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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35953/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in MAROCCO avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dei TRIBUNALE DI BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 dl. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Bologna ha confermato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Bologna, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di rapina aggravata.

Deduce:

1.1. "Erronea applicazione della legge penale con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 628 co. 3, n. 1, cod.pen.".

Secondo il ricorrente non è configurabile l'aggravante dell'uso di un'arma, in quanto la rapina veniva perpetrata con violenza e non con minaccia e che l'arma non fu in nessun caso utilizzata, visto che l'imputato colpì la persona offesa al viso e con le mani, la strattonò e la trascinò, ma non la minacciò, così dovendosi escludere che la minaccia sia stata commessa con armi.

Aggiunge che i fatti si svolgevano in una cucina, dove vi sono numerosi coltelli, così risultando indifferente che l'indagato ne avesse uno, tanto più che non estrasse non utilizzò quello in suo possesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.

1.1. Secondo il ricorrente non sarebbe configurabile la circostanza aggravante dell'uso dell'arma perché il coltello non veniva brandito da Khyri, ma solo tenuto nella cintura.

L'assunto è smentito da un consolidato principio di diritto, in forza del quale «in tema di delitto circostanziato, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'arma, è necessario che il reo sia palesemente armato, ma non che l'arma sia addirittura impugnata per minacciare, essendo sufficiente che essa sia portata in modo da poter intimidire, cioè in modo da lasciare ragionevolmente prevedere e temere un suo impiego quale mezzo di violenza o minaccia per costringere il soggetto passivo a subire quanto intimatogli», (Sez. 3 - , Sentenza n. 7754 del 21/01/2021, M., Rv. 281006 - 02; Sez. 3, Sentenza n. 55302 del 22/09/2016.

D. Rv. 268535 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 25902 del 24/06/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240632 - 01).

Da qui la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo.

1.2. Le restanti deduzioni -secondo le quali la normale presenza di coltelli nelle cucine neutralizza la portata intimidatoria del coltello indossato dall'aggressore- è una valutazione in palese contrasto con la pacifica ricostruzione dei fatti, che ci restituisce l'immagine di una violenta aggressione che rende irrilevante il luogo in cui essa è stata perpetrata e la presenza di altri coltelli nelle sue vicinanze.

La deduzione difensiva si mostra, pertanto, una rnera e soggettiva valutazione di merito, inammissibile in quanto priva di riliev critici riconducibili ad alcuno dei vizi censurabili in sede di legittimità.

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.

Att.

Cod.

Proc. Pen.

Così deciso il 20 maggio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in MAROCCO avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dei TRIBUNALE DI BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 dl. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Bologna ha confermato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Bologna, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di rapina aggravata. Deduce: 1.1. "Erronea applicazione della legge penale con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 628 co. 3, n. 1, cod.pen.". Secondo il ricorrente non è configurabile l'aggravante dell'uso di un'arma, in quanto la rapina veniva perpetrata con violenza e non con minaccia e che l'arma non fu in nessun caso utilizzata, visto che l'imputato colpì la persona offesa al viso e con le mani, la strattonò e la trascinò, ma non la minacciò, così dovendosi escludere che la minaccia sia stata commessa con armi. Aggiunge che i fatti si svolgevano in una cucina, dove vi sono numerosi coltelli, così risultando indifferente che l'indagato ne avesse uno, tanto più che non estrasse non utilizzò quello in suo possesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. Secondo il ricorrente non sarebbe configurabile la circostanza aggravante dell'uso dell'arma perché il coltello non veniva brandito da Khyri, ma solo tenuto nella cintura. L'assunto è smentito da un consolidato principio di diritto, in forza del quale «in tema di delitto circostanziato, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'arma, è necessario che il reo sia palesemente armato, ma non che l'arma sia addirittura impugnata per minacciare, essendo sufficiente che essa sia portata in modo da poter intimidire, cioè in modo da lasciare ragionevolmente prevedere e temere un suo impiego quale mezzo di violenza o minaccia per costringere il soggetto passivo a subire quanto intimatogli», (Sez. 3 - , Sentenza n. 7754 del 21/01/2021, M., Rv. 281006 - 02; Sez. 3, Sentenza n. 55302 del 22/09/2016. D. Rv. 268535 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 25902 del 24/06/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240632 - 01). Da qui la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo. 1.2. Le restanti deduzioni -secondo le quali la normale presenza di coltelli nelle cucine neutralizza la portata intimidatoria del coltello indossato dall'aggressore- è una valutazione in palese contrasto con la pacifica ricostruzione dei fatti, che ci restituisce l'immagine di una violenta aggressione che rende irrilevante il luogo in cui essa è stata perpetrata e la presenza di altri coltelli nelle sue vicinanze. La deduzione difensiva si mostra, pertanto, una rnera e soggettiva valutazione di merito, inammissibile in quanto priva di riliev critici riconducibili ad alcuno dei vizi censurabili in sede di legittimità. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen. Così deciso il 20 maggio 2
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