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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 02247/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27539/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DEL L'AQUILA n. 492/2021 depositata il 29/03/2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021n. 2 7539 sez.

M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila che in riforma della sentenza del Tribunale di Sulmona ha accolto l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. di atto di costituzione di fondo patrimoniale.

Proposta da [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimato.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 1.1 Con il primo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2697 e 2901 c.c., in relazione all’art. 360, co.

I nn. 3 e 5 c.p.c.,per non aver la Corte d’Appello dato valore probatorio ad una scrittura privata tra le parti, in cui il Bellei dichiarava di non aver più nulla a pretendere dalla ricorrente per lavori eseguiti su incarico della convenuta (lavori per cui aveva poi ottenuto, invece, un decreto ingiuntivo su fatture); sicché la Corte di merito avrebbe omesso ogni valutazione circa la non pretestuosità del credito dedotto dall’attore in revocatoria. 1.2 Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2901 e 2697 c.c., per aver la Corte distrettuale riconosciuto il Bellei legittimato a proporre l’azione revocatoria sulla base anche di un dedotto credito da responsabilità professionale, che l’attore avrebbe vantato verso la Baldassarre (avvocato) per essere stato da lei malamente Ric. 2021n. 2 7539 sez.

M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -3- difeso in una causa; credito che sarebbe stato “sub iudice” già alla data della costituzione del fondo patrimoniale.

Orbene, lamenta la ricorrente, il giudizio risarcitorio richiamato dalla Corte d’Appello sarebbe inesistente, tanto che dello stesso le parti non avrebbero mai nemmeno parlato. 1.3 Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 113, 115, 116 c.p.c., 111 Cost. e2901 c.c., per aver la Corte territoriale ritenuto sussistente nei disponenti la consapevolezza dei crediti vantati dal Bellei, nonostante la costituzione del fondo patrimoniale fosse avvenuta in data anteriore alla notifica del decreto ingiuntivo (essendo una mera supposizione indimostrata che la notifica del provvedimento monitorio fosse stata preceduta verosimilmente da solleciti), mentre il giudizio risarcitorio era appunto inesistente. 1.4 Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 111 Cost. e 132 n. 4 c.p.c., lamentando la mera apparenza della motivazione in relazione alla dichiarata consapevolezza della Baldassare e del marito delle ragioni creditorie attoree.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

La Corte territoriale ha ritenuto proponibile l’azione revocatoria da parte del Bellei in ragione della accertata anteriorità dei crediti rispetto all’atto di costituzione del fondo patrimoniale, posto che l’esistenza del credito deve essere valutata alla luce della data dell’atto negoziale o del fatto illecito che ne sono fonte, e non di quella della eventuale consacrazione in un titolo giudiziale.

La Corte territoriale ha anche accertato la Ric. 2021n. 2 7539 sez.

M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -4- perdurante sussistenza dei crediti alla data di proposizione della domanda revocatoria, posto che essi risultavano entrambi ancora sub iudice, con conseguente applicazione del principio secondo cui “In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori” (cfr. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 4212 del 19/02/2020, Rv. 657295).

Il giudice di merito ha infine ritenuto sussistente la consapevolezza nei disponenti, allorquando ebbero a costituire il fondo patrimoniale, della esistenza delle ragioni di credito, in considerazione della pendenza del giudizio risarcitorio e dell’avvenuto deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.

Dunque, a prescindere da ogni considerazione in merito al dedotto credito da responsabilità professionale (il cui giudizio risarcitorio sarebbe, a dire della ricorrente, inesistente), la ratio decidendidella sentenza impugnata relativa al credito derivante da decreto ingiuntivo – antecedente alla costituzione del fondo patrimoniale al di là dalla data del relativo accertamento nel provvedimento giudiziale, ed ancora sub iudice– è di per sé sola sufficiente a motivare l’accoglimento dell’azione revocatoria.

Per quel che concerne il credito risarcitorio, alla luce delle censure mosse dalla ricorrente il motivo risulta comunque Ric. 2021n. 2 7539 sez.

M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -5- inammissibile, in quanto avrebbe dovuto essere fatto valere come motivo di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., posto che la Baldassarre asserisce che la Corte d’Appello avrebbe posto a fondamento della propria decisione un inesistente giudizio di risarcimento del danno già pendente alla data della costituzione del fondo patrimoniale, ed ancora pendente nel corso del giudizio, non risultante dagli atti di causa e di cui le parti non avrebbero nemmeno mai discusso.

Da ultimo, le censure della ricorrente, volte a contestare l’esistenza dei crediti accertata dal giudice di merito o la consapevolezza della loro sussistenza al momento della costituzione del fondo patrimoniale, risultano attingere le valutazioni in fatto della Corte distrettuale, sollecitando quindi un inammissibile nuovo sindacato di merito.

3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 4 La ricorrente ha depositato memoria dalla quale non emergono elementi o argomentazioni tali da consentire una modifica delle conclusioni espresse con la proposta di inammissibilità.

Deve ribadirsi che l a violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo Ric. 2021n. 2 7539 sez.

M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -6- espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016). ( Cass.

S.U. n. 16598/2016).

La deduzione della violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. (Sez.

U- , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 02) .

Ric. 2021n. 2 7539 sez.

