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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05805/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 26099/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod pen. ); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che la difesa lamenta la mancata prevalenza delle circostanze )7, attenuanti generiche ex art. 62 -bis cod. pen. sulla contestata recidiva/ e manifestamente infondato stante il divieto, posto dall'art. 66, comma 4, cod. pen., di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata e infra- quinquennale di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23/01

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 26099/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod pen. ); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che la difesa lamenta la mancata prevalenza delle circostanze )7, attenuanti generiche ex art. 62 -bis cod. pen. sulla contestata recidiva/ e manifestamente infondato stante il divieto, posto dall'art. 66, comma 4, cod. pen., di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata e infra- quinquennale di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/01
Sentenza Cassazione n. 05805/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris