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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 giugno 2026

Cassazione n. 19718/2026

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dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvo-cato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL];-controricorrenti e ricorrenti incidentali-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 44/2020 depositatail 09/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1792/2021Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 19718/2026Data pubblicazione 14/06/2026RILEVATO CHE1.

Con decreto ingiuntivo n. 72/2002, emesso dal Tribunale di Livorno,veniva ingiunto al Comune di Marciana il pagamento in favore dell'Ing.[OSCURATO:PERSONA] della somma complessiva di euro 7.181,26, di cui euro2.699,46 a titolo di compensi per prestazioni professionali relative alla si-stemazione delle strade interne della località Pomonte, ai lavori di costru-zione di un muro di sostegno della strada della Guatella e alla redazionedel piano particellare di esproprio in Pomonte, ed euro 4.481,80 a titolo diinteressi.1.1 Il Comune proponeva opposizione al predetto decreto ingiuntivo,contestando la sussistenza del rapporto obbligatorio tra le parti, in ragionedell'assenza di un contratto stipulato in forma scritta ad substantiam, ne-cessario ai fini della validità del vincolo contrattuale con la [OSCURATO:PERSONA].1.2 Si costituiva in giudizio l'Ing. [OSCURATO:PERSONA], il quale eccepiva prelimi-narmente l'inammissibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo;nel merito contestava il fondamento delle avverse deduzioni e, in via su-bordinata, proponeva domanda di ingiustificato arricchimento ai sensidell'art. 2041 cod. civ., chiedendo la condanna del Comune al pagamentodella somma di euro 2.699,47, oltre rivalutazione monetaria e interessi.1.3 Il Tribunale di Livorno si pronunciava con sentenza n. 38 del 2011,con la quale dichiarava tempestiva l'iscrizione a ruolo dell'opposizione; ri-teneva non raggiunta la prova dell'esistenza di un valido rapporto contrat-tuale tra le parti, in assenza di un contratto stipulato in forma scritta; di-chiarava inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento e, perl'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando altresì ilconvenuto alla rifusione delle spese di lite.2.

Avverso la suddetta sentenza proponevano appello gli eredi dell'Ing.[OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattro motivi: improcedibilità dell'opposizioneper tardiva iscrizione a ruolo; esistenza del rapporto obbligatorio tra leNumero registro generale 1792/2021Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 19718/2026Data pubblicazione 14/06/2026parti; ammissibilità della domanda subordinata ex art. 2041 cod. civ.; er-rata condanna alla rifusione delle spese di lite.2.1 La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 44/2020, conferma-va la tempestività dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione e l'inesistenza diun rapporto contrattuale tra le parti, in ragione della mancanza di un con-tratto stipulato in forma scritta.

Riteneva tuttavia ammissibile e fondatanel merito la domanda di ingiustificato arricchimento e, per l'effetto, con-dannava il Comune al pagamento della somma di euro 2.699,47, compen-sando tra le parti le spese di lite.3.

Avverso tale pronuncia, pubblicata il 9/1/2020, il Comune di Marcia-na ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 5/1/2021 e articolato inaffidato tre motivi, a cui hanno resistito con tempestivo controricorso, inqualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e LeopoldoProvenzali Leopoldo, articolando altresì ricorso incidentale, affidato a unsolo motivo.4.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.CONSIDERATO CHE5.

