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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 febbraio 2026

Cassazione n. 19978/2026

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18/02/2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiestopronunciare l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria, ex art. 611 cod. proc. pen., dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse delricorrente. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato ilprovvedimento applicativo della misura della custodia agli arresti domiciliari, reso dal giudicedelle indagini preliminari in data 7 gennaio 2026, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] FrancescoBerlingeri in relazione al concorso nei delitti di ricettazione di veicoli, di cui ai capi 19, 20 e31 della provvisoria imputazione.2.

Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite delproprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiestidall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con un unico motivo, si lamenta vizio di motivazione in ordine alla valutazione sulrischio di inquinamento probatorio e si eccepisce la nullità della gravata ordinanza conriferimento al mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo di garanzia.

Si contestano,inoltre, la valutazione, non individualizzata, in tema di pericolo d’inquinamento probatorio,nonché l’integrazione, operata dal Tribunale, della motivazione dell’ordinanza genetica, inviolazione dei principi posto dalla giurisprudenza di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è, nel complesso, infondato, per le ragioni di seguito illustrate.2.

Il motivo unico di ricorso, per quanto sintetico, consta di diverse doglianze, chevanno analizzate singolarmente.

Alcune di esse sono inammissibili, altre sono infondate,come si procede a illustrare.2.1 Il motivo è infondato, nella parte in cui contesta la valutazione sul rischio diinquinamento probatorio, eccependo la nullità della gravata ordinanza con riferimento almancato espletamento dell’interrogatorio preventivo di garanzia.

L’ordinanza impugnata ècoerente tanto col quadro normativo, emerso in seguito all’introduzione dell’art. 291, comma1 quater, cod. proc. pen. ad opera della l. 9 agosto 2024 n. 114, quanto con lagiurisprudenza elaborata da questa Corte in tema d’interesse all'exceptio nullitatis nei casi dimancato espletamento dell’interrogatorio preventivo di garanzia.La disposizione citata prevede che «fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2,secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio dellapersona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65,salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) eb), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad unodei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovveroa gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale».L'obbligo di procedere a interrogatorio preventivo — presidiato dalla previsione di nullitàdell'ordinanza cautelare che non sia stata preceduta dal compimento di esso, contenuta nelnuovo art. 292, comma 3 bis, cod. proc. pen. – è circoscritto, dunque, ai casi in cui nonricorra una esigenza cautelare di carattere ostativo, essendo state considerate taliinnanzitutto quelle di cui all'art. 274, comma 1, lett. a) e b), cod. proc. pen.

Pertanto, allorchésussista come ritenuto, nel caso di specie, dal Collegio del riesame il "pericolo diinquinamento della prova" (art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.), ovvero sussista il"pericolo di fuga" (art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), il procedimento applicativodella misura cautelare è quello originariamente previsto, che non ammette alcuna forma dicoinvolgimento della persona sottoposta alle indagini, posticipato alla fase successivaall'esecuzione e attuato mediante l'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen.

Occorre dunque verificare se, nel caso in esame, sussista l'interesse all'exceptionullitatis poiché, in accordo con quanto disposto, per le nullità cc.dd.

"a regime intermedio",dall'art. 182, comma 1, cod. proc. pen., la nullità de qua non può essere eccepita «da chi (...)non ha interesse all'osservanza della disposizione violata».

Detto interesse non sussiste,infatti, per espressa previsione di legge, per il solo fatto che si sia verificata la violazione diuna norma processuale, se da questa non sia derivata una concreta lesione delleprerogative difensive.

Ebbene, con specifico riguardo alla doglianza in esame, si osserva che, in disparteil riferimento a un episodio (verosimilmente di estorsione: v. p. 5 del ricorso), che appare,invero, eccentrico rispetto ai fatti per cui è procedimento, il Tribunale, con motivazionesufficiente, ha contestato la mancata indicazione, da parte difensiva, delle conseguenzederivanti dal mancato interrogatorio preventivo, in coerenza con orientamenti di questa Corte(sul punto, v.

Sez. 2, n. 7506 del 07/01/2026, F., Rv. 289472 – 01, in tema di eccezione dinullità dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale per il mancato espletamentodell'interrogatorio preventivo di cui all'art. 291, comma 1quater, cod. proc. pen. e sull’onere,che incombe sul ricorrente, di indicare, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.,l'esistenza di un interesse concreto, attuale e verificabile all'osservanza della disposizione egli effetti della sua violazione sull'esercizio del diritto di difesa, non bastando l'allegazione diun mero pregiudizio astratto o potenziale).

L’obiezione difensiva, per come formulata nel motivo in esame, non vale a incrinarela tenuta logica della motivazione, essendosi il ricorrente limitato a sostenere che l’interessea eccepire la lesione subita fosse in re ipsa, dal momento che “un eventuale accoglimentodella doglianza avrebbe comportato la caducazione della misura cautelare in atto” (p. 3 delricorso).

In tal modo, tuttavia, la difesa elude il confronto col puntuale principio di diritto,evocato dal Collegio del riesame («l'eccezione di nullità dell'ordinanza applicativa di misuracautelare personale per il mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo di cui all'art.291, comma 1 quater, cod. proc. pen. non è preclusa nel caso in cui l'indagato si sia avvalsodella facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more,ma, in tale eventualità, sussiste a suo carico l'onere di indicare, ai sensi dell'art. 182, comma2, cod. proc. pen., l'esistenza di un interesse concreto, attuale e verificabile all'osservanzadella disposizione e gli effetti della sua violazione sull'esercizio del diritto di difesa, nonbastando l'allegazione di un mero pregiudizio astratto o potenziale» Sez. 2, n. 7506 del07/01/2026, F., Rv. 289472 - 01), non indicando neppure se, in occasione dell'interrogatoriopostumo di garanzia, l'indagato si fosse eventualmente avvalso della facoltà di nonrispondere.2.2 Per altri versi, il motivo è inammissibile, in quanto aspecifico, nel punto in cuicontesta la motivazione sulla ricorrenza dell’esigenza ex art. 274, comma 1, lett. a), cod.proc. pen., perché riferita non già alla posizione del singolo indagato ricorrente, bensì agliindagati, complessivamente.

Eludendo il confronto, critico ed effettivo, con la motivazionedell’impugnato provvedimento, la difesa non offre alcun argomento idoneo a contrastarequanto osservato dal Tribunale circa il sinergico operare non di rado, in concorso deicoindagati, secondo schemi partecipativi che, pur variabili, si combinavano in modo darealizzare una stabile e professionale dedizione di ciascuno in direzione della commissionedi delitti contro il patrimonio (ricettazioni e furti di auto), “complessivamente accertati” (v. p. 5dell’avversata ordinanza).

In tale contesto ha chiarito il Tribunale le attività, non soltantopossibili, ma probabili, tese all’inquinamento probatorio avrebbero potute essere commesseindifferentemente dai vari indagati, anche in maniera autonoma l’uno dall’altro, attesa la lorocomune dedizione e il comune interesse alla commissione dei delitti in contestazione.In tal senso, la decisione impugnata appare rispettosa del dettato legislativo, posto chel'art. 274, lett. a), cod. proc. pen. esige, ai fini della corretta affermazione del pericolo diinquinamento probatorio, che esso pericolo sia 1) concreto, e cioè desumibile da situazionidi fatto riscontrabili e non meramente ipotizzate, e 2) attuale, vale a dire tale da apparire nonsoltanto possibile, bensì immediatamente realizzabile, alla stregua di una ragionevoleprobabilità.

