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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 agosto 1956

Cassazione n. 40850/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/08/1956 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza di primo grado emessa Tribunale di Lecco in data 23 ottobre 2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di porto di arma - una mazza da baseball - in luogo pubblico. 2.

La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si risolve in censure non consentite in sede di legittimità perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, generiche e volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranee/ al sindacato di legittimità.

1.1. In ordine alla affermazione di responsabilità, la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle censure difensive.

I giudici di appello hanno evidenziato l'inidoneità delle spiegazioni fornite dall'imputato circa la detenzione della mazza da baseball e, in particolare, hanno sottolineato come quelle rese nell'immediatezza del fatto erano inutili o generiche, mentre quelle rese in sede processuale, riguardanti un asserito uso dell'arma a fini lavorativi, erano - oltre che tardive - anche irrilevanti, perché poco credibili.

1.2. Quanto al secondo motivo, è necessario precisare che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 26659001); inoltre, è stato affermato che ia valutazione sulla sussistenza di circostanze attenuanti 2.‹Jtti:nCO.3L.49(19' rilevanti ai inf•utra" 62 -bis cod. pen. integra un giudizio di fatto; che le circostanze attenuanti generiche possono essere escluse dal giudice di merito con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata; che la decisione non è sindacabile neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. Sez. 6, n. 42688 del 24.9.2008, Caridi, Rv. 242419)

1.4. Tanto premesso in astratto, con riguardo al caso in esame deve osservarsi che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei superiori insegnamenti giurisprudenziali.

Da una lettura complessiva del provvedimento impugnato, infatti, emerge che i giudici hanno preso in considerazione, per negare la partiolare ,tenuità del fatto ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis 14 44017-5- cod. pen., o ittàela collocazione della mazza da baseball, l'atteggiamento poco collaborativo del Tanasi, la sussistenza di precedenti penali.

Inoltre, hanno rilevato che, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la difesa non ha dedotto alcun elemento positivamente apprezzabile e i plurimi precedenti penali ostano al riconoscimento.

Il provvedimento impugnato risulta dunque connotato da coerenza e linearità logica e le censure denunciate si pongono in palese contrasto con il dato normativo.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/08/1956 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza di primo grado emessa Tribunale di Lecco in data 23 ottobre 2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di porto di arma - una mazza da baseball - in luogo pubblico. 2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si risolve in censure non consentite in sede di legittimità perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, generiche e volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranee/ al sindacato di legittimità. 1.1. In ordine alla affermazione di responsabilità, la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle censure difensive. I giudici di appello hanno evidenziato l'inidoneità delle spiegazioni fornite dall'imputato circa la detenzione della mazza da baseball e, in particolare, hanno sottolineato come quelle rese nell'immediatezza del fatto erano inutili o generiche, mentre quelle rese in sede processuale, riguardanti un asserito uso dell'arma a fini lavorativi, erano - oltre che tardive - anche irrilevanti, perché poco credibili. 1.2. Quanto al secondo motivo, è necessario precisare che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 26659001); inoltre, è stato affermato che ia valutazione sulla sussistenza di circostanze attenuanti 2.‹Jtti:nCO.3L.49(19' rilevanti ai inf•utra" 62 -bis cod. pen. integra un giudizio di fatto; che le circostanze attenuanti generiche possono essere escluse dal giudice di merito con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata; che la decisione non è sindacabile neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. Sez. 6, n. 42688 del 24.9.2008, Caridi, Rv. 242419) 1.4. Tanto premesso in astratto, con riguardo al caso in esame deve osservarsi che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei superiori insegnamenti giurisprudenziali. Da una lettura complessiva del provvedimento impugnato, infatti, emerge che i giudici hanno preso in considerazione, per negare la partiolare ,tenuità del fatto ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis 14 44017-5- cod. pen., o ittàela collocazione della mazza da baseball, l'atteggiamento poco collaborativo del Tanasi, la sussistenza di precedenti penali. Inoltre, hanno rilevato che, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la difesa non ha dedotto alcun elemento positivamente apprezzabile e i plurimi precedenti penali ostano al riconoscimento. Il provvedimento impugnato risulta dunque connotato da coerenza e linearità logica e le censure denunciate si pongono in palese contrasto con il dato normativo. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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