CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 22829/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 21599/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] _ARDITO, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 42, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 5 presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 61/2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], SEZ. [OSCURATO:PERSONA], depositata il 2.022 [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 856 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRL Rilevato che, con sentenza resa in data 13/2/2019, la Corte d'appello di Lecce, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in proprio favore, di somme a titolo di rimborso spese e di risarcimento danni in relazione all'esecuzione di un contratto di locazione immobiliare ad uso diverso da quello di abitazione in relazione al quale la Ardito (in qualità di con- duttrice) aveva rivendicato l'esecuzione di lavori di straordinaria am- ministrazione, realizzati in luogo della Pucci, oltre alla denuncia di ta- luni adempimenti della stessa locatrice; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, in con- trasto con quanto sostenuto dal primo giudice, ha rilevato la mancata dimostrazione, da parte della Ardito, del raggiungimento di alcun ac- cordo tra le parti in ordine al rimborso delle spese sostenute da quest'ultima per la ristrutturazione dell'immobile locato (al di là dell'in- tervenuta prescrizione del diritto alla relativa restituzione), nonché dell'inesistenza di alcun inadempimento contrattuale imputabile alla medesima locatrice; avverso la sentenza appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cas- sazione sulla base di sei motivi di impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; con atto in data 14/4/2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depo- sitato un atto di rinuncia al ricorso; considerato che, rileva preliminarmente il Collegio di dover dichiarare l'inammissibi- lità del ricorso; varrà considerare, sul punto, come l'atto di rinuncia in questa sede depositato per la ricorrente appaia sottoscritto dal solo difensore della stessa che non risulta munito di mandato speciale a rinunziare;Adunanza del 3 maggio 2022 - R.G. n. 21599/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri y al riguardo, secondo il consolidato insegnamento della giurispru- denza di questa Corte, la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassa- zione, non sottoscritta dalla parte di persona ma dal solo difensore, senza tuttavia che questi risulti munito di mandato speciale a rinun- ziare, mancando dei requisiti previsti dall'art. 390, co. 2 c.p.c., non produce l'effetto dell'estinzione del processo, ma, rivelando il soprav- venuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, è ido- nea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del con- tendere (v. ex plurimis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19907 del 27/07/2018, Rv. 650288 - 01), con la conseguente inammissibilità del ricorso; alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rim- borso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudi- zio, liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli ac- cessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13.Adunanza del 3 maggio 2022 - R.G. n. 21599/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassaz