CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 21286/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20255/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE CASSINO n. 27/2021 depositata il13/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha commissionato alla società [OSCURATO:PERSONA] la realizzazione ed il montaggio di espositori in acciaio inox per frutta e verdura, oltre a un box in ferro con sportelli. Espletato il lavoro, la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso fattura numero 12 del 2012 che, secondo l'acquirente, sarebbe stata saldata interamente con la consegna di due assegni, a fronte dei quali la MTF ha rilasciato quietanza. 2.-Assume il ricorrente che, nonostante ciò, una volta fallita la MTF, il curatore ha preteso il pagamento della fattura e che, atteso il rifiuto del ricorrente di corrispondere nuovamente il prezzo, la curatela ha ottenuto il decreto ingiuntivo dal Giudice di Pace di Cassino, avverso il quale è stata proposta opposizione. 3.-[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Cassino ha però confermato il decreto opposto rigettando l'opposizione, e questa decisione è stata confermata dal Tribunale di Cassino cui [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello. 4.-Ora il Palombo ricorre avverso tale decisione con tre motivi di ricorso. Non si è costituita la Curatela. Considerato che 5.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o degli articoli 2697 e 2735 del codice civile, oltre che omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. In sostanza, egli contesta la tesi del giudice d'appello secondo cui la quietanza è un atto che non è vincolante nei confronti del curatore del fallimento, in quanto resa tra due soggetti diversi da quest'ultimo, vale a dire la società fallita ed il suo debitore, e sostiene per contro che il curatore non può ritenersi terzo rispetto alla società posto che egli fa valere esattamente lo stesso diritto di quest'ultima, e nella posizione di quest'ultima si trova. 5.1.-Il motivo è infondato. Infatti è principio di diritto che in tema di fallimento, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento dell'obbligazione, la quietanza rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento non ha l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., ma unicamente il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio del diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo (Cass. 24690/ 2017. Analogamente, Cass. n. 38975/ 2021; Cass.23318/ 2012). Ne deriva che non vi è stata alcuna violazione delle norme indicate dal creditore, in quanto, per l'appunto, correttamente il tribunale ha ritenuto il curatore alla stregua di terzo, come tale non vincolato dalla quietanza rilasciata dal creditore fallito al suo debitore. 6.- Con il secondo motivo si denuncia omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo. Si osserva che il curatore non aveva chiesto nel procedimento di primo grado alcuna prova della eventuale simulazione, nemmeno a dimostrazione della non veridicità della firma dell'amministratore, come era suo onere fare, e quindi questa inerzia avrebbe dovuto determinare la piena opponibilità della quietanza. 6.1.-Il motivo è infondato. Vale quanto detto al motivo precedente: posto che il curatore è terzo, non ha l'onere di dimostrare la falsità o la simulazione di un atto che non gli è opponibile: lo avrebbe solo se l’atto fosse, per l'appunto, utilizzabile nei suoi confronti. 7.- Con il terzo motivo si denunci a falsa applicazione dell'articolo 2721 del codice civile. Secondo il ricorrente il Tribunale ha erroneamente ritenuto, quanto alla prova testimoniale dell'avvenuto pagamento in contanti, che essa non fosse ammissibile ai sensi dell'articolo 2721 del codice civile, in quanto il limite di valore indicato in quella norma deve ritenersi superato e comunque il giudice può ammetterla lo stesso ove lo ritenga opportuno. 7.1-Il motivo è infondato. Esso tende a censurare una valutazione rimessa al giudice di merito circa l'opportunità di quella testimonianza, valutazione che il giudice ha compiuto, ed il cui esito ha adeguatamente motivato, in quanto ha ritenuto non provato il pagamento alla luce delle prove documentali raccolte, comprese le matrici degli assegni, ritenute non decisive in quanto non univoche a dimostrare il pagamento. Con la conseguenza che il motivo si risolve in una censura della discrezionale valutazione della prova da parte del giudice di merito. Quanto poi all’ulteriore censura secondo cui il giudice avrebbe rilevato l’inammissibilità della testimonianza sul pagamento in contanti per superamento dei limiti in mancanza di eccezione di inammissibilità, va osservato che il ricorrente difetta di interesse a denunciare la detta violazione avendo egli nello stesso motivo (pag. 11) rilevato di avere modificato con l’appello la propria linea difensiva dicendo che erroneamente nell’opposizione al decreto ingiuntivo era stato dedotto il pagamento in contanti, pagamento in realtàavvenuto mediante assegno. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte rico