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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 ottobre 2024

Cassazione n. 43882/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottor [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Udine, di convalida del provvedimento emesso dal Questore con il quale è stato disposto l'obbligo di presentazione presso la Questura per la durata di due anni.

2.1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso difetto di motivazione in ordine e le ragioni di necessità di urgenza che giustificano l'adozione della misura, rappresentando che tra la notifica del provvedimento del Questore e la convalida del giudice la squadra [OSCURATO:PERSONA] ha giocato il match di campionato contro la [OSCURATO:PERSONA], e di essersi recato, in quella data presso gli uffici di polizia, ottemperando all'obbligo di presentazione. 2.3.Con il secondo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge in ordine alla durata dell'obbligo di presentazione in quanto recidivo amministrativo, evidenziando di aver dedotto con memoria difensiva che i precedenti Daspo sono stati tutti revocati ed annullati, e quindi evidenziando la carenza dei presupposti della recidiva.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha l'annullamento senza rinvio limitatamente al primo motivo.

Inammissibile nel resto.

4. Con memoria difensiva il ricorrente ha ulteriormente illustrato il ricorso ed approfondito la trattazione del primo motivo. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. In ordine al primo motivo, con cui il ricorrente lamenta l'omessa motivazione dell'urgenza, posto che il provvedimento amministrativo del Questore ha avuto esecuzione prima dell'intervento di convalida del magistrato, si osserva che costituisce ius receptum il principio secondo il quale l'omessa motivazione sulle ragioni di urgenza determina l'invalidità del provvedimento amministrativo ed impedisce, quindi, la sua convalida, solo nel caso in cui tra la notifica all'interessato e l'adozione dell'ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva in coincidenza della quale l'interessato abbia dovuto ottemperare all'obbligo di presentazione, secondo quanto stabilito dal terzo comma, prima parte, del citato art. 6 della legge n. 401/1989 (Sez. 7, n. 39049 del 26/10/2006, Licciardello, Rv. 234961; Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, Straguzzi, Rv. 237121), ossia quando tra la notifica all'interessato del provvedimento e l'adozione dell'ordinanza di convalida si sia svolta una manifestazione sportiva in relazione alla quale il soggetto abbia dovuto ottemperare all' obbligo di presentazione (Sez.3, n. 43107 del 13/10/2021, Rv. 282299).

Non è quindi necessario argomentare sull'urgenza se il daspo ha avuto esecuzione e prodotto effetti dopo la notifica.

Si è precisato, altresì, che incombe sul destinatario che intenda contestare la sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza, l'onere di provare che detto provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, essendo la necessità di motivazione in ordine al requisito dell'urgenza del provvedimento circoscritta al verificarsi di tale sola ipotesi (Sez.3, n. 28219 del 28/01/2016, Rv. 267256).

Nel caso in disamina, il ricorrente ha documentato che tra la notifica del provvedimento questorile, avvenuta alle ore 11.40 del 14 aprile 2024, e l'adozione dell'ordinanza di convalida da parte del GIP di Udine, alle ore 12.00 del 16 marzo 2024, si è effettivamente svolta una manifestazione sportiva (incontro di basket [OSCURATO:PERSONA] Udine - [OSCURATO:PERSONA], disputata la sera del 14 aprile 2024) in relazione alla quale il soggetto ha ottemperato all'obbligo di presentazione in questura.

In tale evenienza, il requisito della necessità ed urgenza, attenendo alla limitazione della libertà subita prima della convalida ed in forza di un provvedimento di polizia, avrebbe dovuto essere sorretto da adeguata motivazione nel provvedimento del questore e comunque in qualche modo 'integrato' da una specifica verifica motivata in sede di provvedimento di convalida.

Per contro, la motivazione sulla necessità ed urgenza si rivela insussistente sia nel provvedimento questorile che nell'ordinanza di convalida, posto che il giudice si è limitato a richiamare i presupposti di applicazione dell'obbligo di presentazione e a formulare una valutazione di pericolosità sociale e di pericolo di violazione del divieto, senza nulla specificare in ordine alla necessità ed urgenza.

1.2. Si impone, dunque, al riguardo, un pronunciamento rescindente, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Udine.

È assorbito il secondo motivo di ricorso. 2.L'ordinanza impugnata deve, dunque essere annullata con rinvio al Tribunale di Udine e deve essere dichiarata la cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Udine del 13/03/2024.

Alla cancelleria per la comunicazione del dispositivo al Questore di Udine.

PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Udine e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Udine del 13/03/2024, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del dispositivo al Questore di Udine.

Così deciso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottor [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Udine, di convalida del provvedimento emesso dal Questore con il quale è stato disposto l'obbligo di presentazione presso la Questura per la durata di due anni. 2.1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso difetto di motivazione in ordine e le ragioni di necessità di urgenza che giustificano l'adozione della misura, rappresentando che tra la notifica del provvedimento del Questore e la convalida del giudice la squadra [OSCURATO:PERSONA] ha giocato il match di campionato contro la [OSCURATO:PERSONA], e di essersi recato, in quella data presso gli uffici di polizia, ottemperando all'obbligo di presentazione. 2.3.Con il secondo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge in ordine alla durata dell'obbligo di presentazione in quanto recidivo amministrativo, evidenziando di aver dedotto con memoria difensiva che i precedenti Daspo sono stati tutti revocati ed annullati, e quindi evidenziando la carenza dei presupposti della recidiva. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha l'annullamento senza rinvio limitatamente al primo motivo. Inammissibile nel resto. 4. Con memoria difensiva il ricorrente ha ulteriormente illustrato il ricorso ed approfondito la trattazione del primo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. In ordine al primo motivo, con cui il ricorrente lamenta l'omessa motivazione dell'urgenza, posto che il provvedimento amministrativo del Questore ha avuto esecuzione prima dell'intervento di convalida del magistrato, si osserva che costituisce ius receptum il principio secondo il quale l'omessa motivazione sulle ragioni di urgenza determina l'invalidità del provvedimento amministrativo ed impedisce, quindi, la sua convalida, solo nel caso in cui tra la notifica all'interessato e l'adozione dell'ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva in coincidenza della quale l'interessato abbia dovuto ottemperare all'obbligo di presentazione, secondo quanto stabilito dal terzo comma, prima parte, del citato art. 6 della legge n. 401/1989 (Sez. 7, n. 39049 del 26/10/2006, Licciardello, Rv. 234961; Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, Straguzzi, Rv. 237121), ossia quando tra la notifica all'interessato del provvedimento e l'adozione dell'ordinanza di convalida si sia svolta una manifestazione sportiva in relazione alla quale il soggetto abbia dovuto ottemperare all' obbligo di presentazione (Sez.3, n. 43107 del 13/10/2021, Rv. 282299). Non è quindi necessario argomentare sull'urgenza se il daspo ha avuto esecuzione e prodotto effetti dopo la notifica. Si è precisato, altresì, che incombe sul destinatario che intenda contestare la sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza, l'onere di provare che detto provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, essendo la necessità di motivazione in ordine al requisito dell'urgenza del provvedimento circoscritta al verificarsi di tale sola ipotesi (Sez.3, n. 28219 del 28/01/2016, Rv. 267256). Nel caso in disamina, il ricorrente ha documentato che tra la notifica del provvedimento questorile, avvenuta alle ore 11.40 del 14 aprile 2024, e l'adozione dell'ordinanza di convalida da parte del GIP di Udine, alle ore 12.00 del 16 marzo 2024, si è effettivamente svolta una manifestazione sportiva (incontro di basket [OSCURATO:PERSONA] Udine - [OSCURATO:PERSONA], disputata la sera del 14 aprile 2024) in relazione alla quale il soggetto ha ottemperato all'obbligo di presentazione in questura. In tale evenienza, il requisito della necessità ed urgenza, attenendo alla limitazione della libertà subita prima della convalida ed in forza di un provvedimento di polizia, avrebbe dovuto essere sorretto da adeguata motivazione nel provvedimento del questore e comunque in qualche modo 'integrato' da una specifica verifica motivata in sede di provvedimento di convalida. Per contro, la motivazione sulla necessità ed urgenza si rivela insussistente sia nel provvedimento questorile che nell'ordinanza di convalida, posto che il giudice si è limitato a richiamare i presupposti di applicazione dell'obbligo di presentazione e a formulare una valutazione di pericolosità sociale e di pericolo di violazione del divieto, senza nulla specificare in ordine alla necessità ed urgenza. 1.2. Si impone, dunque, al riguardo, un pronunciamento rescindente, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Udine. È assorbito il secondo motivo di ricorso. 2.L'ordinanza impugnata deve, dunque essere annullata con rinvio al Tribunale di Udine e deve essere dichiarata la cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Udine del 13/03/2024. Alla cancelleria per la comunicazione del dispositivo al Questore di Udine. PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Udine e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Udine del 13/03/2024, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria per la comunicazione del dispositivo al Questore di Udine. Così deciso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]
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