CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08855/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Bologna il 4 aprile 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 2. Il ricorrente si affida a due motivi, con i quali deduce violazione di legge in ragione dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida seppur non richiesta dalle parti, nonché per difetto di prova circa lo stato di ebbrezza dell'imputato. 3.11 ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. 3.1. Il primo motivo è manifestamento infondato, in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la logica e sufficiente motivazione della sentenza impugnata, incentrata sulle modalità del fatto. Peraltro, il ricorrente trascura che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, «In tema di patteggiamento, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità» (così Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; più di recente Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635). Inoltre, la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738; più recentemente, Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279635-02) che, in caso di sospensione della patente di guida applicata con sentenza di patteggiamento, l'obbligo di motivazione sul punto sussiste solo quando la misura si discosta dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincide, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo. In tal caso, infatti, è sufficiente una motivazione implicita o estremamente sintetica. 3.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché proposto in un caso non consentito: infatti, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». La Corte di cassazione, in ogni caso, ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè: sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.). E si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini idonei - nella sentenza impugnata, che alla penultima pagina richiama quanto emerso dagli atti della polizia giudiziaria: si tratta di motivazione peraltro non adeguatamente aggredita dalla - estremamente generica - impugnazione, che si limita ad enunciare il preteso vizio, senza però illustrare lo stesso. 4. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle