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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14857/2026

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vvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCalabria n. 1281/2018, depositata il 04/06/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso di accertamento per ICI nonversata per l’anno 2008, del [OSCURATO:DATA_NASCITA], notificato a mezzo posta ilNumero registro generale 3225/2019Numero sezionale 1826/2026Numero di raccolta generale 14857/2026Data pubblicazione 18/05/202622.2.2014 e il ricorso fu disatteso.

Anche l’appello successivamenteproposto seguì la stessa sorte.Nel dettaglio e per quel che rileva in questa sede, la C.T.R. della Calabriaaffermò: “l’appello è infondato.

Ed infatti, il termine di decadenza per lanotifica dell’avviso impugnato deve ritenersi rispettato avuto presente ilmomento di spedizione del plico raccomandato e non quello diricevimento, trattandosi, per l’appunto, di decadenza e non diprescrizione”.

Fu richiamata al riguardo Cass. Sez.

Un. n. 23397/2016.Avverso la predetta sentenza il contribuente propone ricorso affidato adun motivo contenente due distinte censure.Resiste con controricorso il Comune di Catanzaro.E’ stata depositata memoria illustrativa del Comune ove si eccepisce latardività del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va respinta l’eccezione di tardività del ricorso poiché,diversamente da quanto ritenuto dal Comune controricorrente, la richiestadi notifica, consegnata all’ufficiale giudiziario, è datata 4 gennaio 2018(come da frontespizio) ed è quindi tempestiva.Possono ora trattarsi le censure formulate dal ricorrente.2.

Con il primo motivo del ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione dell’art. 1, comma 161, dellalegge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ed omesso esame dieccezione di prescrizione avanzata in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3e 5 c.p.c.Il ricorrente evidenzia di aver, fin dal primo grado, dedotto che il Comunealla notifica dell’avviso di accertamento, avvenuta il 2.12.2013, eradecaduto dal potere di riscuotere le somme pretese nell’atto stesso perinesigibilità della pretesa tributaria, per intervenuta decadenza-prescrizione ex art. 1, comma 161, della legge innanzi citata.

Si osserva,Numero registro generale 3225/2019Numero sezionale 1826/2026Numero di raccolta generale 14857/2026Data pubblicazione 18/05/2026in particolare, che la spedizione della raccomandata, avvenuta nel 2013,non era idonea ad impedire il maturare del termine prescrizionale.Il contribuente, richiamando Cass. Sez.

Un. n. 24822/2015, osservacome l’avviso di accertamento non sia un atto processuale ma,diversamente, sia un atto negoziale unilaterale recettizio e pertanto per lostesso non opererebbe il principio della scissione degli effetti dellanotificazione.Da ciò conseguirebbe che “la soluzione a favore del notificante valesolo nel caso in cui l’esercizio del diritto possa essere fatto valere solomediante atti processuali”.Inoltre, si censura la decisione, sotto altro profilo, per non averpronunciato sull’eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.3.

Il ricorso è infondato.Quanto al primo profilo denunciato, è sufficiente ribadire in questasede che in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria edegli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singoleleggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio dellascissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli attiprocessuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributaridall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciònon ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità delsoggetto deputato alla loro notificazione.Com’è noto, infatti, l’applicabilità del principio della scissione soggettivadegli effetti della notificazione agli atti impositivi era già stata affermatadalla Sezione tributaria civile, anche anteriormente all'intervento delleSezioni Unite del 2017, sulla scia della sentenza della Corte Costituzionalen.477/2002, sin dalla sentenza n. 1647/2004.Si era così osservato che i principi pronunciati dalla sentenza della Cortecostituzionale n. 477 del 2002 - con la quale è stata dichiaratal'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. eNumero registro generale 3225/2019Numero sezionale 1826/2026Numero di raccolta generale 14857/2026Data pubblicazione 18/05/2026dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nellaparte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante,alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella,antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale – avrebbero dovutoapplicarsi anche agli atti tributari.Dalla citata decisione costituzionale infatti, benché emessa in tema dinotifica di atti giudiziari e in affermata presenza di un vulnus ai principicostituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost., si era tratto il principio generaleche per le notifiche a mezzo posta anche di atti amministrativi, quali gliavvisi di accertamento, la notificazione deve ritenersi perfezionata perl'amministrazione notificante al momento della spedizione dell'attonotificando e non della ricezione dell'atto medesimo da parte delcontribuente (per il quale resta fermo, naturalmente, il principio delperfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto,imputerebbero alla pubblica amministrazione le conseguenze dovute anegligenze o ritardi del servizio postale ovverosia al compimento di attivitàriferibile non all'amministrazione notificante, ma a soggetti diversi e quindiestranea alla sua sfera di disponibilità, impulso e controllo.

Al contrario, lagrave sanzione della decadenza della pretesa fiscale deve essere correlataall'intempestivo invio dell'atto impositivo.Alla su indicata pronuncia hanno fatto seguito numerose tra cui, solo percitarne alcune, Cass.

S.U. n. 19854/2004; 15298/2008; Cass. n.315/10;Cass. n.11457/2012; Cass. n.22320/2014; Cass. n.385/2017.Altre successive sentenze di legittimità hanno poi chiarito la portataapplicativa del principio (Cass. Sez. 1, n. 24822/2015 in tema di azionerevocatoria ordinaria e relativa interruzione del termine prescrizionale;Cass.

Sez.

Un. n. 12332/2017, in materia di atti amministrativisanzionatori di natura recettizia).Numero registro generale 3225/2019Numero sezionale 1826/2026Numero di raccolta generale 14857/2026Data pubblicazione 18/05/2026Nella giurisprudenza della Sezione tributaria l'applicabilità del principio discissione soggettiva degli effetti della notificazione agli atti di imposizionetributaria, in conformità e in applicazione espressa del principio statuitodalla citata Cass. Sez.

Un. n. 12332/2017, è stata poi nuovamenteribadita con la sentenza n. 9749/2018 (resa in materia di notifica, amezzo posta, di avviso di accertamento, spedito entro il termine didecadenza), seguita da Cass. n. 14580/2018 (in fattispecie di notifica diavviso di accertamento notificato al contribuente oltre il termine didecadenza, ma consegnato per la notifica anteriormente), da Cass. n.3091/2019 (in fattispecie relativa alla notificazione di una cartella i cuiadempimenti per il notificante erano stati compiuti entro il termine didecadenza), da Cass. n. 3560/2019, Cass. n. 33277/2019 e Cass. n.10160/2020.Il principio ha trovato, da ultimo, un’ulteriore conferma in Cass. Sez.

Un.n. 40543/2021 la quale ha affermato come in materia di notificazionedegli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanzadei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potereimpositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti dellanotificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenzacostituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare naturarecettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loronotificazione.

Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cuiè assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella qualel'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'attoe non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso daparte del contribuente.Il principio di cui innanzi, che trova applicazione nel caso che cioccupa, muove dall’assunto, l'atto tributario, perfetto e valido sin dalmomento della sua emissione, esplica i suoi effetti (di incisione sulla sferaNumero registro generale 3225/2019Numero sezionale 1826/2026Numero di raccolta generale 14857/2026Data pubblicazione 18/05/2026giuridica del contribuente e di attivazione del contraddittorio tra questi el'Amministrazione) con la sua notificazione che rimane, però, momentosusseguente e autonomo, rispetto a quello di giuridica formazionedell'atto, tant'è che eventuali vizi del procedimento notificatorio nonincidono sull'esistenza e sulla validità dell'atto stesso.Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal contribuente, all’avvisodi accertamento si applica, ancorché non costituisca un atto processuale, ilprincipio della scissione degli effetti della notificazione.4.

Per quanto concerne l’ulteriore profilo di doglianza, relativo alla omessapronuncia, in disparte l’inammissibilità della doglianza ove si denuncial’omesso esame di una eccezione non rientrando nel paradigma di cuiall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., il motivo è destituito di fondamentoessendosi il giudice di merito espressamente pronunciato sull’eccezioneescludendo che si fosse al cospetto di un termine di prescrizione,qualificando correttamente la fattispecie in termini di decadenza (vediCass.

Sez.

U n. 40543/2021; Cass. n. 29854/2024; Cass. n. 17722/2024).5.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.Deve, infine, darsi atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. n. 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento da partedel ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione a favore delcontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €2.000,00 per compensi, ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.Numero registro generale 3225/2019Numero sezionale 1826/2026Numero di raccolta generale 14857/2026Data pubblicazione 18/05/2026Si dà atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, sedovuto.Così deciso in Roma, il 26.02.2026Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCalabria n. 1281/2018, depositata il 04/06/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso di accertamento per ICI nonversata per l’anno 2008, del [OSCURATO:DATA_NASCITA], notificato a mezzo posta ilNumero registro generale 3225/2019Numero sezionale 1826/2026Numero di raccolta generale 14857/2026Data pubblicazione 18/05/202622.2.2014 e il ricorso fu disatteso. Anche l’appello successivamenteproposto seguì la stessa sorte.Nel dettaglio e per quel che rileva in questa sede, la C.T.R. della Calabriaaffermò: “l’appello è infondato. Ed infatti, il termine di decadenza per lanotifica dell’avviso impugnato deve ritenersi rispettato avuto presente ilmomento di spedizione del plico raccomandato e non quello diricevimento, trattandosi, per l’appunto, di decadenza e non diprescrizione”. Fu richiamata al riguardo Cass. Sez. Un. n. 23397/2016.Avverso la predetta sentenza il contribuente propone ricorso affidato adun motivo contenente due distinte censure.Resiste con controricorso il Comune di Catanzaro.E’ stata depositata memoria illustrativa del Comune ove si eccepisce latardività del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va respinta l’eccezione di tardività del ricorso poiché,diversamente da quanto ritenuto dal Comune controricorrente, la richiestadi notifica, consegnata all’ufficiale giudiziario, è datata 4 gennaio 2018(come da frontespizio) ed è quindi tempestiva.Possono ora trattarsi le censure formulate dal ricorrente.2. Con il primo motivo del ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione dell’art. 1, comma 161, dellalegge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ed omesso esame dieccezione di prescrizione avanzata in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3e 5 c.p.c.Il ricorrente evidenzia di aver, fin dal primo grado, dedotto che il Comunealla notifica dell’avviso di accertamento, avvenuta il 2.12.2013, eradecaduto dal potere di riscuotere le somme pretese nell’atto stesso perinesigibilità della pretesa tributaria, per intervenuta decadenza-prescrizione ex art. 1, comma 161, della legge innanzi citata. Si osserva,Numero registro generale 3225/2019Numero sezionale 1826/2026Numero di raccolta generale 14857/2026Data pubblicazione 18/05/2026in particolare, che la spedizione della raccomandata, avvenuta nel 2013,non era idonea ad impedire il maturare del termine prescrizionale.Il contribuente, richiamando Cass. Sez. Un. n. 24822/2015, osservacome l’avviso di accertamento non sia un atto processuale ma,diversamente, sia un atto negoziale unilaterale recettizio e pertanto per lostesso non opererebbe il principio della scissione degli effetti dellanotificazione.Da ciò conseguirebbe che “la soluzione a favore del notificante valesolo nel caso in cui l’esercizio del diritto possa essere fatto valere solomediante atti processuali”.Inoltre, si censura la decisione, sotto altro profilo, per non averpronunciato sull’eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.3. Il ricorso è infondato.Quanto al primo profilo denunciato, è sufficiente ribadire in questasede che in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria edegli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singoleleggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio dellascissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli attiprocessuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributaridall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciònon ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità delsoggetto deputato alla loro notificazione.Com’è noto, infatti, l’applicabilità del principio della scissione soggettivadegli effetti della notificazione agli atti impositivi era già stata affermatadalla Sezione tributaria civile, anche anteriormente all'intervento delleSezioni Unite del 2017, sulla scia della sentenza della Corte Costituzionalen.477/2002, sin dalla sentenza n. 1647/2004.Si era così osservato che i principi pronunciati dalla sentenza della Cortecostituzionale n. 477 del 2002 - con la quale è stata dichiaratal'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. eNumero registro generale 3225/2019Numero sezionale 1826/2026Numero di raccolta generale 14857/2026Data pubblicazione 18/05/2026dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nellaparte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante,alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella,antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale – avrebbero dovutoapplicarsi anche agli atti tributari.Dalla citata decisione costituzionale infatti, benché emessa in tema dinotifica di atti giudiziari e in affermata presenza di un vulnus ai principicostituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost., si era tratto il principio generaleche per le notifiche a mezzo posta anche di atti amministrativi, quali gliavvisi di accertamento, la notificazione deve ritenersi perfezionata perl'amministrazione notificante al momento della spedizione dell'attonotificando e non della ricezione dell'atto medesimo da parte delcontribuente (per il quale resta fermo, naturalmente, il principio delperfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto,imputerebbero alla pubblica amministrazione le conseguenze dovute anegligenze o ritardi del servizio postale ovverosia al compimento di attivitàriferibile non all'amministrazione notificante, ma a soggetti diversi e quindiestranea alla sua sfera di disponibilità, impulso e controllo. Al contrario, lagrave sanzione della decadenza della pretesa fiscale deve essere correlataall'intempestivo invio dell'atto impositivo.Alla su indicata pronuncia hanno fatto seguito numerose tra cui, solo percitarne alcune, Cass. S.U. n. 19854/2004; 15298/2008; Cass. n.315/10;Cass. n.11457/2012; Cass. n.22320/2014; Cass. n.385/2017.Altre successive sentenze di legittimità hanno poi chiarito la portataapplicativa del principio (Cass. Sez. 1, n. 24822/2015 in tema di azionerevocatoria ordinaria e relativa interruzione del termine prescrizionale;Cass. Sez. Un. n. 12332/2017, in materia di atti amministrativisanzionatori di natura recettizia).Numero registro generale 3225/2019Numero sezionale 1826/2026Numero di raccolta generale 14857/2026Data pubblicazione 18/05/2026Nella giurisprudenza della Sezione tributaria l'applicabilità del principio discissione soggettiva degli effetti della notificazione agli atti di imposizionetributaria, in conformità e in applicazione espressa del principio statuitodalla citata Cass. Sez. Un. n. 12332/2017, è stata poi nuovamenteribadita con la sentenza n. 9749/2018 (resa in materia di notifica, amezzo posta, di avviso di accertamento, spedito entro il termine didecadenza), seguita da Cass. n. 14580/2018 (in fattispecie di notifica diavviso di accertamento notificato al contribuente oltre il termine didecadenza, ma consegnato per la notifica anteriormente), da Cass. n.3091/2019 (in fattispecie relativa alla notificazione di una cartella i cuiadempimenti per il notificante erano stati compiuti entro il termine didecadenza), da Cass. n. 3560/2019, Cass. n. 33277/2019 e Cass. n.10160/2020.Il principio ha trovato, da ultimo, un’ulteriore conferma in Cass. Sez. Un.n. 40543/2021 la quale ha affermato come in materia di notificazionedegli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanzadei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potereimpositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti dellanotificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenzacostituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare naturarecettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loronotificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cuiè assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella qualel'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'attoe non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso daparte del contribuente.Il principio di cui innanzi, che trova applicazione nel caso che cioccupa, muove dall’assunto, l'atto tributario, perfetto e valido sin dalmomento della sua emissione, esplica i suoi effetti (di incisione sulla sferaNumero registro generale 3225/2019Numero sezionale 1826/2026Numero di raccolta generale 14857/2026Data pubblicazione 18/05/2026giuridica del contribuente e di attivazione del contraddittorio tra questi el'Amministrazione) con la sua notificazione che rimane, però, momentosusseguente e autonomo, rispetto a quello di giuridica formazionedell'atto, tant'è che eventuali vizi del procedimento notificatorio nonincidono sull'esistenza e sulla validità dell'atto stesso.Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal contribuente, all’avvisodi accertamento si applica, ancorché non costituisca un atto processuale, ilprincipio della scissione degli effetti della notificazione.4. Per quanto concerne l’ulteriore profilo di doglianza, relativo alla omessapronuncia, in disparte l’inammissibilità della doglianza ove si denuncial’omesso esame di una eccezione non rientrando nel paradigma di cuiall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., il motivo è destituito di fondamentoessendosi il giudice di merito espressamente pronunciato sull’eccezioneescludendo che si fosse al cospetto di un termine di prescrizione,qualificando correttamente la fattispecie in termini di decadenza (vediCass. Sez. U n. 40543/2021; Cass. n. 29854/2024; Cass. n. 17722/2024).5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.Deve, infine, darsi atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. n. 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento da partedel ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione a favore delcontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €2.000,00 per compensi, ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.Numero registro generale 3225/2019Numero sezionale 1826/2026Numero di raccolta generale 14857/2026Data pubblicazione 18/05/2026Si dà atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, sedovuto.Così deciso in Roma, il 26.02.2026Il PresidenteLiberato Paolitto