La decisione è, inoltre, conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui«in tema di esigenze cautelari, il pericolo attuale e concreto per l'acquisizione o la genuinitàdella prova, richiesto per l'emissione di una misura cautelare personale dall'art. 274, lett. a)cod. proc. pen., può essere riferito alle condotte di eventuali coindagati solo se esse sianovolte ad inquinare il quadro probatorio, emergente nella fase delle indagini preliminari,nell'interesse comune di tutti i partecipanti al reato» (Sez. 5, n. 13837 del 03/03/2020, De,Rv. 279101 - 01).2.3 Va disattesa, infine, la censura relativa all’integrazione motivazionale, siccomemanifestamente infondata.

Come già puntualizzato da questa Corte (v.

Sez. 2, n. 11921 del23/01/2025, Massa, Rv. 287672 – 02 in motivazione), nel sindacato del giudicedell'impugnazione cautelare di merito rientra inequivocabilmente la completa verifica ex post,secondo la meccanica delineata dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., della sussistenza ditutti i presupposti richiesti dalla legge per l'applicazione della misura.

In tale contestoprocedimentale, il tribunale può anche intervenire sul merito cautelare, avvalendosi deipropri poteri di integrazione dell'apparato motivazionale, sanando eventuali carenzeargomentative del provvedimento gravato (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, EmmeCi [OSCURATO:PERSONA]. 285747-01; Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Rv. 172596-01).

Nel caso in esame, questo potere-dovere è stato correttamente esercitato, avendo ilTribunale proceduto, con motivazione effettiva e scevra da manifeste illogicità (Sez. 5, n.40709 del 17/09/2025, Pmt, Rv. 289036 – 02), a una non superficiale rilettura del quadroindiziario e cautelare.

Né l’avversata ordinanza appare inficiata da errori in diritto o vizi dimotivazione, nel punto in cui evidenziata la necessità della misura custodiale anche acagione della “professionalità” dimostrata dal ricorrente, a onta della sua formaleincensuratezza, nella commissione degli accertati delitti contro il patrimonio ha ritenuto ladisposta misura proporzionata rispetto alla pena che si reputerà eventualmente adeguataall’esito del giudizio di merito.

3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato.

Alla pronunciadi rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
18/02/2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiestopronunciare l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria, ex art. 611 cod. proc. pen., dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse delricorrente. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato ilprovvedimento applicativo della misura della custodia agli arresti domiciliari, reso dal giudicedelle indagini preliminari in data 7 gennaio 2026, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] FrancescoBerlingeri in relazione al concorso nei delitti di ricettazione di veicoli, di cui ai capi 19, 20 e31 della provvisoria imputazione.2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite delproprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiestidall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con un unico motivo, si lamenta vizio di motivazione in ordine alla valutazione sulrischio di inquinamento probatorio e si eccepisce la nullità della gravata ordinanza conriferimento al mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo di garanzia. Si contestano,inoltre, la valutazione, non individualizzata, in tema di pericolo d’inquinamento probatorio,nonché l’integrazione, operata dal Tribunale, della motivazione dell’ordinanza genetica, inviolazione dei principi posto dalla giurisprudenza di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel complesso, infondato, per le ragioni di seguito illustrate.2. Il motivo unico di ricorso, per quanto sintetico, consta di diverse doglianze, chevanno analizzate singolarmente. Alcune di esse sono inammissibili, altre sono infondate,come si procede a illustrare.2.1 Il motivo è infondato, nella parte in cui contesta la valutazione sul rischio diinquinamento probatorio, eccependo la nullità della gravata ordinanza con riferimento almancato espletamento dell’interrogatorio preventivo di garanzia. L’ordinanza impugnata ècoerente tanto col quadro normativo, emerso in seguito all’introduzione dell’art. 291, comma1 quater, cod. proc. pen. ad opera della l. 9 agosto 2024 n. 114, quanto con lagiurisprudenza elaborata da questa Corte in tema d’interesse all'exceptio nullitatis nei casi dimancato espletamento dell’interrogatorio preventivo di garanzia.La disposizione citata prevede che «fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2,secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio dellapersona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65,salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) eb), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad unodei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovveroa gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale».L'obbligo di procedere a interrogatorio preventivo — presidiato dalla previsione di nullitàdell'ordinanza cautelare che non sia stata preceduta dal compimento di esso, contenuta nelnuovo art. 292, comma 3 bis, cod. proc. pen. – è circoscritto, dunque, ai casi in cui nonricorra una esigenza cautelare di carattere ostativo, essendo state considerate taliinnanzitutto quelle di cui all'art. 274, comma 1, lett. a) e b), cod. proc. pen. Pertanto, allorchésussista come ritenuto, nel caso di specie, dal Collegio del riesame il "pericolo diinquinamento della prova" (art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.), ovvero sussista il"pericolo di fuga" (art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), il procedimento applicativodella misura cautelare è quello originariamente previsto, che non ammette alcuna forma dicoinvolgimento della persona sottoposta alle indagini, posticipato alla fase successivaall'esecuzione e attuato mediante l'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen. Occorre dunque verificare se, nel caso in esame, sussista l'interesse all'exceptionullitatis poiché, in accordo con quanto disposto, per le nullità cc.dd. "a regime intermedio",dall'art. 182, comma 1, cod. proc. pen., la nullità de qua non può essere eccepita «da chi (...)non ha interesse all'osservanza della disposizione violata». Detto interesse non sussiste,infatti, per espressa previsione di legge, per il solo fatto che si sia verificata la violazione diuna norma processuale, se da questa non sia derivata una concreta lesione delleprerogative difensive. Ebbene, con specifico riguardo alla doglianza in esame, si osserva che, in disparteil riferimento a un episodio (verosimilmente di estorsione: v. p. 5 del ricorso), che appare,invero, eccentrico rispetto ai fatti per cui è procedimento, il Tribunale, con motivazionesufficiente, ha contestato la mancata indicazione, da parte difensiva, delle conseguenzederivanti dal mancato interrogatorio preventivo, in coerenza con orientamenti di questa Corte(sul punto, v. Sez. 2, n. 7506 del 07/01/2026, F., Rv. 289472 – 01, in tema di eccezione dinullità dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale per il mancato espletamentodell'interrogatorio preventivo di cui all'art. 291, comma 1quater, cod. proc. pen. e sull’onere,che incombe sul ricorrente, di indicare, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.,l'esistenza di un interesse concreto, attuale e verificabile all'osservanza della disposizione egli effetti della sua violazione sull'esercizio del diritto di difesa, non bastando l'allegazione diun mero pregiudizio astratto o potenziale). L’obiezione difensiva, per come formulata nel motivo in esame, non vale a incrinarela tenuta logica della motivazione, essendosi il ricorrente limitato a sostenere che l’interessea eccepire la lesione subita fosse in re ipsa, dal momento che “un eventuale accoglimentodella doglianza avrebbe comportato la caducazione della misura cautelare in atto” (p. 3 delricorso). In tal modo, tuttavia, la difesa elude il confronto col puntuale principio di diritto,evocato dal Collegio del riesame («l'eccezione di nullità dell'ordinanza applicativa di misuracautelare personale per il mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo di cui all'art.291, comma 1 quater, cod. proc. pen. non è preclusa nel caso in cui l'indagato si sia avvalsodella facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more,ma, in tale eventualità, sussiste a suo carico l'onere di indicare, ai sensi dell'art. 182, comma2, cod. proc. pen., l'esistenza di un interesse concreto, attuale e verificabile all'osservanzadella disposizione e gli effetti della sua violazione sull'esercizio del diritto di difesa, nonbastando l'allegazione di un mero pregiudizio astratto o potenziale» Sez. 2, n. 7506 del07/01/2026, F., Rv. 289472 - 01), non indicando neppure se, in occasione dell'interrogatoriopostumo di garanzia, l'indagato si fosse eventualmente avvalso della facoltà di nonrispondere.2.2 Per altri versi, il motivo è inammissibile, in quanto aspecifico, nel punto in cuicontesta la motivazione sulla ricorrenza dell’esigenza ex art. 274, comma 1, lett. a), cod.proc. pen., perché riferita non già alla posizione del singolo indagato ricorrente, bensì agliindagati, complessivamente. Eludendo il confronto, critico ed effettivo, con la motivazionedell’impugnato provvedimento, la difesa non offre alcun argomento idoneo a contrastarequanto osservato dal Tribunale circa il sinergico operare non di rado, in concorso deicoindagati, secondo schemi partecipativi che, pur variabili, si combinavano in modo darealizzare una stabile e professionale dedizione di ciascuno in direzione della commissionedi delitti contro il patrimonio (ricettazioni e furti di auto), “complessivamente accertati” (v. p. 5dell’avversata ordinanza). In tale contesto ha chiarito il Tribunale le attività, non soltantopossibili, ma probabili, tese all’inquinamento probatorio avrebbero potute essere commesseindifferentemente dai vari indagati, anche in maniera autonoma l’uno dall’altro, attesa la lorocomune dedizione e il comune interesse alla commissione dei delitti in contestazione.In tal senso, la decisione impugnata appare rispettosa del dettato legislativo, posto chel'art. 274, lett. a), cod. proc. pen. esige, ai fini della corretta affermazione del pericolo diinquinamento probatorio, che esso pericolo sia 1) concreto, e cioè desumibile da situazionidi fatto riscontrabili e non meramente ipotizzate, e 2) attuale, vale a dire tale da apparire nonsoltanto possibile, bensì immediatamente realizzabile, alla stregua di una ragionevoleprobabilità. La decisione è, inoltre, conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui«in tema di esigenze cautelari, il pericolo attuale e concreto per l'acquisizione o la genuinitàdella prova, richiesto per l'emissione di una misura cautelare personale dall'art. 274, lett. a)cod. proc. pen., può essere riferito alle condotte di eventuali coindagati solo se esse sianovolte ad inquinare il quadro probatorio, emergente nella fase delle indagini preliminari,nell'interesse comune di tutti i partecipanti al reato» (Sez. 5, n. 13837 del 03/03/2020, De,Rv. 279101 - 01).2.3 Va disattesa, infine, la censura relativa all’integrazione motivazionale, siccomemanifestamente infondata. Come già puntualizzato da questa Corte (v. Sez. 2, n. 11921 del23/01/2025, Massa, Rv. 287672 – 02 in motivazione), nel sindacato del giudicedell'impugnazione cautelare di merito rientra inequivocabilmente la completa verifica ex post,secondo la meccanica delineata dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., della sussistenza ditutti i presupposti richiesti dalla legge per l'applicazione della misura. In tale contestoprocedimentale, il tribunale può anche intervenire sul merito cautelare, avvalendosi deipropri poteri di integrazione dell'apparato motivazionale, sanando eventuali carenzeargomentative del provvedimento gravato (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, EmmeCi [OSCURATO:PERSONA]. 285747-01; Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Rv. 172596-01). Nel caso in esame, questo potere-dovere è stato correttamente esercitato, avendo ilTribunale proceduto, con motivazione effettiva e scevra da manifeste illogicità (Sez. 5, n.40709 del 17/09/2025, Pmt, Rv. 289036 – 02), a una non superficiale rilettura del quadroindiziario e cautelare. Né l’avversata ordinanza appare inficiata da errori in diritto o vizi dimotivazione, nel punto in cui evidenziata la necessità della misura custodiale anche acagione della “professionalità” dimostrata dal ricorrente, a onta della sua formaleincensuratezza, nella commissione degli accertati delitti contro il patrimonio ha ritenuto ladisposta misura proporzionata rispetto alla pena che si reputerà eventualmente adeguataall’esito del giudizio di merito. 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato. Alla pronunciadi rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
Sentenza Cassazione n. 19978/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris