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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 05545/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello dì Firenze confermava la sentenza del 25 gennaio 2016 del Tribunale di Pistoia che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di evasione, commesso il 12 novembre 2013.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge, in relazione agli artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen.

La Corte di appello ha erroneamente rigettato la questione di nullità del giudizio di primo grado per l'omessa citazione del ricorrente, sollevata dalla difesa con l'atto di appello.

Nella specie, la citazione è stata notificata allo studio del difensore (che la rifiutava), mentre il ricorrente aveva eletto domicilio - senza indicare altro domiciliatario - in altro civico, se pur adiacente a quello del difensore.

Il ricorrente è persona priva di fissa dimora e anagraficamente residente presso un indirizzo del Comune assegnato ai senza tetto, ragion per cui il difensore rifiutava la notìfica, stante l'impossibilità di poter garantire la comunicazione dell'atto tempestivamente ed effettivamente.

Doveva quindi seguire, al rifiuto del difensore, una notifica ai sensi dei dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mai avvenuta.

In ogni caso non erano stati effettuati gli avvertimenti ex art. 171 (rectius 161), comma 1, lett. e) cod. proc. pen. 3.

Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dal

I. 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

Anche la difesa del ricorrente ha presentato conclusioni scritte, riportandosi ai motivi di ricorso ed evidenziando le nullità collegate alla notifica della citazione dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

1.2. Come ammesso dallo stesso ricorrente, la "elezione di domicilio" effettuata dall'imputato si era rivelata inidonea a raggiungere lo scopo (non era stato indicato il nome del domiciliatario).

Pertanto, risultando impossibile la notifica ai sensi dell'art. 161, comma 2 cod. proc. pen., la stessa non poteva che avere luogo a mani del difensore di fiducia (come in effetti accaduto), ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

Correttamente ha rilevato il P.G. nella sua requisitoria scritta che, non versandosi nell'ipotesi di cui all'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen., il difensore di fiducia non poteva ricusare la notificazione, una volta effettuata.

La modalità alternativa prevista dall'ultimo comma dell'art. 161 cod. proc. pen. non è nella disponibilità della difesa e non può, pertanto, essere paralizzata da una dichiarazione del difensore (per tutte, Sez. 5, n. 36011 del 09/10/2020, Rv. 280006).

Pertanto, alcuna ulteriore notificazione andava effettuata al difensore.

L'eventuale erronea indicazione dell'ufficiale notificatore delle modalità di esecuzione della notificazione, non integrando una nullità assoluta e insanabile (che ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, Sez.

U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028), era in ogni caso sanata, stante la tardiva eccezione, essendo presente la difesa alla prima udienza dibattimentale.

1.2. Meramente ripetitivo è l'altro rilievo mosso dal ricorrente, posto che, come ha già rilevato la Corte di appello, gli avvisi che si assumono mancanti erano invece presenti nell'atto in calce al quale il ricorrente ha sottoscritto l'elezione di domicilio.

2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/11/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] CALVanese Stefano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello dì Firenze confermava la sentenza del 25 gennaio 2016 del Tribunale di Pistoia che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di evasione, commesso il 12 novembre 2013. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen. La Corte di appello ha erroneamente rigettato la questione di nullità del giudizio di primo grado per l'omessa citazione del ricorrente, sollevata dalla difesa con l'atto di appello. Nella specie, la citazione è stata notificata allo studio del difensore (che la rifiutava), mentre il ricorrente aveva eletto domicilio - senza indicare altro domiciliatario - in altro civico, se pur adiacente a quello del difensore. Il ricorrente è persona priva di fissa dimora e anagraficamente residente presso un indirizzo del Comune assegnato ai senza tetto, ragion per cui il difensore rifiutava la notìfica, stante l'impossibilità di poter garantire la comunicazione dell'atto tempestivamente ed effettivamente. Doveva quindi seguire, al rifiuto del difensore, una notifica ai sensi dei dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mai avvenuta. In ogni caso non erano stati effettuati gli avvertimenti ex art. 171 (rectius 161), comma 1, lett. e) cod. proc. pen. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dal I. 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Anche la difesa del ricorrente ha presentato conclusioni scritte, riportandosi ai motivi di ricorso ed evidenziando le nullità collegate alla notifica della citazione dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle questioni sollevate. 1.2. Come ammesso dallo stesso ricorrente, la "elezione di domicilio" effettuata dall'imputato si era rivelata inidonea a raggiungere lo scopo (non era stato indicato il nome del domiciliatario). Pertanto, risultando impossibile la notifica ai sensi dell'art. 161, comma 2 cod. proc. pen., la stessa non poteva che avere luogo a mani del difensore di fiducia (come in effetti accaduto), ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Correttamente ha rilevato il P.G. nella sua requisitoria scritta che, non versandosi nell'ipotesi di cui all'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen., il difensore di fiducia non poteva ricusare la notificazione, una volta effettuata. La modalità alternativa prevista dall'ultimo comma dell'art. 161 cod. proc. pen. non è nella disponibilità della difesa e non può, pertanto, essere paralizzata da una dichiarazione del difensore (per tutte, Sez. 5, n. 36011 del 09/10/2020, Rv. 280006). Pertanto, alcuna ulteriore notificazione andava effettuata al difensore. L'eventuale erronea indicazione dell'ufficiale notificatore delle modalità di esecuzione della notificazione, non integrando una nullità assoluta e insanabile (che ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028), era in ogni caso sanata, stante la tardiva eccezione, essendo presente la difesa alla prima udienza dibattimentale. 1.2. Meramente ripetitivo è l'altro rilievo mosso dal ricorrente, posto che, come ha già rilevato la Corte di appello, gli avvisi che si assumono mancanti erano invece presenti nell'atto in calce al quale il ricorrente ha sottoscritto l'elezione di domicilio. 2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] CALVanese Stefano
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