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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 14401/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7 e 99, comma 1, cod. pen. (fatto commesso in Palermo il 12 luglio 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, articolando un solo motivo.

Considerato: - che il motivo proposto, che censura, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, il mancato riconoscimento in suo favore della scrinninante dello stato di necessità, in relazione al fatto di furto di energia elettrica, oltre ad essere generico, perché articolato senza alcun confronto con il tenore della sentenza impugnata sul punto (cfr. pagg. 2 e 3) e, comunque, senza alcuna specifica &legazione in ordine all'impellente, attuale e non altrimenti evitabile danno alla persona (essendosi dedotto soltanto un generico stato di bisogno economico), è anche manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui: «la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scrinninante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale» (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 29/01/2016, Rv. 265888).

Ritenuto: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 marzo 2023 Il consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7 e 99, comma 1, cod. pen. (fatto commesso in Palermo il 12 luglio 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, articolando un solo motivo. Considerato: - che il motivo proposto, che censura, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, il mancato riconoscimento in suo favore della scrinninante dello stato di necessità, in relazione al fatto di furto di energia elettrica, oltre ad essere generico, perché articolato senza alcun confronto con il tenore della sentenza impugnata sul punto (cfr. pagg. 2 e 3) e, comunque, senza alcuna specifica &legazione in ordine all'impellente, attuale e non altrimenti evitabile danno alla persona (essendosi dedotto soltanto un generico stato di bisogno economico), è anche manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui: «la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scrinninante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale» (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 29/01/2016, Rv. 265888). Ritenuto: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 14401/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris