che in questa fase una diversa lettura degli scambi intervenuti tra i vari soggetti (indagata, fratello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) possa essere richiesta in questa sede (cfr., Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 282337 - 01). Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, in assenza di elementi decisivi per la esclusione di esigenze cautelari, ed in presenza di un titolo di reato (art.416 bis c.p.) che comporta la c.d. 'doppia presunzione' ex art. 275 c.p., le doglianze avanzate dalla difesa non possono trovare accoglimento. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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