CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 25627/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza in data 12 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Fermo, in data 12 maggio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di tentata estorsione. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che censurano la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto a questi ascritto, invocandone la derubricazione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sono finalizzati a prefigurare un'alternativa ricostruzione della vicenda, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, peraltro a fronte di un atto di gravame del tutto generico, ha difatti evidenziato l'assenza di prova circa l'effettivo verificarsi dell'infortunio sul lavoro e dunque la consapevolezza da parte del prevenuto di perseguire quanto non gli era dovuto; Considerato che l'ultima doglianza, che lamenta la mancata assunzione dell'esame dell'imputato nel corso dell'udienza di primo grado, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Rilevato che, con memoria contenente motivo aggiunto in data 03/04/2023, il difensore ha chiesto rinvio dell'udienza evidenziando come sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale in merito all'eccessività del trattamento sanzionatorio per i casi più lievi del reato di estorsione (in relazione al quale pende udienza avanti la Corte costituzionale fissata per il 24/05/2023): istanza difensiva che, indipendentemente dalle ragioni che sottendono il merito, non può trovare accoglimento non potendosi scrutinare i motivi aggiunti allorquando il ricorso principale prospetti, come nella fattispecie, motivi inammissibili (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore p ) i \ i • \ Il Presidente