M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -7-

5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

6. Nulla sulle spese non avendo svolto attività difensiva la parte intimata.

7. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27539/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DEL L'AQUILA n. 492/2021 depositata il 29/03/2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021n. 2 7539 sez. M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila che in riforma della sentenza del Tribunale di Sulmona ha accolto l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. di atto di costituzione di fondo patrimoniale. Proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimato. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 1.1 Con il primo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2697 e 2901 c.c., in relazione all’art. 360, co. I nn. 3 e 5 c.p.c.,per non aver la Corte d’Appello dato valore probatorio ad una scrittura privata tra le parti, in cui il Bellei dichiarava di non aver più nulla a pretendere dalla ricorrente per lavori eseguiti su incarico della convenuta (lavori per cui aveva poi ottenuto, invece, un decreto ingiuntivo su fatture); sicché la Corte di merito avrebbe omesso ogni valutazione circa la non pretestuosità del credito dedotto dall’attore in revocatoria. 1.2 Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2901 e 2697 c.c., per aver la Corte distrettuale riconosciuto il Bellei legittimato a proporre l’azione revocatoria sulla base anche di un dedotto credito da responsabilità professionale, che l’attore avrebbe vantato verso la Baldassarre (avvocato) per essere stato da lei malamente Ric. 2021n. 2 7539 sez. M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -3- difeso in una causa; credito che sarebbe stato “sub iudice” già alla data della costituzione del fondo patrimoniale. Orbene, lamenta la ricorrente, il giudizio risarcitorio richiamato dalla Corte d’Appello sarebbe inesistente, tanto che dello stesso le parti non avrebbero mai nemmeno parlato. 1.3 Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 113, 115, 116 c.p.c., 111 Cost. e2901 c.c., per aver la Corte territoriale ritenuto sussistente nei disponenti la consapevolezza dei crediti vantati dal Bellei, nonostante la costituzione del fondo patrimoniale fosse avvenuta in data anteriore alla notifica del decreto ingiuntivo (essendo una mera supposizione indimostrata che la notifica del provvedimento monitorio fosse stata preceduta verosimilmente da solleciti), mentre il giudizio risarcitorio era appunto inesistente. 1.4 Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 111 Cost. e 132 n. 4 c.p.c., lamentando la mera apparenza della motivazione in relazione alla dichiarata consapevolezza della Baldassare e del marito delle ragioni creditorie attoree. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte territoriale ha ritenuto proponibile l’azione revocatoria da parte del Bellei in ragione della accertata anteriorità dei crediti rispetto all’atto di costituzione del fondo patrimoniale, posto che l’esistenza del credito deve essere valutata alla luce della data dell’atto negoziale o del fatto illecito che ne sono fonte, e non di quella della eventuale consacrazione in un titolo giudiziale. La Corte territoriale ha anche accertato la Ric. 2021n. 2 7539 sez. M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -4- perdurante sussistenza dei crediti alla data di proposizione della domanda revocatoria, posto che essi risultavano entrambi ancora sub iudice, con conseguente applicazione del principio secondo cui “In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori” (cfr. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 4212 del 19/02/2020, Rv. 657295). Il giudice di merito ha infine ritenuto sussistente la consapevolezza nei disponenti, allorquando ebbero a costituire il fondo patrimoniale, della esistenza delle ragioni di credito, in considerazione della pendenza del giudizio risarcitorio e dell’avvenuto deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Dunque, a prescindere da ogni considerazione in merito al dedotto credito da responsabilità professionale (il cui giudizio risarcitorio sarebbe, a dire della ricorrente, inesistente), la ratio decidendidella sentenza impugnata relativa al credito derivante da decreto ingiuntivo – antecedente alla costituzione del fondo patrimoniale al di là dalla data del relativo accertamento nel provvedimento giudiziale, ed ancora sub iudice– è di per sé sola sufficiente a motivare l’accoglimento dell’azione revocatoria. Per quel che concerne il credito risarcitorio, alla luce delle censure mosse dalla ricorrente il motivo risulta comunque Ric. 2021n. 2 7539 sez. M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -5- inammissibile, in quanto avrebbe dovuto essere fatto valere come motivo di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., posto che la Baldassarre asserisce che la Corte d’Appello avrebbe posto a fondamento della propria decisione un inesistente giudizio di risarcimento del danno già pendente alla data della costituzione del fondo patrimoniale, ed ancora pendente nel corso del giudizio, non risultante dagli atti di causa e di cui le parti non avrebbero nemmeno mai discusso. Da ultimo, le censure della ricorrente, volte a contestare l’esistenza dei crediti accertata dal giudice di merito o la consapevolezza della loro sussistenza al momento della costituzione del fondo patrimoniale, risultano attingere le valutazioni in fatto della Corte distrettuale, sollecitando quindi un inammissibile nuovo sindacato di merito. 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 4 La ricorrente ha depositato memoria dalla quale non emergono elementi o argomentazioni tali da consentire una modifica delle conclusioni espresse con la proposta di inammissibilità. Deve ribadirsi che l a violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo Ric. 2021n. 2 7539 sez. M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -6- espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016). ( Cass. S.U. n. 16598/2016). La deduzione della violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. (Sez. U- , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 02) . Ric. 2021n. 2 7539 sez. M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -7- 5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 6. Nulla sulle spese non avendo svolto attività difensiva la parte intimata. 7. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,
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