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.645, comma 2, e 183, comma 5, cod. proc. civ. nonché degli artt. 2041 e2042 cod. civ., nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto che il con-venuto opposto fosse ammesso a proporre la domanda nuova di arricchi-mento senza causa, in quanto dipendente dalla difesa dell'opponente, cheeccependo l'inesistenza del rapporto contrattuale avrebbe eccepito un fat-to impeditivo, così svolgendo un'eccezione in senso stretto che, in virtùdei precedenti giurisprudenziali della Corte di cassazione, legittima la re-conventio reconventionis.5.1 Il motivo è infondato.Numero registro generale 1792/2021Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 19718/2026Data pubblicazione 14/06/20265.2 Sul punto si richiama, infatti, l'orientamento consolidato citato an-che da Cass. n. 9633/2022, sulla scorta del quale “nell'ordinario giudizio dicognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo,l'opposto riveste la posizione sostanziale dell'attore: tuttavia deve ritenersiormai superato il tradizionale orientamento restrittivo secondo cui l'oppo-sto, proprio per tale sua posizione, non può avanzare domande diverse daquelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effettodi una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, asua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può es-sere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa del-la controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventioreconventionis che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o daquello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero didomanda riconvenzionale.

È stata infatti ritenuta ammissibile la domandaformulata in via subordinata dal convenuto opposto qualora essa si riferi-sca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allostesso bene della vita, tendendo alla realizzazione, almeno in parte, salvala differenza tecnica di petitum mediato, della stessa utilità finale già avu-ta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale, e sia comunque con-nessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, giustificandocosì il ricorso al simultaneus processus.”5.3 A questi principi il Collegio ritiene debba essere assicurata conti-nuità, perché coerenti ai principi generali espressi dalle sentenze delle Se-zioni Unite n. 12310 del 2015 e n. 22404 del 2018, che impongono il su-peramento del precedente orientamento restrittivo che consentiva al con-venuto opposto la proposizione di una domanda diversa da quella posta afondamento del ricorso per decreto ingiuntivo nel solo caso in cui l'oppo-nente avesse proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale.Numero registro generale 1792/2021Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 19718/2026Data pubblicazione 14/06/2026Deve pertanto ritenersi corretta la statuizione della Corte d'appello inordine al riconoscimento dell'ammissibilità della domanda subordinata diarricchimento senza causa svolta dal creditore opposto.6.

Con il secondo motivo, il ricorrente principale lamenta la violazionee falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 cod. civ., in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; la violazione e falsa applicazione degliartt. 191 e 194 d.l. n. 267/2000, dell'art. 23 d.l. n. 66/1989, dell'art. 123,comma 1, lett. n), d.l. n. 77/1995; la violazione e falsa applicazione degliartt. 284 e 288 r.d. n. 383/1934; la violazione degli artt. 1327, 1362,1366, 1375, 1660 cod. civ. e del r.d. n. 2240/1923, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per assenza di forma scritta del rap-porto contrattuale, nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.6.1 Rileva il ricorrente che, ferma restando l'inammissibilità della do-manda di ingiustificato arricchimento, la stessa avrebbe dovuto esserecomunque rigettata per difetto del requisito della sussidiarietà, atteso che,ai sensi dell'art. 2042 cod. civ., l'azione di arricchimento non è proponibilequando il danneggiato possa esercitare altra azione per ottenere il ristorodel pregiudizio subito.

In particolare, il ricorrente rileva la mancanza delrequisito della sussidiarietà, richiamando la giurisprudenza di legittimitàsecondo cui, in materia di assunzione di impegni e di effettuazione di spe-se da parte degli enti locali, opera un sistema di imputazione diretta epersonale, in capo all'amministratore o al funzionario responsabile, deglieffetti dell'attività contrattuale posta in essere in violazione delle normecontabili.6.1 Il motivo è infondato.6.2 Premesso, infatti, che il conferimento dell'incarico professionale el'esecuzione delle prestazioni per cui è causa risalgono pacificamente adepoca anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 66/1989, conv. con mod. inNumero registro generale 1792/2021Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 19718/2026Data pubblicazione 14/06/2026l. n. 144/1989, si osserva che, come correttamente eccepito da parte con-troricorrente, la disciplina applicabile alla fattispecie in esame va indivi-duata sulla base della normativa allora vigente (segnatamente, degli artt.16 e 17 del r.d. n. 2440/1923 e dell'art. 28 Cost.) e degli orientamentigiurisprudenziali formatisi in riferimento alla stessa.

In argomento, si se-gnala, per tutte, Cass. n. 10636/2012, secondo cui, non potendosi, in di-fetto di espressa previsione normativa, affermare la retroattività del d.l. n.66 del 1989 (convertito in legge n. 144 del 1989 e riprodotto senza so-stanziali modifiche dall'art. 35, d.lgs. n. 77 del 1995), deve riconoscersil'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A.per tutte le prestazioni e i servizi resi alla stessa anteriormente all'entratain vigore di tale normativa, non potendo ritenersi mancante il requisitodella sussidiarietà per il fatto che il privato può agire direttamente controchi - amministratore o funzionario - abbia invalidamente commissionato leopere o i servizi, atteso che la responsabilità diretta di funzionari e dipen-denti pubblici è posta dall'art. 28 Cost. su di un piano alternativo e parite-tico rispetto a quella dell'Amministrazione.Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto ammissibile ladomanda di riconoscimento dell'indennizzo per l'ingiustificato arricchimen-to proposta in via subordinata nei confronti dell'ente territoriale, confor-memente al principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legit-timità, secondo cui l'esecuzione di una prestazione in favore della P.A. sul-la base di un contratto nullo per mancanza della forma scritta o per viola-zione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusio-ne, legittima l'autore a proporre l'azione di ingiustificato arricchimentoche, se accolta, comporta la condanna della parte pubblica al pagamentodell'indennizzo, da liquidarsi anche in via equitativa ad opera del giudice,tenuto conto della diminuzione patrimoniale subita dall'autore dell'opera alnetto della percentuale di guadagno (cfr. Cass. 7178/2024; id., 21227/2011).Numero registro generale 1792/2021Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 19718/2026Data pubblicazione 14/06/20267.

Con il terzo motivo, il ricorrente principale deduce la violazione efalsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.,dell'art. 1227 cod. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente rico-nosciuto in favore degli appellanti la rivalutazione monetaria dell'importoliquidato a titolo d'indennizzo.7.1.

La censura è infondata, trattandosi di un debito di valore, comepure riconosciuto nella sentenza impugnata in conformità alla consolidatagiurisprudenza di legittimità (Cass. 1889/2013; id. 28930/2022).8.

Con l'unico motivo di ricorso incidentale, è dedotta la violazione efalsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.,degli artt. 1219 e 2041 cod. civ., per avere la Corte territoriale erronea-mente ritenuto che il dies a quo della rivalutazione monetaria e, quindi,degli interessi dovesse coincidere con la data della costituzione in mora(1° maggio 2002).

In tal modo, la Corte d'appello avrebbe ricondotto laragione di credito riconosciuta nell'alveo del debito di valuta, malgrado lacorretta qualificazione della fattispecie nell'ambito delle obbligazioni gene-ranti un debito di valore.

Ne conseguirebbe che gli accessori del creditoavrebbero dovuto decorrere dal momento in cui l'arricchimento si è verifi-cato e non dalla successiva data della costituzione in mora.8.1 Il motivo appare fondato.8.2.

Invero, al riconoscimento della fondatezza della domanda di arric-chimento senza causa conseguono, alla stregua di ogni debito di valore, larivalutazione monetaria del credito e gli interessi compensativi, a decorre-re dal giorno della perdita della materiale utilità che il creditore avrebbeconseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (cfr. Cass. 28930/2022).9.

