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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09771/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, rilevato che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'isolamento notturno del condannato all'ergastolo, che rappresenta un inasprimento sanzionatorio e non una sanzione vera e propria come quello diurno, non può considerarsi oggetto di urli diritto soggettivo giuridicamente azionabile dall'interessato, in quanto la previsione di tale modalità esecutiva della pena é stata implicitamente abrogata dalla disposizione di ordinamento penitenziario che stabilisce che i locali destinati al pernottarnento dei detenuti consistono in camere dotate di uno o più posti, e che, pertanto, la disposizione del punto 8 della Seconda parte delle "Regole minime per il trattamento dei detenuti", di cui alla Raccomandazione del Comitato dei Ministri della Comunità Europea del 12 febbraio 1987, per la quale i detenuti devono in linea di principio essere alloggiati durante la notte in camere individuali, non ha carattere cogente, e può essere derogata anche a causa di difficoltà strutturali ed organizzative (in questo senso, cfr., tra le altre, (Sez. 1, n. 21309 del 21/10/2016, dep. 2017, Raucci, Rv. 270579 - 01; Sez. 1, n. 20142 del 25/02/2011, Spampinato, Rv. 250235 - 01; Sez. 1, n. 50005 del 01/12/2009, Cantarella, Rv. 245978 - 01); Rilevato che il ricorrente sollecita una diversa interpretazione del quadro normativo, cui il Collegio reputa di non accedere, dovendosi darsi continuità al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico sopra menzionato; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, rilevato che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'isolamento notturno del condannato all'ergastolo, che rappresenta un inasprimento sanzionatorio e non una sanzione vera e propria come quello diurno, non può considerarsi oggetto di urli diritto soggettivo giuridicamente azionabile dall'interessato, in quanto la previsione di tale modalità esecutiva della pena é stata implicitamente abrogata dalla disposizione di ordinamento penitenziario che stabilisce che i locali destinati al pernottarnento dei detenuti consistono in camere dotate di uno o più posti, e che, pertanto, la disposizione del punto 8 della Seconda parte delle "Regole minime per il trattamento dei detenuti", di cui alla Raccomandazione del Comitato dei Ministri della Comunità Europea del 12 febbraio 1987, per la quale i detenuti devono in linea di principio essere alloggiati durante la notte in camere individuali, non ha carattere cogente, e può essere derogata anche a causa di difficoltà strutturali ed organizzative (in questo senso, cfr., tra le altre, (Sez. 1, n. 21309 del 21/10/2016, dep. 2017, Raucci, Rv. 270579 - 01; Sez. 1, n. 20142 del 25/02/2011, Spampinato, Rv. 250235 - 01; Sez. 1, n. 50005 del 01/12/2009, Cantarella, Rv. 245978 - 01); Rilevato che il ricorrente sollecita una diversa interpretazione del quadro normativo, cui il Collegio reputa di non accedere, dovendosi darsi continuità al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico sopra menzionato; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio
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