In conclusione, va quindi respinto il ricorso principale e accolto quel-lo incidentale, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, inrelazione al motivo accolto, ed il rinvio alla Corte d'appello di Firenze, inNumero registro generale 1792/2021Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 19718/2026Data pubblicazione 14/06/2026diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giu-dizio di legittimità.10.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, daparte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte respinge il ricorso principale, accoglie l'incidentale, cassa la sen-tenza impugnata, in relazione al ricorso incidentale accolto, e rinvia allaCorte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/03/2026.Il PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvo-cato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL];-controricorrenti e ricorrenti incidentali-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 44/2020 depositatail 09/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1792/2021Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 19718/2026Data pubblicazione 14/06/2026RILEVATO CHE1. Con decreto ingiuntivo n. 72/2002, emesso dal Tribunale di Livorno,veniva ingiunto al Comune di Marciana il pagamento in favore dell'Ing.[OSCURATO:PERSONA] della somma complessiva di euro 7.181,26, di cui euro2.699,46 a titolo di compensi per prestazioni professionali relative alla si-stemazione delle strade interne della località Pomonte, ai lavori di costru-zione di un muro di sostegno della strada della Guatella e alla redazionedel piano particellare di esproprio in Pomonte, ed euro 4.481,80 a titolo diinteressi.1.1 Il Comune proponeva opposizione al predetto decreto ingiuntivo,contestando la sussistenza del rapporto obbligatorio tra le parti, in ragionedell'assenza di un contratto stipulato in forma scritta ad substantiam, ne-cessario ai fini della validità del vincolo contrattuale con la [OSCURATO:PERSONA].1.2 Si costituiva in giudizio l'Ing. [OSCURATO:PERSONA], il quale eccepiva prelimi-narmente l'inammissibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo;nel merito contestava il fondamento delle avverse deduzioni e, in via su-bordinata, proponeva domanda di ingiustificato arricchimento ai sensidell'art. 2041 cod. civ., chiedendo la condanna del Comune al pagamentodella somma di euro 2.699,47, oltre rivalutazione monetaria e interessi.1.3 Il Tribunale di Livorno si pronunciava con sentenza n. 38 del 2011,con la quale dichiarava tempestiva l'iscrizione a ruolo dell'opposizione; ri-teneva non raggiunta la prova dell'esistenza di un valido rapporto contrat-tuale tra le parti, in assenza di un contratto stipulato in forma scritta; di-chiarava inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento e, perl'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando altresì ilconvenuto alla rifusione delle spese di lite.2. Avverso la suddetta sentenza proponevano appello gli eredi dell'Ing.[OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattro motivi: improcedibilità dell'opposizioneper tardiva iscrizione a ruolo; esistenza del rapporto obbligatorio tra leNumero registro generale 1792/2021Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 19718/2026Data pubblicazione 14/06/2026parti; ammissibilità della domanda subordinata ex art. 2041 cod. civ.; er-rata condanna alla rifusione delle spese di lite.2.1 La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 44/2020, conferma-va la tempestività dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione e l'inesistenza diun rapporto contrattuale tra le parti, in ragione della mancanza di un con-tratto stipulato in forma scritta. Riteneva tuttavia ammissibile e fondatanel merito la domanda di ingiustificato arricchimento e, per l'effetto, con-dannava il Comune al pagamento della somma di euro 2.699,47, compen-sando tra le parti le spese di lite.3. Avverso tale pronuncia, pubblicata il 9/1/2020, il Comune di Marcia-na ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 5/1/2021 e articolato inaffidato tre motivi, a cui hanno resistito con tempestivo controricorso, inqualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e LeopoldoProvenzali Leopoldo, articolando altresì ricorso incidentale, affidato a unsolo motivo.4. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.CONSIDERATO CHE5. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.645, comma 2, e 183, comma 5, cod. proc. civ. nonché degli artt. 2041 e2042 cod. civ., nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto che il con-venuto opposto fosse ammesso a proporre la domanda nuova di arricchi-mento senza causa, in quanto dipendente dalla difesa dell'opponente, cheeccependo l'inesistenza del rapporto contrattuale avrebbe eccepito un fat-to impeditivo, così svolgendo un'eccezione in senso stretto che, in virtùdei precedenti giurisprudenziali della Corte di cassazione, legittima la re-conventio reconventionis.5.1 Il motivo è infondato.Numero registro generale 1792/2021Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 19718/2026Data pubblicazione 14/06/20265.2 Sul punto si richiama, infatti, l'orientamento consolidato citato an-che da Cass. n. 9633/2022, sulla scorta del quale “nell'ordinario giudizio dicognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo,l'opposto riveste la posizione sostanziale dell'attore: tuttavia deve ritenersiormai superato il tradizionale orientamento restrittivo secondo cui l'oppo-sto, proprio per tale sua posizione, non può avanzare domande diverse daquelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effettodi una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, asua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può es-sere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa del-la controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventioreconventionis che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o daquello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero didomanda riconvenzionale. È stata infatti ritenuta ammissibile la domandaformulata in via subordinata dal convenuto opposto qualora essa si riferi-sca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allostesso bene della vita, tendendo alla realizzazione, almeno in parte, salvala differenza tecnica di petitum mediato, della stessa utilità finale già avu-ta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale, e sia comunque con-nessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, giustificandocosì il ricorso al simultaneus processus.”5.3 A questi principi il Collegio ritiene debba essere assicurata conti-nuità, perché coerenti ai principi generali espressi dalle sentenze delle Se-zioni Unite n. 12310 del 2015 e n. 22404 del 2018, che impongono il su-peramento del precedente orientamento restrittivo che consentiva al con-venuto opposto la proposizione di una domanda diversa da quella posta afondamento del ricorso per decreto ingiuntivo nel solo caso in cui l'oppo-nente avesse proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale.Numero registro generale 1792/2021Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 19718/2026Data pubblicazione 14/06/2026Deve pertanto ritenersi corretta la statuizione della Corte d'appello inordine al riconoscimento dell'ammissibilità della domanda subordinata diarricchimento senza causa svolta dal creditore opposto.6. Con il secondo motivo, il ricorrente principale lamenta la violazionee falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 cod. civ., in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; la violazione e falsa applicazione degliartt. 191 e 194 d.l. n. 267/2000, dell'art. 23 d.l. n. 66/1989, dell'art. 123,comma 1, lett. n), d.l. n. 77/1995; la violazione e falsa applicazione degliartt. 284 e 288 r.d. n. 383/1934; la violazione degli artt. 1327, 1362,1366, 1375, 1660 cod. civ. e del r.d. n. 2240/1923, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per assenza di forma scritta del rap-porto contrattuale, nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.6.1 Rileva il ricorrente che, ferma restando l'inammissibilità della do-manda di ingiustificato arricchimento, la stessa avrebbe dovuto esserecomunque rigettata per difetto del requisito della sussidiarietà, atteso che,ai sensi dell'art. 2042 cod. civ., l'azione di arricchimento non è proponibilequando il danneggiato possa esercitare altra azione per ottenere il ristorodel pregiudizio subito. In particolare, il ricorrente rileva la mancanza delrequisito della sussidiarietà, richiamando la giurisprudenza di legittimitàsecondo cui, in materia di assunzione di impegni e di effettuazione di spe-se da parte degli enti locali, opera un sistema di imputazione diretta epersonale, in capo all'amministratore o al funzionario responsabile, deglieffetti dell'attività contrattuale posta in essere in violazione delle normecontabili.6.1 Il motivo è infondato.6.2 Premesso, infatti, che il conferimento dell'incarico professionale el'esecuzione delle prestazioni per cui è causa risalgono pacificamente adepoca anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 66/1989, conv. con mod. inNumero registro generale 1792/2021Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 19718/2026Data pubblicazione 14/06/2026l. n. 144/1989, si osserva che, come correttamente eccepito da parte con-troricorrente, la disciplina applicabile alla fattispecie in esame va indivi-duata sulla base della normativa allora vigente (segnatamente, degli artt.16 e 17 del r.d. n. 2440/1923 e dell'art. 28 Cost.) e degli orientamentigiurisprudenziali formatisi in riferimento alla stessa. In argomento, si se-gnala, per tutte, Cass. n. 10636/2012, secondo cui, non potendosi, in di-fetto di espressa previsione normativa, affermare la retroattività del d.l. n.66 del 1989 (convertito in legge n. 144 del 1989 e riprodotto senza so-stanziali modifiche dall'art. 35, d.lgs. n. 77 del 1995), deve riconoscersil'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A.per tutte le prestazioni e i servizi resi alla stessa anteriormente all'entratain vigore di tale normativa, non potendo ritenersi mancante il requisitodella sussidiarietà per il fatto che il privato può agire direttamente controchi - amministratore o funzionario - abbia invalidamente commissionato leopere o i servizi, atteso che la responsabilità diretta di funzionari e dipen-denti pubblici è posta dall'art. 28 Cost. su di un piano alternativo e parite-tico rispetto a quella dell'Amministrazione.Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto ammissibile ladomanda di riconoscimento dell'indennizzo per l'ingiustificato arricchimen-to proposta in via subordinata nei confronti dell'ente territoriale, confor-memente al principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legit-timità, secondo cui l'esecuzione di una prestazione in favore della P.A. sul-la base di un contratto nullo per mancanza della forma scritta o per viola-zione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusio-ne, legittima l'autore a proporre l'azione di ingiustificato arricchimentoche, se accolta, comporta la condanna della parte pubblica al pagamentodell'indennizzo, da liquidarsi anche in via equitativa ad opera del giudice,tenuto conto della diminuzione patrimoniale subita dall'autore dell'opera alnetto della percentuale di guadagno (cfr. Cass. 7178/2024; id., 21227/2011).Numero registro generale 1792/2021Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 19718/2026Data pubblicazione 14/06/20267. Con il terzo motivo, il ricorrente principale deduce la violazione efalsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.,dell'art. 1227 cod. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente rico-nosciuto in favore degli appellanti la rivalutazione monetaria dell'importoliquidato a titolo d'indennizzo.7.1. La censura è infondata, trattandosi di un debito di valore, comepure riconosciuto nella sentenza impugnata in conformità alla consolidatagiurisprudenza di legittimità (Cass. 1889/2013; id. 28930/2022).8. Con l'unico motivo di ricorso incidentale, è dedotta la violazione efalsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.,degli artt. 1219 e 2041 cod. civ., per avere la Corte territoriale erronea-mente ritenuto che il dies a quo della rivalutazione monetaria e, quindi,degli interessi dovesse coincidere con la data della costituzione in mora(1° maggio 2002). In tal modo, la Corte d'appello avrebbe ricondotto laragione di credito riconosciuta nell'alveo del debito di valuta, malgrado lacorretta qualificazione della fattispecie nell'ambito delle obbligazioni gene-ranti un debito di valore. Ne conseguirebbe che gli accessori del creditoavrebbero dovuto decorrere dal momento in cui l'arricchimento si è verifi-cato e non dalla successiva data della costituzione in mora.8.1 Il motivo appare fondato.8.2. Invero, al riconoscimento della fondatezza della domanda di arric-chimento senza causa conseguono, alla stregua di ogni debito di valore, larivalutazione monetaria del credito e gli interessi compensativi, a decorre-re dal giorno della perdita della materiale utilità che il creditore avrebbeconseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (cfr. Cass. 28930/2022).9. In conclusione, va quindi respinto il ricorso principale e accolto quel-lo incidentale, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, inrelazione al motivo accolto, ed il rinvio alla Corte d'appello di Firenze, inNumero registro generale 1792/2021Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 19718/2026Data pubblicazione 14/06/2026diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giu-dizio di legittimità.10.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, daparte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso principale, accoglie l'incidentale, cassa la sen-tenza impugnata, in relazione al ricorso incidentale accolto, e rinvia allaCorte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/03/2026.Il PresidenteGuido Mercolino